Obbligazioni in genere - Delegazione - Di pagamento -
Creditore delegatario - Partecipazione iniziale al negozio -
Necessita' - Esclusione.
Per il perfezionamento della delegazione di pagamento e' richiesta
la sola partecipazione del delegante (debitore) e del delegato
(terzo), esaurendosi tale negozio nella indicazione al creditore
della persona alla quale il debitore ordina di eseguire la
prestazione, senza che sia necessaria la partecipazione fin
dall'origine del creditore delegatario.
ANNO/NUMERO: 1991/3179
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente
" Girolamo GIRONE Consigliere
" Vittorio VOLPE "
" Raffaele MAROTTA "
" Antonio VELLA Rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
S.P.A. IL FRAGOLONE, in persona dell'Amministratore delegato Rinaldo
Rogina, elett. dom.ta in Roma, Via Taro n. 35 presso il Prof. Avv.to
Icilio Mazzoni, che la rapp.ta e difende insieme con l'Avv.to Antonio
Pedulla' per procura in margine al ricorso;
Ricorrente
contro
TANTUSSI ILO, elett.te dom.to in Roma, Viale dell'Universita' n. 11
presso l'Avv.to Augusto Ermetes dal quale e' rapp.to e difeso insieme
con gli Avv.ti Francesco Marini e Franco M. Leoncini;
Controricorrente
per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino del
13.12.1985-15.3.1986;
Udita la relazione svolta dal Cons. Antonio Vella;
Udito il P.M. in persona del sost. proc. gen. dott. Renato Golia il
quale ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso, e, in subordine
per il rigetto di esso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Societa' Il Fragolone convenne, davanti al Tribunale di Torino,
Ilo Tantussi per la risoluzione per inadempimento del contratto in
data 24 marzo 1976 con cui il medesimo si era obbligato nei suoi
confronti alla consegna e alla messa in opera di infissi.
Con sentenza del 9 aprile 1983 il Giudice adito rigetto' la
domanda, ritenendo che il contratto, risolto per mutuo consenso, era
stato concluso dal convenuto con l'imprenditore Rinaldo Rogina, e
che, pur essendo state successivamente intraprese delle trattative
per la sottoscrizione di un altro contratto tra lo stesso Tantussi e
la Societa' Il Fragolone, nessuna convenzione era tra costoro
intervenuta.
Propose impugnazione la soccombente insistendo nel sostenere che,
con il contratto del 24 marzo 1976, era stato il Tantussi a
impegnarsi direttamente nei suoi confronti, e che, solo per un errore
materiale, il Rogina era stato indicato come parte nella scrittura.
Con sentenza del 15 marzo 1986 la Corte d'Appello di Torino
confermo' la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione la Societa' Il Fragolone deducendo un
motivo illustrato con memoria.
Resiste con controricorso il Tantussi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunziandosi la violazione degli art. 1269,
1326, 1327, 1329, 1337, 1362, 1366, 1372, 1375, 1453 e 1671 cod. civ.
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., si censura la
sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che il contratto
di fornitura e di posa in opera degli infissi era stato concluso dal
Tantussi con il Rogina e non con la Societa' Il Fragolone.
In proposito, si deduce che la Corte e' pervenuta a tale
conclusione, perche' ha omesso di rilevare che il contratto tra il
Tantussi e la Societa' era stato concluso in data 3 giugno 1976 con
la spedizione a quest'ultima, da parte del primo, dell'accettazione
della proposta della controparte, come provato dalla emissione delle
due fatture (nn. 134 e 136).
Si aggiunge che il Giudice d'Appello non ha considerato che il
Tantussi "si era fatto saldare l'importo delle due suddette fatture
direttamente dalla societa'" e ha ritenuto che quest'ultima abbia
eseguito i pagamenti delle forniture come delegataria del Rogina,
benche' la delegazione sia un negozio trilaterale al quale avrebbe
dovuto prendere parte anche il creditore.
La censura e' infondata.
Per la Corte d'Appello dagli elementi probatori acquisiti al
processo non e' risultato che il tantussi e la Societa' avevano
concluso un contratto, bensi' e' emerso che quest'ultima aveva
eseguito il pagamento di alcune forniture come delegata del Rogina,
in adempimento del contratto dal medesimo sottoscritto insieme con il
tantussi. E a tale conclusione la Corte e' pervenuta con un
apprezzamento di fatto incensurabile, perche' sorretto da una
motivazione esauriente, logica e immune da vizi giuridici.
Infatti, ha osservato che: a) - il contratto in questione era
stato concluso dal Tantussi con il Rogina il 3 aprile 1976 data in
cui era pervenuta al primo l'accettazione della sua offerta da parte
dell'altro, e che, avendo il Rogina firmato tale contratto in nome
proprio, la esecuzione delle prestazioni direttamente nel cantiere
della Societa' non costituiva circostanza sufficiente per ritenere
che l'accordo fosse intervenuto invece con quest'ultima; b) - la
conclusione del contratto con la Societa' non poteva neanche
desumersi dal fatto che il Rogina aveva restituito due fatture (nn.
134 e 136) al Tantussi insieme con la lettera del 7 giugno 1976,
nella quale aveva rivolto al destinatario l'invito a rimettere dette
fatture alla Societa', in quanto se, da un lato, il Rogina aveva
restituito le fatture, chiedendo che gli obblighi da lui assunti
fossero trasferiti alla "Il Fragolone", anche per le prestazioni gia'
eseguite, dall'altro lato, il Tantussi, con la lettera del 1 luglio
1976, pur non essendosi opposto alla richiesta della controparte,
aveva, tuttavia, dichiarato che sarebbe stato necessario
sottoscrivere un nuovo accordo con la Societa', le cui obbligazioni
avrebbero dovuto essere garantite dal Rogina, previo scioglimento del
contratto con il medesimo concluso;
c) - l'emissione delle fatture in data 3 giugno 1976 (nn. 184 e
186) a nome della Societa' Il Fragolone non provava che il rapporto
intercorso tra il Rogina e il Tantussi era stato sostituito da un
secondo rapporto instaurato tra costui e la societa', avendo
l'appellato, con la sua lettera del 1 luglio 1976, espressamente
affermato che per la costituzione del nuovo rapporto si sarebbe
dovuto sottoscrivere un autonomo contratto con la partecipazione del
Rogina come garante delle obbligazioni della Societa'; d) - lo
accordo non era stato concluso dal Tantussi con la Societa' neanche
successivamente, perche' la proposta da quest'ultima spedita non era
stata accettata dalla controparte, e, se anche l'offerta fosse stata
individuata nella eseguita trasmissione dal Tantussi alla Societa'
del modulo del contratto senza firma, sarebbe, in ogni caso, mancata
l'accettazione della medesima nel termine prefissato, come era stato
eccepito dal Tantussi stesso nella sua lettera del 23 settembre 1976.
Infine, l'obiezione secondo cui il pagamento del corrispettivo di
alcune forniture non poteva essere stato eseguito dalla Societa' come
delegata del Tantussi, essendo la "delegatio solvendi" un negozio
trilatero del quale e' parte il creditore, nel caso in esame ad esso
rimasto estraneo, non puo' condividersi, perche', pur essendo la
questione della natura di tale fattispecie giuridica controversa
anche nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (sent. nn.
155 del 1961, 773 del 1964 e 998 del 1962), deve ritenersi,
conformemente all'opinione della dottrina piu' autorevole, che per il
perfezionamento del negozio sia richiesta la sola partecipazione del
delegante (debitore) e del delegato (terzo), esaurendosi lo stesso
nell'indicazione al creditore della persona alla quale il debitore
ordina di eseguire la prestazione.
Consegue che si deve rigettare il ricorso, e, sussistendo giusti
motivi, si devono compensare tra le parti le spese di questo
giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla Societa' Il Fragolone
contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 15 marzo 1986
e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 5 dicembre 1989.
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