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Datio in solutum

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIALI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - DATIO IN SOLUTUM O TRASFERIMENTO DI BENI DETERMINATI - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'EQUIVALENTE PECUNIARIO - DEBITO DI VALORE. Nel caso di revoca di una datio in solutum o di un atto di trasferimento di beni determinati, non restituibili in natura, il soccombente nell'azione di revocatoria fallimentare e' tenuto a corrispondere l'equivalente pecuniario secondo il valore che essi avevano all'atto della stipula o del negozio revocato e quindi tenendo conto della svalutazione monetaria da quel momento intervenuta, trattandosi, di obbligazione da fatto illecito, produttivo di danno per i creditori e, quindi, di debito di valore volto, percio', a ripristinare il patrimonio del fallito nella situazione antecedente al compimento dell'atto revocato. ( v.3227/87, mass n.452296; ( v.4069/85, mass n.441594) ANNO/NUMERO: 1990/1499 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Andrea VELA Presidente " Michele MAIELLA Consigliere " Pietro PANNELLA " " Renato SGROI " " Antonino RUGGIERO Rel. " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DITTA REGA LUIGI, elett. dom. in Roma, Via Broffeno n. 3, c-o l'avv. Orfeo Celoto, rapp. e difesa dall'avv. Antonio Dolgetta, giusta delega in atti. Ricorrente contro FALLIMENTO SPA RINALDI. Intimata Avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 30-6-1984; Udita la relazione svolta dal Cons. dott. Antonino Ruggiero; Udito il P.M. dott. Evandro Minetti, che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29 aprile 1970 il curatore del fallimento della s.p.a. Rinaldi convenne Luigi Rega, titolare dell'omonima ditta, davanti al tribunale di Salerno per sentir revocare l'atto con il quale la societa' predetta, ad estinzione di un debito pecuniario per L. 7.402.500 dovute quale prezzo non pagato di una fornitura di 2100 cartoni di scatole di pomodori pelati, aveva consegnato al Rega merci per un valore corrispondente. Il Rega resistette alla domanda sostenendo che la merce consegnatagli era la stessa che egli aveva fornito alla societa' fallita e che, essendosi trattato di vendita condizionata alla verifica di conformita' ai requisiti richiesti per l'esportazione, gli era stata restituita perche' riscontrata priva dei requisiti predetti. Il Tribunale accolse la domanda e condanno' di conseguenza il Rega a restituire al fallimento, in mancanza della merce, la somma di L. 7.402.600, da rivalutarsi, in base agli indici ISTAT, a decorrere dalla data dell'atto solutorio (13 febbraio 1969) fino all'effettivo pagamento. La sentenza, impugnata dal Rega, e' stata confermata dalla corte d'appello la quale ha osservato che, mentre era certo, in base ai documenti ed ai libri contabili della societa' fallita ed alle ammissioni dello stesso convenuto in sede di interrogatorio, che quest'ultimo aveva fornito alla Rinaldi 2100 cartoni di scatole di pomodoro e che aveva poi prelevato dai magazzini della stessa, quando il suo stato di decozione era notorio nell'ambiente conserviero, merce di valore equivalente a quella fornita e della quale non aveva ricevuto il pagamento, il Rega era venuto meno all'onere che a lui incombeva di provare le particolari pattuizioni cui asseriva che la vendita fosse stata condizionata, come pure che egli aveva avuto in restituzione la stessa identica partita fornita; di conseguenza, dovendo l'operazione ritenersi quella di una vendita pura e semplice, il prelievo di merce pari valore in sostituzione del prezzo costituiva certamente un mezzo anormale di pagamento, e, dovendo il Rega restituire al fallimento la merce, che non poteva essere piu' recuperata, egli doveva essere condannato a pagare il controvalore, costituente debito di valore soggetto a rivalutazione anche per la sua natura risarcitoria. Contro la sentenza il Rega propone ricorso per due motivi. Il fallimento non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso, il Rega denuncia la violazione dell'art. 67 n. 2 l. fall. per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che la restituzione della medesima merce a distanza di pochi giorni dalla consegna costituisse un pagamento o una datio in solutum, mentre essa era solo l'effetto della tacita risoluzione del contratto di vendita per essere risultata la merce stessa inidonea all'esportazione. La censura e' infondata. Come e' stato gia' esposto nella parte narrativa, e' anzitutto inesatto che la corte di merito abbia "riconosciuto" che la societa' Rinaldi ebbe a restituire al Rega la stessa merce da costui fornita pochi giorni prima; ha invece affermato che dalle acquisizioni di causa risultava certo solo che il Rega aveva fornito alla Rinaldi 2100 cartoni di scatole di pomodoro, che il prezzo della fornitura non era stato pagato e che, trovandosi la Rinaldi in stato di decozione, notorio nell'ambiente conserviero, il Rega aveva prelevato dai depositi alla stessa merce di valore equivalente a quella fornita. La corte, dandosi poi carico della tesi sostenuta dal convenuto, che cioe' la fornitura ed il pagamento della merce erano stati condizionati alla verifica di conformita' ai requisiti richiesti per l'esportazione e che, essendo tale verifica risultata negativa, egli aveva ricevuto in restituzione la medesima sua merce e non merce simile, ha osservato che tali particolari pattuizioni e circostanze non erano state provate, e che il relativo onere incombeva al Rega, il quale aveva anche articolato in proposito una prova in primo grado, ma non vi aveva insistito nella precisazione delle conclusioni, ne' l'aveva riproposta in appello, per cui non rimaneva accertato altro che la fornitura era stata l'oggetto di una vendita pura e semplice e che in luogo del pagamento del prezzo era stata eseguita una dazione di merce di importo pari a quello del debito, che costituiva certamente un mezzo anormale di pagamento, come tale soggetto a revoca. Tali rilievi ed accertamenti di fatto non risultano contestati, e le argomentazioni del giudice d'appello non solo si presentano logicamente coerente e giuridicamente corrette, ma non hanno nemmeno formato oggetto di censura. Il motivo deve essere quindi rigettato. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1277 cod. civ., e deduce che, trattandosi nella specie di un debito relativo a restituzione del corrispettivo espresso in una somma di danaro, esso andava soggetto al principio nominalistico e non poteva essere automaticamente rivalutato. Anche tale censura e' infondata. Va precisato che debito pecuniario nella specie era quello della societa' fallita per il pagamento del prezzo della merce fornitagli dal Rega, debito che e' stato estinto non con il versamento di una somma di danaro, ma con la dazione di merce di valore equivalente, ed in conseguenza della revoca di tale negozio solutorio, oggetto dell'obbligo di restituzione del Rega verso il fallimento non e' la somma corrispondente al prezzo, ma appunto le stesse cose ricevute in pagamento, le quali, pero', nella specie non possono piu' essere recuperate. E come questa Suprema Corte ha gia' piu' volte avuto modo di affermare, sia nel caso di revoca di una datio in solutum che in quello analogo di revoca di un atto di trasferimento o di disposizione di beni determinati, il soccombente nell'azione revocatoria fallimentare, il quale non possa restituire i beni medesimi, e' tenuto a corrisponderne l'equivalente pecuniario secondo il valore che essi avevano all'atto della stipula dell'atto o del negozio revocato, quale data in cui si e' verificato il fatto illecito produttivo di danno per i creditori: trattasi cioe' di debito di valore, tendente a ripristinare il patrimonio del fallito nella situazione antecedente al compimento dell'atto revocato, e quindi da liquidarsi tenendo conto della svalutazione monetaria da quel momento intervenuta (cfr. Cass. 3227-87, 4069-85, 397-83, 949-76, 164-72). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi l'intimato costituito. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Cosi' deciso in Roma, il 2 febbraio 1988.
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