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Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell`art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Massima della Cassazione
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
CIRCOSCRIVERE IL CONTRIBUTO DELLA MOGLIE, PREVISTO DALL'ART 211 COD CIV, AL MANTENIMENTO DEL MARITO, SE QUESTI NON HA MEZZI SUFFICIENTI, ED AL MANTENIMENTO, ALL'EDUCAZIONE ED ALL'ISTRUZIONE DELLA PROLE, CONTRASTA CON IL PRINCIPIO DI PARITA DEGLI OBBLIGHI PATRIMONIALI DEI CONIUGI, AFFERMATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 13 LUGLIO 1970, N 133, E CON LA DESTINAZIONE DEI BENI PARAFERNALI CHE, A DIFFERENZA DI QUELLI DOTALI, NON SONO SOGGETTI AD UN VINCOLO DI INDISPONIBILITA



Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio
 
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