ANNO/NUMERO 2000/09582
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI
CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN
GENERE -
Interdetto per infermita' di mente - Tutore - Potere di proporre la
domanda di divorzio per l'interdetto - Esclusione - Nomina di un
curatore speciale per l'esercizio dell'azione di divorzio -
Ammissibilita' - Fondamento - Applicazione analogica dell'art. 4,
quinto comma della legge n. 898/70.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE -
TUTORE - IN GENERE -
Potere di proporre la domanda di divorzio per l'interdetto -
Esclusione - Nomina di un curatore speciale per l'esercizio
dell'azione di divorzio - Ammissibilita' - Fondamento - Applicazione
analogica dell'art. 4, quinto comma della legge n. 898/70.
In mancanza di una specifica disposizione normativa che preveda il
relativo potere, il tutore dell'interdetto per infermita' di mente
non puo' proporre domanda di divorzio per lo stesso; in applicazione
analogica dell'articolo 4, quinto comma della legge n. 898 del 1970
- che regola l'ipotesi in cui l'interdetto infermo di mente sia
convenuto in un giudizio di divorzio - in relazione agli articoli 78
e 79 cod. proc. civ., legittimato a proporre la domanda di divorzio
per l'interdetto e' un curatore speciale, la cui nomina puo' essere
richiesta dal tutore.
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