ANNO/NUMERO 1990/7079
468128 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO -
OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO -
PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE -
DIRITTI DEL CONIUGE NON DIVORZIATO - STATO DI BISOGNO DEI
TITOLARI DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.*
Nella nuova disciplina dettata dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987
n. 74 (modificativo dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel
testo fissato dall'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436), che ha
attribuito al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche
il coniuge superstite, un diritto, concorrente con quello
dell'altro, ad una quota della pensione di reversibilita' e degli
altri assegni a questo spettanti, subordinato alla titolarita'
effettiva dell'assegno di divorzio ed alla sussistenza in capo al
secondo dei requisiti per ottenere la pensione stessa, il giudice
deve attenersi, per ripartire l'unica pensione tra i due aventi
diritto, in presenza dei presupposti suindicati, all'unico criterio
indicato dalla norma nella durata del rapporto matrimoniale, con
esclusione di altri elementi di valutazione, quale il diverso stato
di bisogno dei due titolari del diritto. ( conf.305/90, mass
n.464887; ( contra 731/90, mass n. 465122).*
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