Art. 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
I beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l`ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell`altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito č sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.
Massima della Cassazione
Comunione legale dei beni Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
Il principio secondo il quale l'obbligazione assunta separatamente da uno dei coniugi in regime di comunione legale non pone l'altro coniuge nella situazione di co - obbligato solidale non spiega alcuna influenza nei rapporti interni tra i coniugi stessi, rilevando soltanto sotto il (diverso) profilo dell'invocabilitā, da parte del terzo creditore, della garanzia dei beni della comunione ovvero del coniuge non stipulante. Ne consegue che, adempiuta "in toto" l'obbligazione nei confronti del terzo creditore, il coniuge personalmente obbligatosi ha diritto alla restituzione, da parte dell'altro coniuge, della metā della somma versata (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, poi, escluso che, nella specie, si vertesse in tema di obbligazioni separatamente contratte da uno dei coniugi, risultando "ex actis" la evidente compartecipazione dell'altro coniuge all'assunzione di un'obbligazione cambiaria funzionale all'ottenimento di un mutuo di scopo).
Comunione legale dei beni Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
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