Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondo
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell`atto di costituzione.
I frutti (820) dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L`amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all`amministrazione della comunione legale.
Massima della Cassazione
Impiego ed amministrazione del fondo
Nell'azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, e non al solo coniuge debitore che ha destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia
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