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Fallimento sas



Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento -
Societa' e consorzi - Societa' con soci a responsabilita'
illimitata - Fallimento dei soci -

I creditori istanti per la dichiarazione di fallimento sono
litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla sentenza
che abbia esteso il fallimento ad altri soci illimitatamente e
solidalmente responsabili, ancorche' la domanda di estensione sia
stata proposta dal solo curatore, atteso che tale domanda
costituisce lo sviluppo dell'iniziativa originariamente assunta dai
creditori, la quale deve intendersi riferita a tutti coloro che per
legge debbono rispondere del dissesto denunciato.









ANNO/NUMERO: 1992/10431


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente
" Pietro PANNELLA Rel. Consigliere
" Giancarlo BIBOLINI "
" M. Rosario VIGNALE "
" M. Rosario MORELLI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
TONELLO LUIGI, residente in Mondovi, ed elettivamente domiciliato in
Roma, via G. Pisanelli, 4, c-o l'avv.to Carlo Rosati che lo
rappresenta e difende con l'avv.to Gian Carlo Bovetti, giusta delega
a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
FALLIMENTO DI TONELLO LUIGI, con sede in Piveragno, in persona del
Curatore dott. E. Tarditi, elettivamente domiciliato in Roma, via
Salaria, 400, c-o l'avv.to Antonio Cocchetti che lo rappresenta e
difende con l'avv.to Francesco Rossi giusta delega a margine del
controricorso.
Controricorrente
e contro
VIGLIETTI MICHELE, DUTTO BIANCA, BERNARDI FRANCESCA, CAVALLO
CATERINA, BONGIOVANNI MARIA, BOTTASSO MATTEO, DALMASSO LUCIA,
CERVETTO FRANCESCO, VIANO FLAVIA, GROSSO LUIGI, GALLO ROSINA,
BOTTASSO RICCARDO, DITTA IMPREDIL DI MONTA' FRANCESCO.
Intimati
Avverso la sentenza n. 632 della Corte di Appello di Torino del
22.6.1987;
Udito per il resistente l'avv.to Cocchetti che chiede il rigetto;
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dr.
Pannella nel giorno 27.9.91;
udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Fabrizio Amirante che conclude per l'accoglimento del primo motivo,
rigetto del secondo motivo.
(N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate
nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della
sentenza).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 30.4.1983 il tribunale di Cuneo dichiarava il
fallimento della s.a.s. Fenoglio e C. "Costruzioni Edili" di Fenoglio
Pietro e, con sentenza 10.8.1984, su richiesta del solo curatore,
estendeva il fallimento, quali soci illimitatamente responsabili, a
Federico Belgrano, Aldo Dutto e Luigi Tonello.
Con atto notificato il 4.9.1984 il Tonello proponeva opposizione
contro la sentenza del 10.8.84, citando in giudizio sia il curatore
del fallimento, Tarditi Elio, e sia i creditori richiedenti il
fallimento della s.a.s Fenoglio. L'opponente contestava la sua
qualita' di socio illimitatamente responsabile in quanto socio
accomandante; quindi chiedeva la revoca della sentenza dichiarativa
del suo fallimento con tutte le pronunce conseguenziali. Radicatosi
il contraddittorio, il curatore chiedeva il rigetto della domanda, i
creditori chiedevano di essere estromessi dal giudizio non avendo
essi richiesto la dichiarazione di fallimento. Nel merito si
associavano alla domanda di rigetto della opposizione.
Il Tribunale, con sentenza del 14.6.1985, estrometteva dal
giudizio i creditori citati dal Tonello; respingeva la domanda
dell'attore; condannava l'opponente al pagamento delle spese del
giudizio.
Il Tonello proponeva appello alla Corte di Torino, deducendo due
motivi. Con il primo lamentava la ingiusta estromissione del processo
- per difetto di legittimazione passiva - dei creditori da lui citati
in primo grado; con il secondo contestava l'attribuitagli qualita' di
socio illimitatamente responsabile.
Si costituivano tutti i convenuti - ad eccezione della ditta
Imprendil - che resistevano all'appello. Con sentenza del 22.6.87 la
Corte respingeva l'appello, condannando l'appellante a rimborsare a
tutti i convenuti costituiti le spese del grado. Avverso detta
sentenza Tonello Luigi ha proposto ricorso per Cassazione sulla base
di 2 motivi.
Il fallimento ha presentato controricorso, illustrato con memoria.
Nessuno dei 13 creditori, regolarmente intimati, si e' costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va premesso che questa Corte, esaminati i due
motivi proposti dal ricorrente, perviene al convincimento - per le
ragioni che saranno avanti esposte - che la doglianza di cui al primo
motivo e' pienamente giustificata, contrariamente a quella del
secondo motivo, volta ad escludere la qualita' di socio
illimitatamente responsabile di Luigi Tonelli.
Ebbene, dal momento che l'"error in indicando" dei giudici del
merito investe la pretesa esclusione del litisconsorzio necessario di
quei creditori che non avevano chiesto l'estensione della
dichiarazione di fallimento nei confronti di altri soci, fra cui
Luigi Tonelli, e che, nonostante l'inesattezza di tale pronuncia dei
giudici di entrambi i gradi del giudizio, quei creditori sono stati
sempre "parti", anche in appello in virtu' della loro "vocatio" da
parte del medesimo Tonelli, consegue che, stante il rigetto del 2
motivo da cui deriva il passaggio in giudicato dell'affermazione
della qualita' di socio illimitatamente responsabile di Luigi
Tonelli, l'accoglimento del 1 motivo, se induce a correggere il
pensiero dei giudici "a quibus", non puo' sortire l'effetto della
cassazione della sentenza e del rinvio della causa per palese
irrilevanza di esso: neppure al fine del regolamento delle spese
processuali, gia' correttamente attuato dalla corte d'appello in
favore dei creditori costituitisi, i quali sarebbero stati comunque
vittoriosi anche se considerati passivamente legittimati da essa
Corte del merito.
L'esposta premessa vale altresi' a giustificare la pronuncia di
semplice rigetto del ricorso da parte di questa Corte, implicitamente
significando l'assorbimento del 1 motivo per la concreta irrilevanza
di esso sul piano degli effetti.
2. - Col 1 motivo il ricorrente, denunciando violazione degli
artt. 102 e 331 c.p.c. n. 18 e 147 R.D. 267-42, si duole che siano
stati considerati non passivamente legittimati i creditori che non
avevano chiesto la estensione del fallimento della s.a.s Fenoglio e
C. ai soci illimitatamente responsabili fra cui Luigi Tonello.
La doglianza - come gia' innanzi anticipato - e' condivisibile,
sul rilievo - piu' volte esternato da questa Corte - che la domanda
di estensione del fallimento a soci illimitatamente e solidalmente
responsabili, ancorche' proposte dal solo curatore, costituisce lo
sviluppo dell'iniziativa originariamente assunta dai creditori:
iniziativa da intendersi riferita a tutti coloro che per legge
debbono rispondere del dissesto denunciato. Sicche', la
partecipazione necessaria al giudizio di opposizione alla sentenza
dichiarativa del fallimento in estensione ad altri soci su istanza
del curatore, dev'essere considerata attribuita nell'interesse di
tutti i creditori istanti, anche per il loro evidente e ragionevole
maggior profitto, atteso l'allargamento della garanzia patrimoniale
(sent. 27.2.80 n. 1363 - sent. 19.11.88 n. 6257).
In tali sensi va corretta la impugnata sentenza.
3. - Col 2 motivo il ricorrente, ritenendo violati gli artt. 147
del R.D. 267-42 e 2313, 2320, 2697 e 2727 c.c., parte dalla premessa
che, divenuta "res indicata" la qualificazione giuridica della
societa' fallita quale societa' in accomandita semplice e quella di
Luigi Tonello quale socio accomandante, i giudici del merito
avrebbero dovuto accertare in concreto l'ingerenza del Torello nella
gestione sociale ai fini dell'accertamento della responsabilita'
illimitata e solidale di lui, giusta la seconda parte del 1 comma
dell'art. 2320 c.c., e non fermare il loro convincimento sulle
scritture prodotte in causa, dalle quali, se si evince che i soci
della "accomandita" avevano regolato in modo diverso i loro rapporti
interni, non si desume, pertanto, che in concreto il Tonelli abbia
preso parte effettiva alla gestione e-o amministrazione della
societa'.
Il ricorrente aggiunge che l'errore dei giudici fu piu'
consistente quando non si avvidero: a) che non vi era prova che il
Tonelli avesse concorso in modo esplicito od implicito alla
formazione della maggioranza dei 5 soci per il compimento di atti di
gestione; b) che la prova offerta dal Tonelli sulla sua estraneita'
alla suddetta gestione avrebbe potuto fornire, se ammessa, la base
per una corretta prova presuntiva.
La censura e' priva di fondamento.
Essa, oltretutto, tende ad ottenere un riesame da parte di questa
Corte dei fatti, delle circostanze e degli elementi di prova su cui
il giudice del merito ha basato il suo convincimento: cio' non e'
istituzionalmente consentito in questa sede di legittimita', nella
quale, per accertare l'esistenza di vizi logici e-o giuridici dal
giudice "a quo", occorre esaminare, vagliare i fatti nella loro
logica concatenazione espressa in sentenza e meditare sulle
argomentazioni logiche e giuridiche del convincimento raggiunto.
La Corte di Torino con esposizione dei fatti logicamente
concatenate alla prova documentale e con argomentazioni ineccepibili
ha accertato la responsabilita' illimitata e solidale del Tonello,
che, con la sua condotta, aveva partecipato alla gestione della
societa'. Essa Corte ha chiarito quanto emergeva dai documenti
allegati e prodotti in causa e cioe': 1 ) che: costituita con atto
notarile del 10.4.78 la s.a.s. Fenoglio e C. "Costruzioni Edili" di
Pietro Fenoglio nella quale Luigi Tonello assumeva la qualifica di
socio accomandante, successivamente con scrittura privata (di pochi
giorni dopo) del 27.4.78 i 5 soci modificavano - inter se - il
contenuto del rapporto sociale, attribuendo a ciascuno di essi una
pari quota di capitale sociale (20%) e inoltre prevedendo: a) la
necessita' di delibera collegiale per l'assunzione di appalti edili e
di mutui bancari con la maggiorazione dell'80%; b) l'intestazione a
tutti dei conti correnti bancari; c) la partecipazione di tutti a
prestare fideiussione; 2 ) che con scrittura dell'11.5.81 il Tonello
recedette dalla societa', riconoscendo di essere debitore del 25%
delle obbligazioni fino ad allora assunte ed accertando che la sua
quota sociale rimanesse vincolata al pagamento dei debiti sociali
ancora esistenti.
Al cospetto di tali prove documentali la Corte del merito ha
aggiunto che di certo non erano da ritenersi ammissibili le "prove
orali" formulate dal Tonello allo scopo di dimostrare che egli non si
era mai occupato "concretamente" dell'amministrazione della societa':
cio' perche', da un lato, dette prove non avrebbero dimostrato che il
Tonello non aveva concorso mai a formare la maggioranza collegiale
dell'80% per le delibere di atti piu' importanti di gestione sociale;
dall'altro, le medesime prove non avrebbero escluso che anche il
comportamento omissivo del Tonello, quale quello di mancata
partecipazione alle assemblee, aveva contribuito alla formazione
dell'orientamento dei soci nell'adozione degli atti gestionali.
Il ragionamento del giudice del merito e' ineccepibile e contro di
esso non valgono le osservazioni sottili di cui al ricorso. Queste
perdono ogni valore di fronte alla seguente considerazione in
diritto: il comportamento responsabile della gestione sociale
dell'accomandante va valutato soprattutto in relazione ai "fatti o
accordi sociali intercorsi fra i soci, di modo che ove tali fatti
prevedono "expressis verbis" l'ingerenza dell'accomandante
nell'amministrazione e gestione della societa', deriva evidente la
responsabilita' illimitata e solidale di lui a prescindere dalla
qualificazione attribuitagli nell'atto costitutivo e nello statuto
sociale: qualificazione che si appalesa - sin dall'origine - in
contrasto con il precetto legislativo di cui alla 1 frase del 1
comma dell'art. 2320 c.c..
Nella fattispecie in esame si e' verificato appunto che, superata
la (formale) qualificazione apparente di socio accomandante del
Tonello, la sostanziale "attribuzione" pattizia di attivita' di
gestione (accordo del 27.4.78) lo rendeva partecipe immediatamente e
direttamente delle sorti e del governo dell'azienda sociale, cui
corrispondeva la solidale ed illimitata responsabilita' patrimoniale
di lui, anche se quell'attribuzione non fu mai successivamente resa
pubblica mediante deposito nella cancelleria del tribunale della
modifica dell'atto costituito e-o dello statuto sociale. Non sono
tuttora mancati altri atti di esternazione, poiche', secondo la Corte
di merito, il Tonello talora ha agito come rappresentante della
societa'.
In conclusione il ricorso va rigettato ed il ricorrente va
condannato al pagamento delle spese processuali e dell'onorario, di
cui al dispositivo, in favore del fallimento - costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali nella misura di L. 157.200 oltre a L.
2.000.000 per onorario.
Roma, 27.9.91.
 
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