SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO
- AMMINISTRAZIONE -
Nelle societa' collettive di fatto o irregolari, affinche' il
vincolo sociale ed i suoi effetti si proiettino nel mondo esterno,
rispetto ai terzi, non e' necessaria la partecipazione personale di
tutti i soci ad ogni atto, presumendosi che ciascun socio abbia la
rappresentanza e l'amministrazione della societa'; a tal fine non e'
necessaria la spendita del nome degli altri soci, essendo
sufficiente l'indicazione di agire nella qualita' di socio o
comunque un comportamento che renda inequivoca la riferibilita' del
negozio alla societa' medesima (nella specie, la S.C. ha confermato
la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la transazione
avente ad oggetto la liquidazione della quota di un socio defunto in
favore degli eredi sottoscritta da un solo socio in tale qualita').
ANNO/NUMERO 1999/13954
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - rel. Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CUTOLO CARMELA SOFIA BRENNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DOMENICO IACHINO 119, presso lo studio LEONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati LUCIANO BRUSCUGLIA, ETTORE LOPES, giusta procura in
calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NIGRO ANNA, CUTOLO MICHELE ARCANGELO, CUTOLO COSTANTINO, CUTOLO
FILOMENA, CUTOLO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA
MARTANA 29, presso l'avvocato E. AMOROSINO, rappresentati e difesi
dagli avvocati RAFFAELE CAGGIANO, TERESA CAGGIANO, giusta procura a
margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
CUTOLO MICHELE ARCANGELO MARIA, CUTOLO GIUSEPPE COSTANTINO, CUTOLO
FILOMENA DONATELLA, VIGGIANO LUIGIA, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA AMITERNO 3, presso l'avvocato G. BUONAVOGLIA, rappresentati
e difesi dall'avvocato PIETRO PESACANE, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 221/97 della Corte d'Appello di POTENZA,
depositata il 09/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/06/99 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Chilosi, con delega, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per i resistenti, Nigro ed altri, l'Avvocato Caggiano, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO
CASCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'8 ottobre 1987, Carmela Sofia Cutolo
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Melfi, gli zii paterni
Antonio e Donato Cutolo, esponendo che il 4 dicembre 1973 era
deceduto il padre Costantino, il quale era socio con i fratelli di
una societa' per la produzione di acque minerali sita in Rionero,
lasciando come eredi le figlie Filomena ed essa Carmela Sofia ed
usufruttuaria la moglie Maria Cascarano: chiedeva, pertanto, che
fosse liquidata la sua quota, comprensiva di terreni minerari,
fabbricati, macchinari, ecc. e che i convenuti fossero condannati a
rendere il conto della gestione della societa'.
Costituitisi, i Cutulo, pur eccependo il difetto di
legittimazione passiva, spettante alla societa', facevano comunque
presente che l'attrice era stata integralmente soddisfatta di ogni
suo diritto, essendo stata data esecuzione alla transazione stipulata
il 14 agosto 1974 e sottoscritta dalla Carmela Sofia nonche' da
Antonio Cutulo, quest'ultimo anche per conto del fratello Donato:
chiedevano, quindi, il rigetto della domanda e, in via
riconvenzionale, che la menzionata scrittura fosse dichiarata idonea
ai fini della trascrizione dei trasferimenti immobiliari in loro
favore.
Con la sentenza del 14 giugno 1996 (resa nei confronti della
Carmela Sofia e degli eredi di Antonio e Donato Cutulo, nel frattempo
deceduti, con riassunzione della causa), il Tribunale adito rigettava
la domanda attrice, dichiarando non luogo a provvedere su quella
riconvenzionale, perche' non piu' riproposta.
Per quanto ancora interessa in questa sede, l'impugnazione
proposta da Carmela Sofia Cutulo veniva rigettata dalla Corte
d'Appello di Potenza con sentenza del 9 ottobre 1997.
Premesso che il Tribunale aveva ritenuto valida la transazione
in virtu' sia del principio di formazione giudiziale dei contratti
solenni che della ratifica da parte dello pseudo rappresentante, la
Corte territoriale osservava che il contratto era valido non per tali
ragioni, ma perche' non erano necessarie ne' la sottoscrizione di
Donato Cutolo, ne' quella della Cascarano. Rilevato che, ai sensi
dell'art. 2284 c.c., l'operazione di liquidazione della quota del
socio defunto in favore degli eredi e' meramente contabile e non
determina alcun fenomeno di divisione del patrimonio sociale, la
Corte precisava che obbligata alla liquidazione della quota e',
secondo l'opinione prevalente, la societa', anche quando si tratti di
societa' irregolare o di fatto, che e' pur sempre munita di
soggettivita' giuridica: da cio' deriva, con riferimento al caso di
specie, che la transazione non doveva essere sottoscritta da tutti i
soci, essendo sufficiente la firma di Antonio Cutolo, che di fatto
amministrava la societa', tanto piu' che nella societa' in nome
collettivo irregolare il potere di amministrazione e di
rappresentanza spetta, in mancanza di diversa regolamentazione,
disgiuntamente a tutti i soci, onde non e' necessaria la spendita del
nome degli altri soci; in ogni caso, il difetto di rappresentanza non
e' rilevabile d'ufficio, ma solo su domanda del pseudo -
rappresentato.
Secondo la Corte di merito, poi, la transazione non doveva
essere sottoscritta dalla Cascarano, sia perche' non aveva assunto la
veste di parte del contratto, sia in quanto non si verte in ipotesi
di rapporti inscindibili: la Cscarano era soltanto usuffruttuaria "ex
lege" e, quale esercente la potesta' sulla figlia minore Filomena,
aveva concordato e redatto un autonomo atto transattivo. Poiche' la
Carmela Sofia Cutolo aveva affermato nella transazione di non aver
altro a pretendere a qualsiasi titolo per quanto atteneva alla
societa', deve ritenersi stipulata una transazione novativa, per
effetto della quale si era estinto il diritto alla liquidazione della
quota, sostituito dagli impegni assunti con l'atto transattivo
medesimo: con l'ulteriore conseguenza che la parte avrebbe potuto
chiedere soltanto l'adempimento e l'eventuale risarcimento del danno
per il ritardo nell'esecuzione, domande che la Cutolo non aveva
proposto nel giudizio di primo grado; le questioni relative
all'adempimento della transazione, proposte in sede di gravame,
erano, quindi, inammissibili, senza considerare che, quand'anche
fosse stata ritualmente proposta una domanda di adempimento, questa
sarebbe stata comunque prescritta.
Per la cassazione di tale sentenza Carmela Sofia Cutolo ha
proposto ricorso, affidato ad otto motivi. Resistono, con distinti
controricorsi, Anna Nigro, Michele Arcangelo, Costantino, Filomena ed
Antonio Cutolo (quali eredi di Donato Cutolo), nonche' Luigia
Viggiano, Michele Arcangelo Maria, Giuseppe Costantino e Filomena
Donatella Cutolo, eredi di Antonio Cutolo. La ricorrente ha
presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 2284 e 1111 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5,
c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia
applicato la norma sulla liquidazione della quota agli eredi anche a
beni immobili che non facevano parte del patrimonio della societa',
ma erano in comproprieta' delle persone fisiche dei soci, non
essendovi mai stato un atto scritto di conferimento: ne deriva che o
la transazione, sottoscritta dal solo Antonio Cutolo (oltre che da
essa ricorrente), non riguardava detti beni immobili, che restavano
indivisi, oppure essa comprendeva anche questi beni in sede di
divisione ereditaria, onde era necessaria la presenza non solo di
tutti gli eredi, ma anche della Cascarano, quale usufruttuaria "ex
lege".
Poiche' i controricorrenti eredi di Donato Cutolo hanno eccepito
l'inammissibilita' della censura, in quanto relativa a questioni non
proposte nel giudizio di merito, questa Corte ha il potere - dovere
di esaminare direttamente gli atti, atteso che dalla sentenza
impugnata non risulta che l'odierna ricorrente avesse posto il
problema dell'estraneita' dei beni immobili dall'ambito della
liquidazione della quota sociale e che si dovesse configurare una
divisione ereditaria.
Orbene, dagli atti di causa emerge con assoluta chiarezza non
soltanto che la questione e' rimasta estranea al "thema decidendum",
ma anche che i beni immobili (ad eccezione di uno) rientravano nel
patrimonio della societa'. E' sufficiente, al riguardo, richiamare il
punto 4^ della transazione in data 14 agosto 1974, nonche' l'atto di
citazione per il giudizio di primo grado. Alla stregua del primo
documento, la Cutolo "cede, vende e trasferisce ai soci superstiti
Cutolo Antonio e Donato.... Tutti i diritti eredita' paterna sulla
quota sociale di cui innanzi, che e' costituita per la sua parte da
tutto il patrimonio aziendale della ripetuta societa' di fatto e
cioe' terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature, materie
complementari, autoveicoli anche se intestati ad uno solo dei
soci.... "(segue un'elencazione dei terreni, con i relativi dati
catastali)..... " con tutti i fabbricati di qualsiasi natura sugli
stessi insistenti, oltre tutte le attivita' aziendali, erediti o
debiti ...., con espressa esclusione del fabbricato in fase di
avanzata costruzione sito in Rionero alla via Galliano che non fa
parte dell'azienda sociale e per il quale pende giudizio davanti al
Tribunale di Melfi".
Dell'atto di citazione di primo grado, la Carmela Sofia,
premesso che "il defunto era socio, in parti uguali con i germani
Donato e Antonio, dell'azienda per produzione di acque minerali Fonte
Tripoli e Fonte Visciolo e titolare delle relative concessioni
minerarie, il tutto rappresentato da complesso immobiliare di terreni
e fabbricati industriali...."; che, quale figlia ed erede, era
"titolare dei diritti di successione sulla eredita' paterna, con
specifico riferimento all'Azienda Mineraria "; che, infine, v'era la
necessita' di "agire giudizialmente per ottenere i diritti sulla
quota sociale del defunto genitore....", chiedeva al Tribunale di
Melfi: "1) dichiarare e ordinare l'attivazione a favore dell'istante
della quota di diritto, pari a 1/6, sulla intera azienda Fonte
Cutolo, comprensiva di terreni minerari, fabbricati, macchinari...;
2) condannare essi dichiarati al rendiconto della gestione
sociale.... Con determinazione e attribuzione della quota di frutti a
favore della istante...".
Da quanto sopra emerge chiaramente che: a) i beni immobili,
tranne uno, facevano parte della societa' di fatto; b) non si e' mai
posta concretamente e ritualmente, quindi, una questione di mancato
conferimento formale di detti beni nel patrimonio sociale (e che
fossero, quindi, soltanto in godimento); c) l'odierna ricorrente ha
proposto esclusivamente una domanda di liquidazione della quota
sociale spettantele a seguito della morte del padre, non gia' (o
anche) una domanda di divisione ereditaria. Ne consegue
l'inammissibilita' del motivo, riguardante questioni - comportanti
accertamenti di fatti - prospettate per la prima volta nel presente
giudizio di legittimita'.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa
applicazione degli artt. 1350, 1965 - 66 e 2258 c.c., la ricorrente
censura la sentenza impugnata sotto vari profili: a) per avere
trascurato la problematica relativa alla nullita' della transazione,
con particolare riferimento alla necessita' di sottoscrizione di
tutte le parti contraenti, alla configurabilita' di una mera proposta
bilaterale di transazione, all'impossibilita' di ritenere concluso
il contratto mediante l'adesione (peraltro, a 13 anni di distanza) di
Donato Cutolo nella comparsa di costituzione in primo grado, nel
frattempo essa Carmela Sofia avendo revocato il proprio consenso,
alla mancanza di procura scritta, necessaria ad Antonio per impugnare
il fratello; b) per aver affermato che Antonio amministrava di fatto
la societa' ed era intervenuto in tale veste nell'atto transattivo,
senza considerare che anche nella societa' di fatto o irregolare
occorre la "contemplatio domini"; c) per aver completamente ignorato
la circostanza che nell'atto datato 18 gennaio 1976, sottoscritto
anche da Antonio, v'era la dichiarazione secondo cui "qualora Donato
non accettasse.... la gia' citata transazione del 14 agosto 1974, la
cessione dei beni e diritti derivatimi come erede di Cutolo
Costantino si intendono ceduti solo a mio zio Cutolo Antonio, che
provvedera' al saldo di quanto stabilito", con la conseguenza che lo
stesso Antonio riteneva di non aver agito, nella transazione 14.8.74,
per conto della societa', ma solo come persona fisica; d) Antonio non
poteva comunque essere amministratore della societa', in quanto
dipendente statale.
La censura e' infondata sotto tutti i profili prospettati.
Sub a) : La Corte d'Appello si e' espressamente discostata dalla
motivazione adottata dai primi giudici per ritenere valida la
transazione: non si e' riferita, infatti, al principio di formazione
giudiziale dei contratti solenni e/o di ratifica da parte dello
pseudo - rappresentato (il Donato Cutolo) , ma ha affermato che non
erano necessarie ne' la sottoscrizione di quest'ultimo, ne' quella
della Cascarano, in quanto Antonio aveva agito per conto della
societa'; ha precisato, al riguardo, che "non si poneva il problema
della irretroattivita' della sottoscrizione, perspicuamente
evidenziato dal difensore di Cutolo Sofia. Pertanto e' superfluo
accertare se prima della produzione in giudizio la Cutolo abbia o no
avuto ripensamenti ..." Ne' deriva l'assoluta estraneita' della
problematica riguardante la configurabilita' di una mera proposta di
transazione, l'asserita impossibilita' di applicare il principio di
formazione giudiziale dei contratti solcuni, stante la revoca del
consenso da parte della Carmela Sofia, ecc.
Sub b): La sentenza impugnata e' conforme al principio secondo
cui nelle societa' collettive di fatto o irregolari, affinche' il
vincolo sociale ed i suoi effetti si proiettino nel mondo esterno,
rispetto ai terzi, non e' necessaria la partecipazione personale di
tutti i soci ad ogni atto, presumendosi che ciascun socio abbia la
rappresentanza e l'amministrazione della societa' e non occorrendo
che le manifestazioni' esteriori, atte a rivelare ai terzi l'origine
del socio in nome della societa', assurgano alla spendita del nome
degli altri soci, essendo sufficiente l'indicazione di agire nella
qualita' di socio o, comunque, un comportamento che renda inequivoca
la riferibilita' del negozio alla societa' medesima (Cass. 1843/86 e
6938/95). Avuto riguardo al contenuto dell'atto transattivo ed ai
suoi effetti, la Corte di merito ha posto in rilievo il comportamento
di Antonio (tra l'altro, con la firma dei titoli rilasciati in
esecuzione dell'accordo), nonche' l'insistito riferimento, nell'atto
di transazione, alla qualita' di socio dello stesso Antonio, come del
fratello Donato, altro (ed unico) socio.
Sub c): Come ammette la stessa ricorrente nella memoria
depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la scrittura datata 18
gennaio 1976 e' intervenuta tra Antonio Cutolo e la nipote Filomena
(divenuta, nel frattempo, maggiorenne) ad integrazione e modifica
della transazione stipulata il 14 agosto 1974 - ossia, nella stessa
da in cui era stata redatta quella con la Carmela Sofia - tra lo
stesso Antonio e Maria Cascarano, in proprio e nella qualita' di
esercente la potesta' sulla figlia Filomena, all'epoca minorenne. Per
quanto attiene, quindi, al rapporto tra Antonio e Donato Cutolo, da
una parte, e l'odierna ricorrente, dall'altra, nessun rilievo puo'
avere la circostanza che nella scrittura del 18 gennaio '76 Antonio
si assumesse ogni obbligazione qualora il fratello non avesse aderito
alla transazione del 14 agosto '74 e nessuna conseguenza puo' esserne
tratta in ordine all'aver agito o meno per conto della societa'
nell'atto transattivo intervenuto con la Carmela Sofia.
Ne deriva ulteriormente che la Corte territoriale non aveva
alcun obbligo di prendere in considerazione il tenore della scrittura
18 gennaio '76 al fine di valutare la reale portata della transazione
tra Antonio (per conto della societa') e l'odierna ricorrente.
Sub d): Il convincimento del giudice di merito che Antonio aveva
agito per conto della societa' - e, dunque, anche del fratello - non
puo' essere inficiato dalla circostanza che il medesimo, essendo
dipendente statale, non avrebbe potuto amministrare di fatto la
societa': circostanza, peraltro, che la ricorrente evidenzia solo in
sede di legittimita' e che non sarebbe comunque decisiva nel contesto
del ragionamento seguito dalla Corte territoriale.
Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 2284 e
2289 c.c., rilevando come non sia pacifico che la liquidazione della
quota del socio defunto vada chiesta alla societa' e non ai soci
superstiti, perche' l'art. 2284 c.c. parla di "altri soci", onde
correttamente la domanda era stata proposta nei confronti di entrambi
i fratelli Cutolo: per escludere la legittimazione passiva degli
unici due soci, la sentenza impugnata ricorre ad un discusso concetto
di soggettivita' giuridica della societa' di fatto, peraltro non
considerando che non era stata chiesta soltanto la liquidazione della
quota sociale, ma anche la divisione dei diritti successori sugli
immobili.
Il motivo non merita accoglimento, dovendosi osservare che:
a) La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, si e' limitata ad affermare che, secondo la
prevalente opinione, obbligata alla liquidazione della quota e' la
societa' e non i suoi superstiti, anche nell'ipotesi di societa' di
fatto, pur sempre dotata di soggettivita' giuridica: trattasi di
affermazione che trova conforto in dottrina ed in numerose decisioni
di legittimita' e di merito, con particolare riferimento alla
soggettivita' giuridica della societa' di fatto, in quanto titolare
di un patrimonio formato con i beni conferiti dai soci, e con la
precisazione che, nella societa' di persone in generale, lo
scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio - sia esso
dovuto a morte, ad esclusione, ovvero a recesso - determina un
credito nei confronti dello societa' e non direttamente dei soci, la
cui responsabilita' e' solo sussidiaria, come per ogni altro debito
sociale. Tale soluzione, come e' noto, viene contrastata da
autorevole dottrina e copiosa giurisprudenza, secondo cui lo
scioglimento della societa' (semplice) limitatamente ad un socio
opera una modificazione della struttura del rapporto sociale nella
quale viene in primo piano la persona del socio. Le oscillazioni ed i
contrasti giurisprudenziali hanno avuto un'inevitabile ricaduta in
tema di legittimazione passiva nelle relative controversie, anche in
tema di societa' di fatto, tant'e' che prudentemente la sentenza
impugnata si riferisce ad un'opinione prevalente, non certo pacifica.
Nel caso di specie, tuttavia, non si pone concretamente la
questione se passivamente legittimati siano tutti i soci superstiti
e/o la societa', atteso che la Corte di merito non ha escluso la
legittimazione passiva dei fratelli Cutolo, ma si e' avvalsa del
concetto di soggettivita' giuridica della societa' di fatto al solo
fine di affermare che l'atto di transazione non doveva essere
(necessariamente) sottoscritto da tutti i soci, avendo Antonio agito
per conto della societa'. A cio' si aggiunga che, come si e' visto,
il problema neppure si poneva con riferimento ad una presunta domanda
di divisione ereditaria per i beni immobili, mai proposta dalla
Cutolo.
b) In relazione a specifico motivo di appello, la Corte
potentina ha affermato che il difetto di rappresentanza (di Antonio
per il fratello Donato) non e' rilevabile d'ufficio, ma solo su
domanda dello pseudo rappresentato: trattasi di autonoma "ratio
decidendi", che la ricorrente contesta solo genericamente, mentre il
principio enunciato dal giudice di merito trova riscontro nel
costante indirizzo di questa Corte, secondo cui il negozio concluso
del "falsus procurator" non e' nullo e neppure annullabile, ma
inefficace nei confronti del "dominus" fino alla ratifica di questi,
e tale inefficacia non e' rilevabile d'ufficio, ma soltanto su
eccezione dello pseudo rappresentato e non dall'altro contraente, al
quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per aver
confidato senza colpa nell'operativita' del contratto (tra le altre,
da ultimo, Cass. 4258/97).
Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione circa un
punto decisivo della controversia: tutte le parti litiganti avrebbero
dovuto partecipare alla transazione, compresa la Cascarano, in
proprio e quale esercente la potesta' sulla figlia (all'epoca)
minorenne.
La doglianza - che ha carattere ripetitivo quanto alla posizione
di Donato Cutolo - e' infondata con riferimento alla Cascarano, ove
si consideri che le posizioni erano sicuramente autonome e distinte;
che la Cascarano, infatti, non era in alcun modo parte del rapporto
fratelli Cutolo - Carmela Sofia, dal momento che, essendo
usufruttuaria "ex lege" e non erede (secondo la normativa all'epoca
vigente), era estranea alla controversia per la liquidazione della
quota (cfr. Cass. 103/72); che ha stipulato un distinto, sia pur
coevo, atto di transazione per se' e per la figlia minore; che,
infine, tale atto - secondo l'indicazione della stessa ricorrente -
ha formato oggetto di un altro giudizio, nel quale sarebbe stato
riconosciuto pienamente valido.
Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 1965 e
segg. cod. civ., la ricorrente lamenta che il principio di formazione
giudiziale dei contratti solenni sia stato richiamato in modo
parziale, perche' l'effetto di accettazione del contratto con la
produzione in giudizio si ha soltanto ove nel frattempo l'altro
contraente non abbia revocato il proprio consenso, come era avvenuto
nel caso di specie.
La doglianza e' inammissibile, investendo una "ratio decidendi"
della sentenza di primo grado e non di quella d'appello: in sede di
esame del secondo motivo, infatti, si e' visto che il giudice del
gravame non ha condiviso la motivazione addotta dal Tribunale,
sostituendola con una radicalmente diversa (oggetto, comunque, di
altri motivi del presente ricorso).
Con il sesto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
dell'art. 1976 c.c., la ricorrente critica la sentenza impugnata in
punto di ritenuta transazione novativa, perche' con essa non si
poteva disporre dei diritti successori vantati da Donato Cutolo sui
beni immobili, tanto piu' che Antonio non aveva la procura scritta da
parte del fratello: essendovi necessita' di addivenire non solo alla
liquidazione della quota sociale, ma anche alla divisione ereditaria
per gli immobili, la transazione non era configurabile come
estinzione di un precedente rapporto e sostituzione con altro e
diverso rapporto. Secondo la ricorrente, i diritti sui beni immobili
non erano ricompresi nella liquidazione della quota, tante' che i
Cutolo avevano chiesto, in via riconvenzionale, che la transazione
fosse dichiarata idonea ai fini della transazione di detti beni a
loro favore: ne deriva che non era mai stata avanzata una domanda di
adempimento della transazione, essendone - al contrario - contestata
la validita'; inoltre, non si poneva un problema di prescrizione.
Anche tale censura e' priva di fondamento, considerato che: a)
indipendentemente dalla configurabilita' o meno dell'atto stipulato
il 14 agosto 1974 come transazione novativa, e' comunque assorbente
la circostanza che - come ammette la stessa ricorrente - non era
stata formulata alcuna domanda di adempimento della transazione (che,
nel frattempo, avrebbe avuto esecuzione), di talche' il riferimento
all'eventuale prescrizione, operato dalla Corte di merito, assume
carattere meramente aggiuntivo e marginale nel contesto
motivazionale, tanto piu' che non v'era alcuna questione di
riconoscimento di diritti successori sui beni immobili, ma soltanto
di liquidazione della quota sociale; b) la domanda riconvenzionale
proposta dai fratelli Cutolo con la comparsa di costituzione in primo
grado non doveva indurre il giudice di merito a ritenere che i beni
immobili fossero estranei al patrimonio sociale e che in relazione ad
essi vi fosse una domanda di divisione ereditaria, essendo evidente
che l'idoneita' alla trascrizione era mera conseguenza dell'accordo
transattivo e non gia' riconoscimento dell'estraneita' degli immobili
dal patrimonio sociale: in altri termini, i Cutolo intendevano
avvalersi della transazione a tutti gli effetti, anche nei confronti
dei terzi, poiche' la Carmela Sofia aveva ceduto ogni suo diritto
sugli immobili (come sul resto).
Un vizio di motivazione viene dedotto con il settimo motivo, che
ripropone la questione della nullita' della scrittura privata 14
agosto '74, sia sotto il profilo che avrebbe dovuto recare le firme
di tutte le parti interessate, sia sotto quello dell'inapplicabilita'
del principio di formazione giudiziale dei contratti a forma scritta
"ad substantiam" nell'ipotesi in cui, anteriormente alla produzione
del documento, l'altro contraente abbia manifestato la volonta' di
revocare il proprio consenso. Si ribadisce, inoltre, che non v'e'
stata accettazione da parte di Donato Cutolo e che la transazione non
ha avuto esecuzione.
Si tratta, all'evidenza, di questioni, per un verso, estranee
alla motivazione della sentenza impugnata e, per altro verso, gia'
proposte con le censure esaminate e disattese: il motivo, quindi, e'
inammissibile e comunque infondato.
Con l'ottavo motivo, infine, la ricorrente denuncia un ulteriore
vizio di motivazione, rilevando la contraddizione in cui sarebbe
caduta la Corte territoriale con l'affermare, da un lato, che Antonio
Cutolo aveva stipulato la transazione per conto della societa' e,
d'altro lato, che l'eventuale difetto di rappresentanza avrebbe
potuto esser fatto valere solo da Donato Cutolo.
La doglianza e' infondata per le ragioni gia' espresse in sede
di esame del terzo motivo, dovendosi ribadire che non v'e' alcuna
contraddizione, trattandosi di duplice motivazione, adottata dalla
Corte di merito con riferimento ad espressa doglianza dell'appellante
Carmela Sofia Cutolo.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente
condannata alle spese del giudizio di legittimita', liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese
del giudizio di cassazione, che liquida - in favore dei
controricorrenti Nigro Anna ed altri - in lire 139.720=, oltre lire
3.000.000 per onorari e in favore dei controricorrenti Cutolo Michele
Arcangelo Maria ed altri - in lire 130.200 oltre lire 2.300.000 per
onorari.
Cosi' deciso in Roma, il 22 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 199
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