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Atto costitutivo snc

Art. 2295 Atto costitutivo

L`atto costitutivo della società deve (c.c.1350, 2643) indicare:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l`amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l`oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.


13146 del 2002

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: atto costitutivo di snc



SENTENZA
sul ricorso proposto da:atto costitutivo di snc
atto costitutivo di snc .S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA...., presso l'avvocato PATRIZIA PROPERZI, rappresentata e difesa dall'avvocato RODOLPO BERTI, giusta procura a margine del ricorso;atto costitutivo di snc
- ricorrente -atto costitutivo di snc
contro
...., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE BELLE ARTI 7, presso l'avvocato ALESSANDRA FERRANTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO MARIA PERRI, giusta procura a margine del controricorso;atto costitutivo di snc
- controricorrente -
nonché contro atto costitutivo di snc
.....;
- intimato -atto costitutivo di snc
avverso l'ordinanza del Tribunale di ANCORA, depositata il 14/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;atto costitutivo di snc
udito per il resistente l'Avvocato Perri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto costitutivo di snc
La ditta Automarket dei .....s.n.c., con sede in Fabriano, presentava offerta di aumento del sesto ai sensi dell'art. 584 C.P.C. rispetto al prezzo di aggiudicazione di un compendio immobiliare posto in vendita nell'ambito del fallimento della COFA s.p.a..atto costitutivo di snc
A seguito di tale offerta il giudice delegato del Tribunale di Ancona fissava nuova vendita ai sensi dell'art. 573 C.P.C. con provvedimento del 30.3.2001, avverso il quale proponeva reclamo ex art. 26 L.F. la .... Immobiliare s.r.l., già aggiudicataria del precedente incanto, sostenendo la irregolarità dell'offerta in quanto sottoscritta da un solo socio della s.n.c. anziché congiuntamente da entrambi, come previsto dallo statuto.atto costitutivo di snc Con provvedimento del 10-14.5.2001 il Tribunale, all'esito dell'udienza in camera di consiglio alla quale erano stati chiamati a partecipare, oltre alla reclamante, il curatore e l'offerente del sesto, accoglieva il reclamo e revocava l'ordinanza del giudice delegato.atto costitutivo di snc
Rilevava che l'offerta di aumento del sesto, essendo stata presentata da uno solo dei soci di una società nel cui statuto era espressamente prevista l'amministrazione congiunta per gli atti di acquisto, doveva considerarsi inesistente anche in considerazione del fatto che legittimato alla successiva gara non poteva che essere lo stesso soggetto che aveva presentato l'offerta.atto costitutivo di snc
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la ditta ... s.n.c., deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria.atto costitutivo di snc
Resiste con controricorso la Ines Immobiliare s.r.l.. MOTIVI DELLA DECISIONE su atto costitutivo di snc
Pregiudizialmente deve essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente sotto diversi profili, riguardanti la mancata denuncia di un effettivo vizio di violazione di legge, al di là della sua mera prospettazione, la riproposizione delle stesse questioni trattate avanti al Tribunale, senza alcuna critica alle considerazioni espresse nel provvedimento impugnato ed il contenuto di merito delle censure.atto costitutivo di snc
Orbene, va osservato che l'eccezione, sotto tutti gli aspetti testè richiamati, è assolutamente generica, risolvendosi in una mera enunciazione di principi, privi di riferimenti concreti al contenuto del ricorso il quale, come si vedrà nell'esame dei relativi motivi, prospetta questioni strettamente giuridiche in ordine alla rappresentanza della società nella fase di aumento del sesto, correlandole alle considerazioni espresse dal Tribunale. L'unico richiamo concreto alle deduzioni di controparte, relativo alla previsione statutaria sul potere disgiunto di firma conferito in generale a ciascuno dei soci ed operato per dimostrare il carattere acritico delle deduzioni svolte, è privo esso stesso di contenuto critico, limitando ogni osservazione alla mera atto costitutivo di snc affermazione di palese insufficienza di un tale richiamo.atto costitutivo di snc
La rilevata astrattezza non consente, quindi, ritenere fondata l'eccezione, la quale peraltro non considera adeguatamente la natura delle questioni trattate con il ricorso, tutte enucleabili nell'ambito del vizio di violazione di legge e riconducibili pertanto nella previsione dell'art. 111 Cost..atto costitutivo di snc
Con il primo motivo di ricorso la ditta Automarket dei F.lli Menichelli s.n.c. denuncia violazione degli artt. 2298 e 2266 C.C. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che, non derogando lo statuto al combinato disposto degli artt. 2266 e 2293 C.C. in base al quale la rappresentanza spetta a ciascun socio atto costitutivo di snc amministratore, ma anzi confermandolo, l'offerta di aumento del sesto, effettuata da un solo socio e presentata, peraltro, dall'altro, deve ritenersi valida, rientrando fra gli atti disgiuntamente esperibili e non potendosi considerare equivalente ad un acquisto per il quale, solamente, deve ritenersi richiesta la firma congiunta in quanto trattasi di una fase meramente propedeutica.atto costitutivo di snc
La censura è fondata.atto costitutivo di snc
Risulta dall'impugnato provvedimento che per gli atti di acquisto lo statuto della società ricorrente, in deroga alla generale previsione di cui agli artt. 2266 e 2293 C.C., richiede la firma congiunta dei due soci e che il Tribunale, sulla base di tale clausola, ha ritenuto la necessità della firma congiunta di entrambi i soci anche all'atto dell'offerta di aumento del sesto effettuato ai sensi dell'art. 584 C.P.C., affermando l'inesistenza nel caso in esame di detta offerta per essere stata la domanda sottoscritta da uno solo dei soci.atto costitutivo di snc
Non considera però il Tribunale che l'offerta di aumento del sesto, così come regolata nell'ambito dell'espropriazione immobiliare ed in particolare della vendita con incanto, non determina un acquisto del bene, non comportando a favore dell'offerente un suo automatico trasferimento, ma costituisce solo un atto ad esso prodromico che si inserisce nel procedimento esecutivo, ponendosi come presupposto dei provvedimenti del giudice di assegnazione e di trasferimento del bene medesimo (Cass. 7233/83), con la conseguente arbitrarietà del richiamo, ai fini della regolarità dell'offerta, della atto costitutivo di snc disposizione statutaria relativa alla individuazione dei soggetti legittimati a rappresentare la società in alcuni atti negoziali.atto costitutivo di snc
La stessa controricorrente del resto attribuisce tale natura all'offerta, pur non traendone le dovute conseguenze. Va, per altro, verso osservato che le disposizioni che limitano la rappresentanza del singolo socio, costituendo una deroga al principio generale che l'assegna invece a ciascuno di essi per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2266 C.C.), devono essere considerate di stretta interpretazione e non atto costitutivo di snc estensibili, quindi, a tutte quelle attività che, sebbene finalizzate alla conclusione degli atti che richiedono la partecipazione di tutti i soci, abbiano una loro giuridica autonomia nell'ambito del procedimento appositamente previsto.atto costitutivo di snc
Nè una diversa conclusione impongono la natura irrevocabile, in tal caso, dell'offerta - generalmente affermata sul rilievo che il richiamo all'art. 571 C.P.C. contenuto nell'art. 584 C.P.C. non può considerarsi esteso all'intera disciplina - e la conseguente possibililità di assegnazione del bene a favore dell'offerente con aumento del sesto nell'ipotesi che la gara vada deserta. Se è vero, infatti, che tale carattere di irrevocabilità dell'offerta, indispensabile perché l'atto raggiunga lo scopo consistente nella possibilità di procedere all'aggiudicazione ad un prezzo superiore (Cass. 10971/96), e la particolare natura della vendita, segnata dalla presenza del giudice e dall'ambito fallimentare in cui nel caso in esame il procedimento espropriativo viene espletato, attribuiscono all'offerta medesima l'idoneità di produrre i suoi effetti anche sostanziali, se non superata da altre, determinando in tal caso l'insorgenza dei presupposti per l'assegnazione del bene da parte del giudice, è anche vero, che, ferma la validità atto costitutivo di snc dell'assegnazione, l'eventuale dissenso dell'altro socio in ordine a tale possibile evento deve essere valutato alla stregua di un atto interno della società, fonte, semmai, di responsabilità nei confronti dell'altro socio per colui che abbia violato le disposizioni statutarie, ma privo di rilevanza esterna. D'altra parte, a meno che non si voglia considerare il procedimento esecutivo come elemento della stessa vendita, come è stato anche sostenuto, e negare così a tale atto atto costitutivo di snc conclusivo una sua autonomia sostanziale, che si "ritiene invece debba essere riconosciuta alla vendita, va rilevato che eventuali nullità riguardanti gli atti che hanno preceduto la vendita non si ripercuoterebbero nei confronti dell'acquirente in virtù dell'art. 2929 C.C., pur se ad essi abbia dato causa, a meno che non risultino collusioni con il creditore procedente. Ipotesi quest'ultima, oltre tutto, mai prospettata nel caso in esame, caratterizzato dalla presenza del curatore fallimentare in sostituzione del creditore procedente.atto costitutivo di snc
Il riferimento alla categoria della inesistenza, operato dal Tribunale in relazione all'offerta sul presupposto che alla successiva gara non potrebbe che partecipare lo stesso soggetto che tale offerta ha effettuato, è priva quindi di giuridico fondamento. Sfugge del resto al Tribunale che il soggetto, nel caso come quello in esame, è sempre la società la quale, nella fase dell'offerta dell'aumento di sesto, è legittimamente rappresentata da uno solo dei soci, con la conseguenza, già sottolineata, della possibile assegnazione alla società nel caso in cui la gara non venga disposta e dell'ulteriore possibile atto costitutivo di snc conseguenza di una responsabilità in tal caso del singolo socio nei confronti della società.
Le esposte considerazioni, essendo sufficienti per la cassazione dell'impugnato provvedimento che, in atto costitutivo di snc accoglimento del reclamo, aveva revocato l'ordinanza con cui era stata disposta una nuova vendita immobiliare da parte del giudice delegato sulla base dell'aumento di sesto, comportano l'assorbimento del secondo motivo con cui viene invocata la disciplina del "falsus procurator" e sostenuta la mancanza di legittimazione dell'odierna controricorrente a proporre reclamo.atto costitutivo di snc
È appena il caso, però, di osservare che con tale secondo motivo viene anche lamentata la mancata considerazione, da parte del Tribunale, del deposito dell'atto, contenente l'offerta di aumento di sesto, ad opera del socio che non l'aveva sottoscritto. La circostanza non viene riferita dal Tribunale, ma sembrerebbe ammessa dalla stessa atto costitutivo di snc controricorrente che la riporta in termini ipotetici, considerandola, senza escluderla, come mera questione di fatto.atto costitutivo di snc
In verità, qualora dagli atti, la cui lettura non è consentita a questa Corte, fosse risultato effettivamente un tale elemento il Tribunale avrebbe dovuto valutarlo per verificare se un comportamento del genere del socio, che non aveva sottoscritto l'atto ma che lo ha depositato, non fosse incompatibile con una volontà diversa da quella di effettuare l'offerta per conto della società.atto costitutivo di snc Il carattere assorbente del primo motivo rende comunque superfluo colmare una tale lacuna.atto costitutivo di snc
L'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione dell'impugnato provvedimento, consente una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., non essendo necessari ulteriori accertamenti, con la conseguenza che il reclamo avverso il provvedimento di fissazione della nuova vendita, adottato dal giudice delegato, deve essere, rigettato.atto costitutivo di snc
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.atto costitutivo di snc
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito si sensi dell'art. 384 comma 1 C.P.C., rigetta il reclamo. Compensa le spese dell'intero giudizio.atto costitutivo di snc
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2002.atto costitutivo di snc
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2002





Massima della Cassazione
Atto costitutivo
LA POSIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI, CHE NELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO REGOLARMENTE COSTITUITA È SOGGETTA, SALVI GLI ASPETTI CONNESSI ALLO SPECIALE TIPO SOCIALE, ALLA DISCIPLINA GENERALE DETTATA PER LA SOCIETÀ SEMPLICE IN VIRTÙ DEL RINVIO CONTENUTO NELL'ART. 2293 COD. CIV., NON È DISSIMILE NELLA SOCIETÀ COLLETTIVA IRREGOLARE O DI FATTO, PER EFFETTO DEL PIÙ GENERALE RICHIAMO OPERATO DALL'ART. 2297 DELLO STESSO CODICE. PERTANTO, POICHÉ L'ART. 2260 COD. CIV. DETERMINA L'EQUIPARAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AI MANDATARI, ANCHE PER QUANTO ATTIENE ALLA PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ DI CUI ALL'ART. 1709 COD. CIV., SENZA POSSIBILITÀ DI DISTINGUERE LA IPOTESI DELLA NOMINA CONTENUTA NELL'ATTO COSTITUTIVO DALL'IPOTESI DI NOMINA FATTA SUCCESSIVAMENTE, L'AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - SIA ESSA REGOLARMENTE COSTITUITA OPPURE IRREGOLARE O DI FATTO - HA DIRITTO AL COMPENSO IN ENTRAMBE LE IPOTESI ANZIDETTE, SALVO CHE VI SIA UNA PATTUIZIONE DI GRATUITÀ IDONEA A SUPERARE L'INDICATA PRESUNZIONE DI ONEROSITÀ OVVERO RISULTI CHE DEL DIRITTO AL COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA SI SIA TENUTO CON L'ATTRIBUZIONE DI UNA SPECIALE PARTECIPAZIONE AGLI UTILI.
Atto costitutivo
 
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