Interruzione del processo e riunione
Sentenza n. 15142 del 5 luglio 2007
PROCESSO CIVILE – INTERRUZIONE DEL PROCESSO RELATIVO A CAUSE SCINDIBILI – DIVISIBILITA’
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più delle cause connesse, l’interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall’evento. Nel caso, non è necessaria o automatica la separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea; salvo sempre il potere attribuito al giudice dall’art. 103, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell’art. 305 cod. proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo, per il quale potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale.