Opposizione all’esecuzione presso terzi
La Cassazione Civile, nella sentenza n. 13069 del 5 maggio 2007, ha dato risposta ai due seguenti interrogativi: l’illegittima apposizione della formula esecutiva al titolo costituisce motivo di opposizione all’esecuzione o di opposizione agli atti esecutivi? Nel giudizio di opposizione, il terzo pignorato è litisconsorte necessario?
Al fine di illustrare la sentenza in esame nel modo più chiaro è opportuno distinguere la trattazione dei due quesiti.
In merito alla qualificazione giuridica della dispiegata opposizione, quindi, la Corte ha rilevato quanto segue.
- Poiché l’art. 617 c.p.c. non da alcuna definizione né sicura interpretazione del termine “irregolarità” ne consegue che per poter identificare la natura giuridica di un’opposizione, dovrà analizzarsi la natura del vizio lamentato;
- quando in un procedimento di opposizione sia denunciato che la formula esecutiva non è stata apposta regolarmente al titolo in base al quale si procede, occorre considerare che:
a) la non corretta spedizione del titolo in forma esecutiva in violazione dell’art. 475 c.p.c., integra un vizio formale, una irregolarità. In tale ipotesi, pertanto, lo strumento da utilizzare sarà quello dell’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.);
b) per contro, ove si contesti l’esistenza del titolo esecutivo, o il verificarsi delle condizioni necessarie perché esso possa essere dotato della formula esecutiva, lo strumento cui fare ricorso sarà l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.);
- la costituzione di una valida cauzione ex art. 648 c.p.c. è presupposto necessario affinché il creditore acquisti il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- ove non sia soddisfatta la predetta condizione,pertanto, il debitore dovrà proporre opposizione all’esecuzione;
- se, diversamente, l’apposizione della formula esecutiva avviene in modo errato, il debitore dovrà ricorrere ad un’opposizione agli atti esecutivi. In tal caso, quindi, sarà soggetto ai termini di decadenza di cui all’art. 617 c.p.c.
Per quanto concerne, invece, la posizione del terzo pignorato nel giudizio di opposizione, la Corte ha ritenuto che:
- l’esecuzione forzata di cui agli artt. 543 ss c.p.c. ha per oggetto i crediti che il debitore vanta verso un terzo o cose di proprietà del debitore detenute da un terzo;
- l’azione esecutiva necessita della collaborazione del terzo stesso, ed è proprio tale elemento (collaborazione) l’elemento peculiare di tipo di esecuzione;
- chiaramente, però, l’esecuzione si svolge comunque contro il debitore e non certo nei confronti del terzo;
A questo punto si poneva il problema di qualificare il terzo come possibile litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione. A tal ultimo proposito sono stati espressi due diversi orientamenti giurisprudenziali:
1) il terzo è interessato alle vicende processuali concernenti la legittimità o la validità del pignoramento, considerato che da questo gli deriva l’obbligo di non compiere atti che determinino l’estinzione del credito o il suo trasferimento ad altri. Conseguentemente il terzo pignorato è parte necessaria nel giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Pertanto, deve essere chiamato in causa dall’opponente altrimenti il giudice dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti. Per gli stessi motivi, quindi, il terzo è anche legittimato ad esperire l’opposizione agli atti esecutivi;
2) l’oggetto dell’opposizione all’esecuzione presso terzi è la contestazione del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata per mancanza del titolo esecutivo, per mancanza del credito o per impignorabilità dei beni. Conseguenza di quanto appena detto è che il terzo non ha alcun interesse all’accertamento della fondatezza della contestazione e, quindi, non deve ritenersi parte necessaria del procedimento, né può egli stesso promuovere l’opposizione.
Ebbene, con la sentenza in commento, la Cassazione ha dimostrato di preferire quest’ultima posizione. A tal proposito viene, quindi, precisato che gli obblighi e i doveri imposti al terzo, a garanzia della conservazione del credito, derivano dall’esercizio e non dall’azione esecutiva in sé. Tale azione, infatti, si svolge nei confronti del solo debitore, sicchè il terzo non è litisconsorte necessario della procedura di opposizione, né possibile legittimato attivo nei riguardi di essa.