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Riassunzione del processo

    

 
 
Riassunzione del processo 
                
Nella sentenza n.14085 del 01.07.2005 la Cassazione discute il problema della applicazione in via analogica dell’art. 291 cpc alla fattispecie della riassunzione del processo interrotto: in particolare, il quesito sottoposto alla Corte era se, una volta perfezionatasi la riassunzione nel termine di 6 mesi ex art. 305 cpc, l’inesistenza di fatto o giuridica della notificazione dell’atto di riassunzione o del decreto di fissazione dell’udienza si trasmettano agli atti anteriori, invalidandoli e causando l’estinzione del processo o, piuttosto se il giudice non sia tenuto, anche in applicazione dell’art. 162, 1° comma cpc, a fissare un nuovo termine perentorio, entro cui procedere alla notifica dell’atto di riassunzione alla controparte, e se, soltanto in caso di mancata tempestiva notificazione entro il predetto termine debba, allora,  pronunziarsi l’estinzione del processo.
Sul punto, in passato, la Suprema Corte - Sez. Lavoro - aveva ritenuto di poter applicare, in via analogica, all’ipotesi in questione la disciplina di cui all’art. 291 alla fattispecie in esame ritenendo che la riassunzione dovesse considerarsi perfezionata con il deposito del relativo atto nel termine di cui all’art. 305, senza che ad esso possano comunicarsi i vizi della successiva notificazione. Tuttavia, le altre sezioni della S.C. non condividevano tale orientamento ritenendolo applicabile al esclusivamente al rito del lavoro considerata la sua compatibilità con la riportata interpretazione analogica, per via della natura dell’atto introduttivo, il ricorso, in cui assume rilievo la dissociazione tra la vocatio in ius e la edictio actionis che, invece, manca del tutto nell’atto di citazione.
La Cassazione Sez. Terza Civile, con la sentenza de qua,  ha invece per la prima volta ritenuto che la disciplina della riassunzione del processo interrotto si fonda su principi uniformi, applicabili tanto al rito del lavoro quanto a quello ordinario, considerato che sono proprio le norme del Codice in materia di estinzione del processo interrotto a dar luogo alla scissione tra edictio actionis e vocatio in ius: ed invero, mentre l’art. 305 riguarda esclusivamente il mancato tempestivo deposito del ricorso in riassunzione, il difetto di notifica nel termine disposto dal giudice di ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza è oggetto dell’art. 307, 3° comma.
 
 
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE TERZA CIVILE
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
 
xxx, elettivamente domiciliato in Roma, via Montezebio 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo difende unitamente all’avvocato FABRIZIO BRACHINI, giusta delega in atti;
 
- ricorrente -
 
contro
 
xxx, xxx, xxx, elettivamente domiciliati in Roma via Bafile 5, presso lo studio dell’avvocato LUCA FIORMONTE, difesi dall’avvocato GIOVANNI DE STASIO, giusta delega in atti;
 
- controricorrenti -
 
 
 
 
avverso la sentenza n. 1920/01 della Corte d’Appello di FIRENZE, sezione seconda civile depositata il 29/11/01; RG.1771/97;
 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/05 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
 
udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;
 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso, in subordine rimessione alle SS.UU.
 
Svolgimento del processo
 
 
Con sentenza del 2 dicembre 1996 il tribunale di Grosseto accoglieva 1’opposizione con la quale xxx aveva contestato a xxx il diritto di procedere alla minacciata esecuzione in suo danno in virtù di precetto di pagamento intimato in base a titolo esecutivo costituito da vaglia cambiario.
 
La sentenza era impugnata innanzi alla Corte d’appello di Firenze dal soccombente xxx ed il processo, alla udienza del 2 aprile 1998, era interrotto per la morte di xxx.
 
Sul conseguente ricorso in data 16 novembre 1998, con il quale l’appellante chiedeva di riassumere la causa nei confronti degli eredi di xxx, veniva fissata per la prosecuzione del giudizio l’udienza del 18 marzo 1999 ed era assegnato il termine sino al 10 gennaio 1999 per la notificazione dell’atto riassuntivo.
 
Alla udienza fissata 1’appellante, che dichiarava che non gli era stato possibile procedere alla notificazione agli eredi nel termine fissato perché gli stessi non erano stati reperiti, chiedeva l’assegnazione di altro termine, che il consigliere istruttore gli concedeva, rimettendo le parti alla nuova udienza del 7 ottobre 1999.
 
A detta udienza si costituivano, nella loro qualità di eredi, xxx, xxx e xxx, i quali eccepivano 1’estinzione del processo, che la Corte d’appello dichiarava con sentenza pubblicata il 29 novembre 2001.
 
I giudici d’appello consideravano che la proroga del termine per la notificazione agli eredi era stata chiesta dopo che quello originariamente fissato era scaduto.
 
Rilevavano, con riferimento al termine fissato per la riassunzione, che, pur trattandosi di termine ordinatorio, suscettibile di ulteriore dilazione anche dopo la sua scadenza, la proroga, tuttavia, non poteva essere accordata ove intanto già fosse decorso il termine di sei mesi dalla dichiarata interruzione del processo, siccome era avvenuto nel caso di specie.
 
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso xxx, il quale ha affidato 1’impugnazione ad un solo mezzo di doglianza.
 
Hanno resistito con controricorso xxx, xxx e xxx.
 
Il ricorrente ha presentato istanza di remissione della causa alle Sezioni Unite di questa Corte.
 
Motivi della decisione
 
Con 1’unico motivo d’impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all’art. 305 cod. proc. civ. in relazione agli art. 162, primo comma, 291 e 307 stesso codice - il ricorrente censura la statuizione della Corte di merito circa l’estinzione del processo d’appello.
 
Sostiene che nella riassunzione del processo interrotto (che deve essere effettuata, secondo la disciplina degli articoli 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice adito) il tempestivo deposito impedisce 1’estinzione del processo, per cui l’eventuale vizio o l’inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza emanato dal giudice non tocca la riassunzione ormai perfezionata, ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., e previa fissazione di un’altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, potendosi pervenire ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all’ordine di rinnovazione.
 
A sostegno dell’ impugnazione il ricorrente richiama i precedenti conformi delle sentenze n. 10747/97 e n. 37/2001 della sezione lavoro di questa Corte, le quali hanno ritenuto che 1’applicabilità alla riassunzione, in via di analogia, della disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ. dovesse muovere dal principio, espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6841/99, per il quale nel rito del lavoro la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che, se effettuato nel termine stabilito dalla legge, impedisce ogni decadenza, per cui l’eventuale vizio o 1’inesistenza, di fatto o giuridica, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione non si comunica all’impugnazione (ormai perfezionata), ma impone al giudice, che rileva il vizio, di indicarlo all’appellante e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un’altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere a una nuova notifica.
 
A giustificazione dell’enunciato principio le due sentenze hanno affermato che:
 
a) la conseguenza dell’inesistenza (di fatto o giuridica) o della nullità della notificazione dell’atto di riassunzione del processo interrotto è la mancata costituzione del contraddittorio e, non determinando la suddetta nullità o inesistenza, in base a quanto si ricava dalle disposizioni contenute nell’art. 162, primo e secondo comma, cod. proc. civ., il sorgere di alcun diritto quesito a favore dell’altra parte, il giudice, che ravvisa il vizio della mancata notificazione, non può limitarsi a dichiararlo, ma deve disporre la rinnovazione dell’atto nullo, pervenendo, eventualmente, a una pronuncia di rito, che definisca il processo, solamente ove la parte non ottemperi all’ordine di rinnovazione;
 
b) le disposizioni di cui all’art. 162 cod. proc. civ. vanno applicate non solo in caso di nullità, ma anche nell’ipotesi in cui la notificazione sia stata del tutto omessa o debba essere considerata giuridicamente inesistente;
 
c) l’atto di riassunzione della causa ha la duplice funzione dell’ editio actionis e della vocatio in ius nei confronti di coloro che debbono costituirsi per proseguire il processo;
 
d) la notificazione della vocatio in ius si presenta sia come fattispecie autonoma, sia come elemento di una fattispecie complessa, composta dalla combinazione di più atti elementari, quali il decreto del giudice di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e la notificazione dell’atto di riassunzione e del decreto del giudice;
 
e) il difetto o la giuridica inesistenza dell’elemento notificazione, trattandosi della mancanza di un elemento di un atto composto, implica la nullità e non già l’inesistenza dell’atto di vocatio in ius da notificare, essendo lo stesso privo di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo;
 
f) la sanatoria di tale nullità avviene o mediante la costituzione delle parti, nei cui confronti il processo deve proseguire, o mediante la rinnovazione della notificazione, la quale deve essere disposta dal giudice proprio perché esiste l’atto che deve essere rinnovato e che deve essere modificato con l’emanazione di un secondo provvedimento di fissazione di una nuova udienza;
 
g) il nuovo termine fissato dal giudice per la rinnovazione della notificazione, avendo una matrice identica a quella dei termini dalla legge formalmente considerati tali - come quelli previsti per la rinnovazione degli atti - è da ritenere perentorio.
 
All’indirizzo di cui innanzi, al quale si richiama il ricorrente, il resistente contrappone il diverso orientamento della giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., n. 9504/2002; Cass., n. 5625/2002; Cass., n. 5736/99; Cass., n. 8071/97; Cass., n. 5548/94), che, con riferimento al procedimento a rito ordinario - nella premessa che per il disposto dell’ art. 154 cod. proc. civ. la proroga dei termini ordinatori può disporsi anche d’ufficio solo prima che di essi si sia verificata la scadenza - afferma che quando i termini siano decorsi interamente, senza 1’emanazione di alcun provvedimento che ne protragga la durata, si verificano gli stessi effetti preclusivi derivanti dall’inosservanza degli stessi termini perentori, per cui, in tema di riassunzione del processo sospeso o interrotto, se il relativo ricorso, pur essendo stato ritualmente depositato nel termine di sei mesi, sia poi notificato alle controparti non nel termine ordinatorio fissato dal giudice, ma in quello prorogato illegittimamente dopo la sua scadenza, non si producono gli effetti conservativi della tempestiva prosecuzione del processo e le controparti possono eccepirne l’estinzione, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., costituendosi nell’udienza fissata con il provvedimento di proroga del termine.
 
Ritiene questo Collegio, tra i due diversi indirizzi, di aderire a quello espresso dalle sentenze n. 10747/97 e n. 37/2001, che considera applicabile alla riassunzione, in via di analogia, la disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ.
 
Anzitutto, occorre rilevare - contrariamente a quel che prospetta l’impugnata sentenza circa una peculiarità propria del rito del lavoro, che solo consentirebbe l’assegnazione d’ufficio di nuovo termine, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., in caso di mancata o invalida notificazione del ricorso e del decreto del giudice che dispone la prosecuzione del giudizio - che, in tema di riassunzione del processo, il codice di rito civile prevede un’unica ed indifferenziata disciplina, secondo il modulo uniforme, delineato negli articoli da 299 a 303 cod. proc. civ., comune sia al processo a rito ordinario che a quello improntato al rito del lavoro, onde non appare condivisibile l’argomento del giudice del merito per il quale la diversa disciplina troverebbe giustificazione nel fatto che nel rito del lavoro deve ravvisarsi la scissione (non presente anche nel rito ordinario) tra editio actionis e vocatio in ius.
 
In realtà, deve ritenersi che 1’istanza di riassunzione costituisce sempre editio actionis e vocatio in ius per i soggetti, diversi da quello defunto o estinto, nei cui confronti il giudizio deve essere riassunto e che debbono, perciò, essere messi in grado di costituirsi, tanto che solo se ritualmente citati se ne può dichiarare la contumacia (art. 303, quarto comma, cod. proc. civ.).
 
Occorre, inoltre, rilevare che l’estinzione del processo per la mancata costituzione del rapporto processuale costituisce situazione sanzionata non dalla norma di cui all’art. 305 cod. proc. civ., che attiene alla diversa situazione del tardivo deposito dell’istanza di riassunzione; ma prevista dall’art. 307, terzo comma, stesso codice, il che, oltre che confermare la scissione innanzi menzionata, serve anche a specificare che la tassatività del termine, presupposta dallo stesso art. 307 terzo comma, non può che essere riferita al termine assegnato dal giudice per la notificazione.
 
Del resto, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che per la tempestività della riassunzione del processo interrotto è sufficiente il deposito della relativa istanza e che la riassunzione si perfeziona, con effetti verso il soggetto nei cui confronti il processo deve proseguire, a condizione che il relativo procedimento sia completato con la notificazione del ricorso in riassunzione e del decreto del giudice, anche se per la notificazione sia stato indicato in concreto un termine che superi la scadenza dei sei mesi dall’interruzione (Cass., n. 8012/97; Cass., n. 5736/99; Cass., n. 5625/2002; Cass., n. 9504/2002).
 
In tale generale contesto bisogna, infine, osservare che il contrasto di giurisprudenza tra i due diversi indirizzi (per la composizione del quale il P.M. all’udienza odierna aveva richiesto che la questione fosse rimessa alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte) può ritenersi ormai superato, a favore dell’opzione esegetica cui questo Collegio aderisce, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che deve essere data sul tema a seguito delle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale.
 
La quale, facendo seguito alla sentenza n. 477 del 2002, con la successiva pronuncia n. 28 del 2004 ha affermato che “risulta ormai presente nell’ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario”.
 
Di conseguenza, una volta ammesso il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali, esso deve applicarsi in tutte le ipotesi in cui sarebbe irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che dal ritardo nel compimento di attività non addebitabile al notificante possa discendere un pregiudizio in suo danno.
 
Tra dette ipotesi è certamente da comprendere quella in esame, in cui, avendo la parte istante tempestivamente depositato il ricorso (art. 303 cod. proc. civ.) ed impedito così 1’estinzione del processo, il procedimento di riassunzione non si era perfezionato con la successiva notificazione del ricorso e del decreto del giudice di fissazione dell’udienza alla quale il processo doveva proseguire.
 
In tal caso deve essere assegnato un termine ulteriore per procedere alla notificazione (art. 291 cod. proc. civ.), giacché il provvedimento che dichiarasse l’immediata estinzione del processo si porrebbe in contrasto, nel quadro di una interpretazione costituzionalmente vincolata, con gli art. 3 e 24 Cost.
 
In tal senso, infatti, il principio è stato già affermato, nella materia analoga della mancata attuazione dell’ordine di integrazione del contraddittorio, da questo giudice di legittimità (Cass., Sez. Un., ord., n. 1238 del 21 gennaio 2005), che ha stabilito che bisogna assegnare un termine ulteriore (di carattere perentorio) alla parte tenuta a procedere all’integrazione del contraddittorio, qualora la notificazione, nel termine originariamente concesso, non si sia perfezionata per fatto ad essa non addebitabile, precisando che la diversa soluzione di immediata declaratoria di estinzione sarebbe in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost. in quanto essa equiparerebbe situazioni del tutto diverse (ponendo sullo stesso piano l’inerzia assoluta della parte ed il mancato perfezionamento del procedimento per cause indipendenti dalla volontà della stessa) e si risolverebbe in una non ragionevole compressione del diritto di difesa (addebitando ingiustificatamente alla parte 1’esito negativo della notificazione per un fatto in concreto sottratto ai suoi poteri d’impulso).
 
Il ricorso, pertanto, è accolto e l’impugnata sentenza è cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze, che giudicherà in applicazione del principio di diritto secondo cui nella riassunzione del processo interrotto (che deve essere effettuata, secondo la disciplina degli articoli 303 e 305 cod. proc. civ., con il deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice adito) il tempestivo deposito impedisce 1’estinzione del processo, per cui 1’eventuale vizio o 1’inesistenza, sia di fatto che giuridica, della notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza emanato dal giudice non tocca la riassunzione ormai perfezionata, ma impone al giudice, che rilevi il vizio, di assegnare alle parti, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., e previa fissazione di un’altra udienza di comparizione delle parti, un termine, necessariamente perentorio, per la rinnovazione della notificazione, potendosi pervenire ad una pronuncia di rito, che definisca in tal modo il processo, in caso di inottemperanza della parte all’ordine di rinnovazione.
 
Al giudice di rinvio è rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).
 
P. Q. M.
 
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
 
 
Roma, 31 marzo 2005
 
Il Consigliere est. Il Presidente
 
 
 
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