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Patti successori

PATTI SUCCESSORI


Successioni "mortis causa" - Disposizioni generali - Delazione dell'eredita' (chiamata all'eredita') - Patti successori e donazioni "mortis causa" (divieto) -


La clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una
societa' di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di
acquistare - entro un determinato periodo di tempo e secondo un
valore da determinarsi secondo criteri prestabiliti - dagli eredi
del "de cuius" le azioni gia' appartenute a quest'ultimo e pervenute
"iure successionis" agli eredi medesimi, non viola il divieto di
patti successori di cui all'art. 458 cod. civ., in quanto il vincolo
che ne deriva a carico reciprocamente dei soci e' destinato a
produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria
e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) delle azioni
agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci
costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale puo' essere
esercitata l'opzione per l'acquisto suddetta, senza che ne risulti
incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si
configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni
fra soci, caratterizzandosi, invece, la clausola soltanto come atto
"inter vivos", non contrastante, in quanto tale, neanche con la
norma dell'art. 2355, terzo comma cod. civ., che legittima
disposizioni statutarie intese a sottoporre a particolari condizioni
l'alienazione di azioni nominative.

Sentenza n. 3609 del 1994

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA Presidente
" Filippo VERDE Rel. Consigliere
" Antonio PATIERNO "
" Franco PAOLELLA "
" Giovanni PAOLINI "
ha pronunciato la seguente



SENTENZA
sul ricorso proposto su patti successori
da
......, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Michele Giorgianni ed Antonino Castana e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 9 in virtù di delega in calce al ricorso.patti successori
Ricorrente su patti successori
contro
........., in proprio e quali eredi di D'Amico Carlo, elettivamente domiciliati in Roma, Via Condotti n. 91 presso lo studio dell'avv. prof. Berardino Libonati che li rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. Pietro Rescigno;patti successori
Controricorrente e ricorrente incidentale
nonché nei confronti di
.......;patti successori
.........;
.........
Intimati patti successori
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma 10.12.1991-2.4.1992;patti successori
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 dicembre 1993 dal cons. dott. Verde;patti successori
udito per i ricorrenti gli avv. prof. Giorgianni e Castana che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;patti successori
udito per i resistenti e ricorrenti incidentali gli avv. proc. .....che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed in subordine l'accoglimento del ricorso incidentale. udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Nicita che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato, previa riunione dei due ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO patti successori
Con atto di citazione notificato il 1 giugno 1983 a Giuseppe D'Amico senior, a Vittorio D'Amico ed a Carlo D'Amico, Giuseppe D'Amico junior e Maurizio D'Amico patti successori esponevano di essere stati nominati eredi universali, sia pure in quote differenti (60% Giuseppe e 40% Maurizio) dal defunto zio Oronzo D'Amico (deceduto il 2 aprile 1982), con testamento olografo del 14 febbraio 1982 che aveva revocato espressamente ogni precedente disposizione.patti successori
Ciò premesso, oltre a proporre una domanda di petizione di eredità poi in corso di causa concordamente risolta tra le parti, chiedevano che l'adito Tribunale di Roma patti successori dichiarasse la nullità in linea generale, in quanto contenente clausola di gradimento ed in quanto contraria al divieto di patti successori, della clausola contenuta nell'art. 6 dello statuto della Fratelli D'Amico Armatori S.p.A. che consentiva ai soci superstiti la facoltà di acquisire la partecipazione azionaria del defunto Oronzo, pari a n. 325.690 azioni - 142.602 intestate allo stesso Oronzo e 183.088 intestate fiduciariamente al "Servizi Italia" -, clausola di cui Giuseppe D'Amico aveva chiesto di volersi avvalere con raccomandata r.r. del 24 marzo 1983.patti successori
Si costituivano in giudizio ..... Il primo, in relazione alla richiesta di dichiarazione di nullità della clausola contenuta dall'art. 6 dello Statuto della S.p.A ...., deduceva che dovevano ritenersi litisconsorti necessari sia il ...... e che comunque vi era incompetenza dell'adito tribunale a conoscere della causa in virtù di clausola arbitrale contenuta nello statuto sociale (art. 26).patti successori Deduceva, poi, nel merito che era erroneo definire la clausola di cui all'art. 6 clausola di gradimento e priva di fondamento la interpretazione della medesima quale patto successorio. In via subordinata e riconvenzionale chiedeva che il tribunale accertasse che esso D'Amico aveva esercitato nei termini il diritto di opzione e condannase gli attori e la Servizio Italia S.p.A. alla consegna dei titoli azionari, salva la determinazione del debito per il prezzo delle suddette azioni da effettuarsi con i criteri e le modalità prescritte nell'art. 6, ultimo comma, dello statuto della S....o dal giudice, sempre secondo i criteri fissati dalla citata clausola.patti successori
Sempre in via subordinata chiedeva che si condannassero gli attori al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, con condanna in ogni caso degli attori alle spese di giudizio. ......chiedeva il rigetto delle domande mentre .....restava contumace.patti successori
Il tribunale, con ordinanza del 20 giugno 1985, disponeva l'integrazione del contraddittorio ordinanza la chiamata in causa del Servizio Italia S.p.A. e della Fratelli D'Amico Armatori S.p.A. Si costituiva, quindi, in giudizio la Fratelli D'Amico Armatori S.p.A. chiedendo il rigetto della domanda degli attori relativamente alla interpretazione dell'art. 6 dello statuto sociale.patti successori La Servizio Italia S.p.A. restava contumace.
Con sentenza del 15 novembre - 15 dicembre 1986, il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza a conoscere delle ulteriori domande attrici, essendo competente a conoscerne il collegio arbitrale previsto dallo Statuto sociale.patti successori
Con ricorso per regolamento di competenza Giuseppe e .....chiedevano che la Suprema Corte di cassazione dichiarasse la incompetenza del collegio arbitrale e la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.patti successori
L'adita Corte di Cassazione accoglieva il ricorso e dichiarava la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e, precisamente, del Tribunale di Roma.
......senior riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Roma che, con sentenza 27.3-30.5.1990, nel rigettare la domanda di ......, accoglieva la domanda riconvenzionale di ....e, dichiarato perfezionato, il 26 marzo 1983, l'acquisto dalle azioni per effetto dell'opzione patti successori esercitata da quest'ultimo, condannava ..........e la S.p.A. Servizio Italia a consegnare a Giuseppe D'Amico senior n. 325.690 azioni già di proprietà di Oronzo D'Amico, con trasferimento formale ad opera degli amministratori della S.p.A. ....., contro il pagamento del loro valore determinato sulla base del bilancio del 1982, maggiorato del 10%, secondo patti successori certificazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma, .....e Maurizio D'Amico venivano, inoltre, condannati al pagamento della metà della spese processuali di Giuseppe D'Amico senior e delle Fratelli D'Amico Armatori S.p.A., con compensazione della residua metà, mentre venivano interamente compensate le spese tra .....e le altre parti costituite.patti successori
Avverso tale sentenza proponevano appello Giuseppe D'Amico junior e ..... Nella contumacia di Vittorio D'Amico e della S.p.A. Servizio Italia, Giuseppe D'Amico senior confutava il gravame chiedendone il rigetto e proponeva appello incidentale. ......aderiva al gravame principale, mentre la ..... chiedeva il rigetto dell'appello principale.patti successori
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta da Giuseppe D'Amico senior nei confronti di .....junior e Maurizio D'Amico, dichiarando questi ultimi titolari, per successione testamentaria, delle 325.690 azioni della S.p.A. .....loro lasciate in eredità dal defunto Oronzo D'Amico, compensando tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi di giudizio.patti successori
Ricorre per cassazione ....senior deducendo due motivi, ulteriormente, poi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso .....junior e ......i quali propongono, a loro volta, ricorso incidentale condizionato. I controricorrenti, ricorrenti incidentali, hanno ribadito le proprie argomentazioni con memoria.patti successori
MOTIVI DELLA DECISIONE patti successori
Va disposta la riunione tra i due ricorsi (n. 11027-92 e 12527-92 e dei relativi fascicoli) perché investono la medesima sentenza. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 458 c.c. e con il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 458 e 679 c.c.. In entrambi i motivi, poi, denunciano omessa, insufficiente e patti successori contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Ritiene la Corte di dover esaminare congiuntamente i due motivi che con identiche argomentazioni censurano la sentenza sotto i due distinti profili della violazione del divieto dei patti successori e del principio di irrevocabilità del testamento.
Lamentano i ricorrenti che la Corte del merito ha ravvisato nella clausola sub 6 dello statuto della S.p.A. Fratelli D'Amico Armatori un patto successorio vietato, anche perché avrebbe limitato la libertà di testamento dei singoli soci, in seguito ad un esame superficiale della clausola in parola e ad una totale omissione di ogni indagine sulla funzione della clausola stessa che non era quella di regolare la successione mortis causa dei contraenti, bensì quella di circoscrivere la compagine sociale ai soli soci fondatori, a tutela dell'interesse societario alla conservazione dell'originaria sua composizione (oltre che individuale di ciascuno di detti soci, coincidente con quello societario).
In particolare i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto che con detta clausola statutaria i soci avevano inteso disporre reciprocamente della propria successione, laddove la clausola stessa, destinata a regolare un rapporto che si svolge sul presupposto della morte del socio e a successione avvenuta, opera "inter vivos" al verificarsi della premorienza di uno dei soci (e cioè "tempore mortis" e non "mortis causa").
Le doglianze appaiono fondate e come tali meritevoli di accoglimento.
Ritiene opportuno la Corte, prima di procedere oltre nell'esame delle doglianze, ricordare i termini della clausola statutaria della S.p.A. .....qui all'esame, che testualmente recita:patti successori
"...... in caso di successione sarà facoltà degli altri soci (o di coloro tra essi che lo vorranno) acquistare dagli eredi le azioni entro un anno dalla successione per il valore risultante dal bilancio approvato, maggiorate del dieci per cento, secondo certificazione del Comitato di borsa o secondo valutazione del Collegio arbitrale". patti successori Come si evince chiaramente tale clausola attribuiva ai soci superstiti, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare dagli eredi del de cuius le azioni appartenenti a quest'ultimo, entro un determinato periodo di tempo e secondo un valore da determinarsi in base a criteri convenzionalmente prestabiliti.patti successori Questo tipo di clausola involge una serie di questioni che vanno risolte tenendo presenti alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, afferenti sia il diritto successorio che il diritto societario. Per quanto riguarda il primo profilo si afferma nella sentenza impugnata che la clausola statutaria aveva costituito a favore dei singoli soci reciprocamente, ma con esclusione del loro potere di revoca degli effetti successori prefigurati, diritti relativi a beni (le azioni) ricadenti nella futura successione del socio, con evidente violazione del divieto dei patti successori di cui patti successori all'art. 458 c.c.
Stabilisce, come è noto, tale articolo che è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.patti successori Il principio fondamentale introdotto dall'articolo appena citato è che nel nostro ordinamento la delazione può essere solo di natura legale e testamentaria, mentre è esclusa in ogni caso quella avente natura negoziale.patti successori Tale osservazione risulta pertinente soprattutto per il principale patto successorio: quello istitutivo, mentre per i patti successori dispositivi e rinunciativi il fondamento va individuato nella duplice esigenza di tutelare i soggetti inesperti e prodighi, i quali patti successori potrebbero dilapidare in anticipo i beni che prevedibilmente riceveranno in successione e, nel contempo, di impedire il desiderio della morte di colui che ha disposto, in forma contrattuale, la propria patti successori eredità. patti successori Contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, ritiene la Corte che la clausola "de qua" non integra un patto successorio vietato (sulla cui nozione cfr. Cass. n. 2404-1971). Ciò in quanto il vincolo che ne deriva, a carico reciprocamente dei soci, in vita degli stessi ed in previsione della morte di uno di essi, è destinato a patti successori produrre i suoi effetti (per di più in via eventuale) solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) delle azioni all'erede, nei confronti di questi, e non "mortis causa",patti successori nei confronti del socio "de cuius", regolandone in vita, e irrevocabilmente, la successione. Questa avviene cioè in base alla legge o al testamento e non in base alla disciplina pattizia della clausola statutaria, la quale contiene unicamente un vincolo a carico degli eredi divenuti azionisti per successione del socio premorto, consistente nella soggezione all'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci superstiti, dietro versamento di un corrispettivo, alle condizioni previste nella clausola.
In effetti la struttura della clausola descritta patti successori attribuisce, al momento del suo inserimento nel contratto sociale, a favore di ciascun socio, da parte di tutti gli altri (e l'uno a favore dell'altro), un diritto di opzione per l'acquisto delle rispettive azioni, il cui esercizio, però, viene espressamente subordinato alla premorienza di uno di essi rispetto agli altri soci.patti successori Ecco allora che l'evento morte di uno dei soci viene a costituire solamente il momento a partire dal quale può essere esercitato il diritto di opzione da parte di tutti gli altri soci superstiti.patti successori
La clausola in questione si differenzia, poi, ed è bene evidenziarlo, dal cosiddetto patto di consolidazione (o clausola di consolidazione) delle azioni o delle quote fra soci, peraltro valido (Cass. 16 aprile 1975, n. 1434) in quanto dà luogo alla liquidazione della porzione spettante al defunto ed ala devoluzione di queta secondo le regole della successione ereditaria, senza limitazione perciò della volontà testamentaria, come invece nel caso in cui non sia prevista l'attribuzione di alcunché ai successori per legge o per testamento.patti successori In tali ipotesi, infatti, la morte del socio determina l'acquisto immediato e diretto delle azioni appartenenti al "de cuius", da parte degli altri soci superstiti (con o senza liquidazione della quota sociale in favore dei patti successori successori).patti successori Nella ipotesi qui in considerazione, invece, come si è detto la morte del socio determina solamente il presupposto acché tale trasferimento possa operare, sia pure con effetti consimili, nei confronti dei successori per legge o testamento, in favore dei soci superstiti.patti successori La morte del socio viene perciò a costituire la condizione (di premorienza) per poter esercitare il conseguente diritto di opzione, concesso a tutti gli altri soci con l'inserimento della clausola in questione nel contratto sociale. Ciò consente, quindi, di fugare ogni dubbio riguardo alla situazione giuridica patti successori ravvisabile "medio tempore", fino a quando, cioè, gli altri soci non effettuano l'acquisto delle azioni del "de cuius" esercitando il diritto di opzione loro spettante.patti successori
È evidente, allora, che gli eredi risulteranno titolari "jure MOTIVI DELLA DECISIONE patti successori
successionis" delle azioni appartenenti al socio defunto fin tanto che esse non vengano riacquistate, in forza della clausola suddetta, nel rispetto dei limiti temporali e delle condizioni stabilite nell'atto costitutivo o dallo statuto, dagli altri soci superstiti.patti successori Da tutto ciò deriva, quindi, che la clausola qui esaminata non produce effetto alcuno sulla successione mortis causa del socio defunto. Essa assume una netta qualificazione di atto "inter vivos" dato che, lo si ripete, il diritto di opzione a favore di ciascun socio sorge per effetto e nel momento della stipulazione della clausola, benché il suo esercizio risulti subordinato alla premorienza del singolo socio. E certo non resta in alcun modo vincolata la patti successori libertà testamentaria del socio, il quale potrà liberamente designare il proprio successore nella proprietà delle azioni, anche se il diritto così trasmesso risulta anche economicamente) limitato perché soggetto al possibile esercizio dell'opzione.patti successori
Con la stipulazione di una tale clausola statutaria, in definitiva, nasce un vincolo che trova la propria patti successori giustificazione causale solamente nell'esigenza di consentire ai soci superstiti una valutazione circa l'interesse societario e l'opportunità di far entrare nella compagine sociale soggetti estranei (e la prefigurazione dei criteri di determinazione del prezzo d'opzione appare, nella specie, anche rispettosa della norma di cui all'art. 2 L. 4.6.1985, n. 281).patti successori Di tal che la morte del socio non assume una rilevanza causale ma meramente temporale ed accidentale. Le argomentazioni innanzi esposte giustificano anche il rigetto del ricorso incidentale subordinato, con il quale - prospettandosi profili di invalidità della clausola in esame sotto l'aspetto del diritto societario - si denuncia falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 2355, 3 comma, c.c., contenente patti successori disciplina del regime di circolazione delle azioni, che si assume non estensibile alle patti successori alienazioni "mortis causa" delle stesse. Tale disposizione, infatti, secondo la quale l'atto costitutivo della società per azioni "può sottoporre a particolari condizioni l'alienazione delle azioni nominative", è certamente applicabile - e ciò rende irrilevante patti successori accertarne l'estensione anche ai trasferimenti "mortis causa" - nel caso (che è quello di specie) di clausola statutaria che preveda l'alienazione delle azioni per effetto del diritto d'opzione da parte dei soci superstiti successivamente alla morte del socio, nei confronti dell'erede di questi che abbia già acquistato le azioni in base a testamento. E ciò perché, come si è visto, anche se con effetti "post mortem", che si realizzano in forza delle particolari condizioni apposte nella clausola statutaria. La decisione della Corte d'appello, che ha escluso (sia pure per ragioni diverse, ritenendo estensibile cioè la norma in esame patti successori anche alle allienazioni "mortis causa") l'invalidità della clausola sotto il profilo del diritto societario, risulta pertanto corretta nel "decisium" sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 2355, 3 comma, c.c.patti successori
Sotto altro aspetto, e in relazione all'altra censura di omessa e contraddittoria motivazione proposta con lo stesso ricorso incidentale - nel quale si sostiene che la disposizione in esame è volta a tutelare l'interesse dei soci ad impedire che, per effetto di atto negoziale di un consocio e non anche in conseguenza di una patti successori successione "mortis causa", possa entrare nella compagine sociale un terzo estraneo, eventualmente sgradito - si osserva che la limitazione alla circolazione delle azioni che deriva dal patto di opzione qui all'esame deve ritenersi consentita, come correttamente ha ritenuto la Corte d'appello di Roma, in quanto il trasferimento delle azioni in favore del socio superstite che ha patti successori esercitato l'opzione nei confronti degli eredi del socio predefunto consiste in una compravendita (dietro pagamento del corrispettivo determinabile con i criteri indicati nella clausola n. 6 dello statuto)patti successori e cioè in un atto che è anch'esso "inter patti successori vivos" nel momento funzionale del rapporto, così come tra vivi era la pattuizione dell'opzione nel momento genetico del rapporto medesimo, destinato a operare dopo la morte del socio e dopo la successione di questi nei confronti degli eredi, con effetti (tuttavia "ex nunc") di retratto e di risoluzione del già avvenuto trasferimento di proprietà delle azioni.patti successori La sentenza impugnata deve essere pertanto sul punto confermata, con le suindicate correzioni ed patti successori integrazioni (operate ai sensi dell'art. 384 c.p.c.) della motivazione, rigettandosi così il ricorso incidentale proposto da ......patti successori
Accolto il ricorso principale, in base a quanto sopra patti successori ritenuto, l'impugnata sentenza va cassata "in parte qua", con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, la quale si conformerà ai principi di diritto sopra enunciati e provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.patti successori
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta quello incidentale condizionato, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.patti successori
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile delle Suprema Corte di cassazione, il 6 dicembre 1993.


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