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Revocazione del testamento

Revocazione del testamento


Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria -
Testamento in genere - Revocazione delle disposizioni
testamentarie - Tacita - Testamento posteriore - In genere -


Nel disporre che il testamento posteriore, quando non revoca in modo
espresso il precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni
incompatibili, l'art. 682 cod. civ. fissa un principio generale di revocazione del testamento
conservazione delle disposizioni precedenti e di loro coesistenza revocazione del testamento
con quelle nuove che circoscrive la possibilita' di ritenere
caducate le une per effetto delle altre al solo caso in cui esse
risultino, in concreto, sicuramente inconciliabili e che consente,
inoltre, di ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento revocazione del testamento
anteriore in conseguenza dell'incompatibilita' di alcune sue revocazione del testamento
disposizioni con altre del testamento successivo esclusivamente nel revocazione del testamento
caso in cui sia positivamente accertato che non e' configurabile una
sopravvivenza del suo contenuto superstite a fronte delle
mutilazioni derivanti dalla predetta incompatibilita'.






ANNO/NUMERO: 1991/12113


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Rocco PAFUNDI Consigliere
" Arrigo SEMERIA "
" Giuseppe ROTUNNO Rel. "
" Raffaele MAROTTA revocazione del testamento "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto revocazione del testamento
da
1 R.G. n. 100-89
VINCENZA ROMANO ved. VALENTI nata a Avola il 21.8.1913 residente in
Rosolini Via Manzoni 40; elett. dom. in Roma Via A. Ambrosini 15 c-o
l'avv. Salvatore Tribulato che la rapp. e dif. unitamente all'avv.
Carlo Piccione per delega a margine del ricorso.
Ricorrente revocazione del testamento
contro
........, nato a Modica il 7.2.1949, dom. e res.
in Catania; elett. dom. in Roma Via Alessandro Severo 73 c-o l'avv.revocazione del testamento
Mario Salerni che lo rapp. e dif. unitamente all'avv. Pietro revocazione del testamento
Borrometi per delega a margine del controricorso.revocazione del testamento
Controricorrente revocazione del testamento
e contro
.......
Intimati revocazione del testamento
nonche' 2 R.G. n. 1238-89
proposto da
...., nata a ...... il ......1950 ivi dom. e
res.te; elett. dom. in Roma in Via Gramsci 36 c-o l'avv. Antonino
Cataudella che la rapp. e dif. unitamente all'avv. Pietro Borrometi
per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale.revocazione del testamento
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
.......
Intimati su revocazione del testamento
nonche' nel 3 R.G. n. 1575-89
proposto da
.....fu .....nato a .....il.....1947 resid.te in Ragusa
Via G. Matteotti 51; elett. dom. in Roma Lungotevere dei Mellini 24 revocazione del testamento
c-o l'avv. Giovanni Giacobbe che lo rapp. e dif. unitamente all'avv.revocazione del testamento
Natalino Irti per delega a margine del controricorso e ricorso incid.revocazione del testamento
Controricorrente e ricorrente incidentale revocazione del testamento
contro
ROMANO VINCENZA ved. VALENTI, VALENTI CARMELA fu Antonino, (VALENTI
ROSARIO fu Antonino, VALENTI CARMELA fu Antonino quali eredi di Galfo
Zelmira).
Intimati
per l'annullamento della sentenza della corte d'appello di Catania in
data 7.4.88-20.5.88.revocazione del testamento
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17.1.1991 dal Cons. Rotunno.revocazione del testamento
E' comparso l'avv. Vincenzo Rinaldi per delega dell'avv. Tribulato revocazione del testamento
depositata in udienza difensore del ricorrente principale che ha revocazione del testamento
chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dei
ricorsi incidentali.
E' comparso l'avv. Mario Salerni difensore del resistente Valenti revocazione del testamento
Rosario fu Antonino che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
E' comparso l'avv. Antonino Catandella difensore del ricorrente revocazione del testamento
incidentale Valenti Carmela che ha chiesto l'accoglimento del ricorso revocazione del testamento
1238-89 ed il rigetto degli altri ricorsi.
E' comparso l'avv. Giovanni Giacobbe difensore del ricorrente revocazione del testamento
incidentale ......fu Luigi che ha chiesto l'accoglimento
del ricorso 1575-89 ed il rigetto degli altri ricorsi.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., dr. Pietro Paolucci revocazione del testamento
che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mori' il 3 novembre 1968 senza lasciare figli o altri discendenti revocazione del testamento
....., dopo aver redatto due testamenti olografi,
rispettivamente il 1 marzo e il 26 ottobre 1968: col primo, aveva revocazione del testamento
istituito eredi i nipoti .....(figlio del fratello vivente
Luigi) e .....(figlia del fratello premorto...) e
aveva altresi' disposto alcuni legati, anche a favore della moglie
..... e del nipote Rosario Valenti (figlio del predetto revocazione del testamento
fratello premorto Antonino); col secondo, aveva istituito erede
universale la moglie.revocazione del testamento
Con citazione 16 dicembre 1968 ....... convenne revocazione del testamento
davanti al Tribunale di Siracusa la Romano ed esponendo che lo zio,
al tempo del secondo testamento, era privo della capacita' di
intendere e di volere e che comunque aveva subito l'influenza revocazione del testamento
captatrice della moglie, chiese: escludersi costei dalla successione revocazione del testamento
per indegnita', e, in via subordinata, annullarsi lo stesso
testamento (per incapacita' di intendere e di volere del testatore o
per la captazione subita), con la dichiarazione, in ogni caso,
dell'apertura della successione in base al testamento piu' vecchio;
in via piu' subordinata, attribuirsi a lui i legati disposti in suo revocazione del testamento
favore col primo testamento e non revocati dal successivo.
......, nella qualita' di legale rappresentante dei revocazione del testamento
figli minori .......fu Antonino, con citazione 10
gennaio 1969, convenne la .... davanti allo stesso Tribunale e,
formulando le stesse premesse e istanze dell'altro attore, chiese revocazione del testamento
altresi' attribuirsi al figlio ......, quale oggetto di legato
disposto nel primo testamento, "uno stacco di terra sito in contrada revocazione del testamento
Piana di Noto"; ma i predetti Rosaria e Carmela Valenti, raggiunta la
maggiore eta', proseguirono per loro conto il giudizio.revocazione del testamento
Riunite le due cause, dopo l'espletamento di consulenza tecnica revocazione del testamento
medica e grafica, il Tribunale di Siracusa, con sentenza 16 febbraio revocazione del testamento
1985, ritenne valido il testamento olografo del 26 ottobre 1968 e
revocate, perche' incompatibile con le disposizioni dello stesso, le
precedenti istituzioni di eredi riguardanti Rosario Valenti di Luigi
e Carmela Valenti fu Antonino, inoltre compatibile con le nuove
disposizioni testamentarie e quindi inefficace il legato disposto in
favore di .....fu Antonino col testamento del 1 marzo
1968.
La sentenza fu impugnata con l'appello principale di Vincenza revocazione del testamento
Romano e con gli appelli incidentali di ......, di revocazione del testamento
..... La Corte di Catania, con sentenza 20 maggio 1988, dichiaro'
inammissibile l'appello incidentale di Rosario Valenti fu Antonino, revocazione del testamento
rigetto' gli altri appelli e confermo' l'impugnata pronunzia.revocazione del testamento
La stessa Corte, in base alla consulenza grafica del dott. Nocera,
escluse la certezza dell'intervento di mano estranea nella correzione
della data del testamento 26 ottobre 1968 e in particolare
sottolineo' l'assenza di prove sull'effettuazione della correzione ad
opera della Romano e per giunta all'insaputa del testatore e dopo il
completamento della scheda; non condivise le conclusioni del
consulente tecnico medico dott. Tigano, che dalle gravi condizioni revocazione del testamento
fisiche del testatore (affetto da insufficienza congestizia di revocazione del testamento
circolo con miocardiocoronariosclerosi, stato anasarcotico, diabete revocazione del testamento
mellito grave) aveva fatto senz'altro derivare ripercussioni notevoli
anche nella sfera psichica, e, tenuto conto anche delle risultanze
della prova testimoniale, dei dati anamnestici registrati al ricovero
del "de cuius" nella clinica D'Agata il 1 ottobre 1968, dell'esame
neurologico ivi subito dallo stesso, infine delle caratteristiche
della scrittura rilevate nel testamento piu' recente con la
consulenza tecnica grafica, escluse l'esistenza di deficienze
psichiche permanenti tanto gravi da abolire nel soggetto la capacita'
di intendere e di volere nell'epoca della redazione di detto
testamento; giudico' non provata la captazione (come motivo di revocazione del testamento
integrita' a succedere della Romano); ritenne altresi' incompatibili
le precedenti disposizioni testamentarie relative alla istituzione di revocazione del testamento
....... quali eredi
con la nomina di Vincenza Romano ad erede universale secondo il
testamento piu' recente e rilevo' che le stesse precedenti revocazione del testamento
disposizioni non potevano conservare validita' come legati;
considero' invece compatibile con le nuove disposizioni testamentarie revocazione del testamento
il legato disposto col primo testamento a favore di Rosario Valenti
fu Antonino.
E' stato proposto ricorso per cassazione da Vincenza Romano. Sono
seguiti separati controricorsi di Rosario Valenti fu Luigi e di
Carmela Valenti, accompagnati da ricorsi incidentali, nonche' il
controricorso di Rosario Valenti fu Antonino. Tutti i predetti hanno
presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e i due ricorsi incidentali devono essere
previamente riuniti, trattandosi di impugnazioni rivolte contro la revocazione del testamento
medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Prima del ricorso principale, devono congiuntamente essere
esaminati, per ragioni di priorita' logica-giuridica, i due ricorsi revocazione del testamento
incidentali che, pur se separatamente proposti da ....... di revocazione del testamento
......, prospettano identiche questioni e
denunziano le medesime violazioni di norme giuridiche, oltre che i revocazione del testamento
medesimi vizi di motivazione nella sentenza impugnata.revocazione del testamento
3. Col primo dei motivi dei due ricorsi incidentali si denunzia,revocazione del testamento
in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa revocazione del testamento
applicazione degli artt. 191 e segg. dello stesso codice di rito,
dell'art. 602 c.c., nonche' contraddittoria, omessa, insufficiente
motivazione.
I ricorrenti incidentali assumono che la Corte di Appello sia
incorsa in motivazione incongrua, sfociata in conclusioni
approssimative, perche', stante il rigore che s'impone nella
valutazione dell'autografia di un testamento olografo e di fronte revocazione del testamento
alle perplessita' manifestate dal consulente tecnico d'ufficio revocazione del testamento
sull'attribuzione al "de cuius" della scheda testamentaria di data
piu' recente, avrebbe dovuto svolgere piu' approfonditi accertamenti
ed almeno un'indagine comparativa fra i due testamenti di data
diversa; inoltre, perche' un ulteriore aspetto dell'invalidita' del
testamento piu' recente avrebbe meritato un piu' penetrante esame,
quello relativo alla data, punto essenziale di riferimento per la
valutazione della capacita' del testatore, avendo rispetto a tale
elemento il consulente tecnico d'ufficio rilevato segni di
manipolazione esterna.revocazione del testamento
Il motivo, come sopra compendiato, attiene esclusivamente alla
questione di indegnita' a succedere di Vincenza Romano, essendosi revocazione del testamento
imputata a costei, risultante istituita da Giuseppe Valenti quale
erede universale nel testamento olografo del 26 ottobre 1968, non revocazione del testamento
soltanto un'attivita' captatrice nei riguardi del testatore, ma anche
un intervento materiale sulla scheda testamentaria. E soltanto il
riferimento a tale questione il motivo deve essere preso in esame,
poiche', contro il testamento fatto valere dalla Romano, non e' stata
proposta ne' querela di falso (artt. 221 e segg. c.p.c., 2702 c.c.),
per eliminarne l'efficacia probatoria del contenuto, ne' azione di
disconoscimento di scrittura (artt. 214 e segg. c.p.c.), per negare revocazione del testamento
l'autenticita' del documento o della sua sottoscrizione. Limitata al revocazione del testamento
predetto ambito la questione dibattuta, si ricollegano ad essa due revocazione del testamento
importanti considerazioni: a) l'alterazione, idonea a determinare
indegnita' a succedere ai sensi dell'art. 463 n. 6 c.c., e' solo
quella operata su un testamento gia' completo ed efficiente; b)
incombe, in base al criterio relativo all'onere della prova (art.
2697 c.c.), a chi invochi la sanzione dell'indegnita', l'onere di revocazione del testamento
dimostrare il fatto dell'alterazione, che ovviamente puo' essere
provato con ogni mezzo.revocazione del testamento
In siffatto contesto, le correzioni relative alla data del
testamento olografo 26 ottobre 1968 (che si fanno consistere nella
sostituzione della cifra "9" all'"8" nell'anno e della cifra "8" al
"6" nel giorno), se effettivamente eterografe, avrebbero potuto avere
rilevanza solo in riferimento ad una incertezza ingenerata circa
l'effettiva posteriorita' del testamento in questione rispetto al
testamento olografo del 1 marzo 1968, stante la incompatibilita'
delle rispettive disposizioni.
Ma rilevo' la Corte etnea, sulla base delle risultanze della revocazione del testamento
consulenza grafica, che in ogni caso il consulente tecnico detto revocazione del testamento
Nocera non si era espresso in termini di certezza circa l'intervento
di mano estranea nelle indicate correzioni; aggiunse poi che non era
emersa alcuna prova circa un intervento operato proprio dalla Romano
e per giunta all'insaputa del testatore e successivamente
all'integrale completamento del testamento.
Ora bastano tali rilievi, fatti in base alla valutazione delle
prove e quindi ad un apprezzamento di merito incensurabile in sede di
legittimita' in quanto congruamente e correttamente motivato, per
negare definitivamente il sostegno probatorio alla pretesa di
indegnita' a succedere della Romano in riferimento all'addebitatale
alterazione del testamento.revocazione del testamento
Cadono, conseguentemente, le censure mosse dai ricorrenti
incidentali relativamente al punto esaminato.revocazione del testamento
4. Col secondo motivo dei ricorsi incidentali si denunzia, in
riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli artt. 191 e segg. dello stesso codice di rito,
degli artt. 428 e 591 c.c., nonche' insufficiente, contraddittoria
motivazione.
I ricorrenti incidentali lamentano che la Corte di Appello, in
relazione alla dedotta incapacita' di intendere e di volere del "de
cuius" al momento della redazione del testamento olografo 26 ottobre
1968, abbia disatteso le conclusioni del consulente tecnico medico
dottor Tigano, senza addurre in contrario alcuna valida
argomentazione e peraltro ritenendo superflui i chiarimenti del
medesimo.
Deducono ancora gli stessi ricorrenti incidentali che, potendosi
dare la prova dell'incapacita' con ogni mezzo, sarebbe bastato il
raffronto fra il predetto testamento e quello del 1 marzo 1968, per revocazione del testamento
ritenere la redazione del testamento piu' recente in un momento di
manifesta inidoneita' fisica e psichica conseguita a uno stato
patologico rilevante, riconosciuto sinanche nella sentenza impugnata;
inoltre, che, versando il "de cuius" in una condizione morbosa revocazione del testamento
permanente, l'inframmettenza dello stato di lucidita' al momento
della redazione del testamento 26 ottobre 1968 avrebbe dovuto essere
provata.
Il motivo non ha pregio.revocazione del testamento
La Corte di Appello confuto' esplicitamente e
particolareggiatamente, facendo leva su risultanze probatorie
orientanti in senso contrario, le conclusioni del consulente tecnico
medico dott. ....., che dalle gravi condizioni fisiche di .......aveva tratto l'apodittica diagnosi di una gravita' anche
delle condizioni psichiche.revocazione del testamento
Non disconobbe la stessa Corte le ripercussioni delle accertate
infermita' (insufficienza congestizia di circolo con
miocardiocoronariosclerosi, anasarca, diabete mellito grave) nella
sfera psichica, tanto da spiegare con esse alcune irregolarita'
grammaticali nel testamento 26 ottobre 1968 (omissione di un verbo;
collocazione dell'articolo davanti a "mia moglie") in confronto al revocazione del testamento
testo corretto del testamento 1 marzo 1968, ma ritenne non potersi
far conseguire, alle pur gravi condizioni fisiche di un soggetto di revocazione del testamento
sessantasei anni, deficienze psichiche di carattere permanente, tali
da abolire nel medesimo la capacita' di intendere o di volere al
momento del testamento piu' recente, considerando infatti: che,
secondo la certificazione 19 marzo 1977 della Clinica D'Agata di
Catania (presso la quale Giuseppe Valenti era stato ricoverato
nell'epoca della redazione del testamento in questione), "non si puo'
escludere che... abbia potuto avere durante il ricovero momenti di
scarsa lucidita' mentale per ipossia cerebrale" (condizione questa
antitetica alla inframmettenza di intervalli di lucidita' in ipotesi
di infermita' di mente permanente o abituale, inframmettenza che deve
essere provata da chi assume che il testatore abbia disposto in un
momento di lucido intervallo, mentre invece - revocazione del testamento contrariamente a quanto
i ricorrenti incidentali assumono - in ipotesi di deficienza psichica revocazione del testamento
intermittente o ricorrente, e' a carico di colui che impugna il
MOTIVI DELLA DECISIONE
testamento la prova della redazione del medesimo in stato di
incapacita' che il testamento, pur se laconico, era stato redatto co
espressioni chiare ed esplicite; che era da escludersi (sempre in
riferimento alla dedotta incapacita' la guida di mano altrui, avendo
il consulente tecnico grafico dott. Nocera rilevato nel testamento lo
scorrere veloce e spontaneo della scrittura; che, dalle deposizioni
dei testi escussi (compresi anche tre medici), era emerso che durante
la degenza del Valenti nella Clinica D'Agata (in corrispondenza con
l'epoca di redazione del testamento) e anche dopo la dimissione, lo
stesso si era intrattenuto a discutere con i visitatori su vari
argomenti, anche di carattere patrimoniale, rilevando sempre coerenza
logica nel discorso; che, per l'anamnesi registrata il 1 ottobre revocazione del testamento
1968 all'atto del ricovero nella Clinica D'Agata, erano state fornite
direttamente dal paziente notizie dettagliate sulle condizioni
familiari e patologiche, prossime e remote; che, in occasione
dell'esame praticato nello stesso periodo di ricovero, circa le
condizioni neuropsichiche era stato annotato: "nulla di rilevante",
"sensorio integro".
Tutto cio', compendiando un complesso di elementi certi e
concordati di riscontro in contrasto con le conclusioni apodittiche
del consulente tecnico medico, indusse i giudici di appello a
dissentire dalle stesse e a formulare un giudizio finale di
esclusione della incapacita' del testatore al momento della redazione
del testamento. revocazione del testamento Trattandosi di un accertamento di fatto, ancorato
alla valutazione delle risultanze processuali e sostenuto da
motivazione logicamente coerente e congrua, oltre che giuridicamente
corretta, ne e' manifesta la incensurabilita'.
E' del pari incensurabile, in quanto espressione dell'uso di un
potere discrezionale, la non disposta riconvocazione dello stesso
consulente tecnico medico per chiarimenti, di cui fu sottolineata la
superfluita' di fronte al risultato raggiunto attraverso la
valutazione di elementi in netto contrasto con le conclusioni
formulate dallo stesso.
5. Col terzo motivo dei ricorsi incidentali, si denunzia, sempre
in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa
applicazione degli artt. 624 e 643 n. 4 c.c., nonche' contraddittoria
e insufficiente motivazione.
Vi si lamenta che la Corte di Appello abbia escluso la captazione
e quindi l'indegnita' della Romano a succedere, senza tener conto, in
ordine alla captazione, della concreta rilevanza della pressione revocazione del testamento
esercitata sulla determinazione della volonta' del testatore, e senza
valutare, sotto il profilo dell'indennita' a succedere, la idoneita' revocazione del testamento
dei mezzi fraudolenti impiegati per indurre il testatore a disporre
in difformita' di quello che sarebbe stato il suo effettivo volere;
in definitiva, si addebita alla stessa Corte di non aver tenuto conto
dei principi, che pur erano stati espressi sui predetti argomenti, di
non aver indagato circa le modalita' di determinazione della volonta'
del "de cuius" nel senso risultante dal testamento del 26 ottobre
1968 e di non aver considerato lo stato oggettivo di menomazione del
testatore.
Poiche' si insiste sul tema dell'indegnita' e succedere, il dolo,
che viene in considerazione, e' quello previsto dal n. 4 dell'art.
463 c.c. come mezzo usato per indurre la persona, della cui
successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento.
Percio', nel caso in esame, il dolo o captazione testamentaria, che i
parenti del testatore addebitano alla moglie, sarebbe dovuto
consistere in un'attivita' fraudolenta, tale da orientare lo stesso a
dettare le sue ultime volonta' col testamento olografo del 26 ottobre
1968 in un senso, verso il quale il medesimo non si sarebbe
spontaneamente indirizzato.revocazione del testamento
Ora e' pur vero che, nel caso del testamento, l'idoneita' del dolo
a influire sulle determinazioni del testatore deve essere valutata revocazione del testamento
con maggiore e con specifico riferimento al concreto soggetto
passivo, sia per la particolare natura del negozio da lui compiuto,
sia perche', piu' facilmente, nel momento di compierlo, egli puo'
risultare incline a subire l'altrui suggestione a causa di condizioni
di salute e di spirito anormali (sentenza 11 agosto 1982 n. 4561), e
inoltre che, poiche' la prova di un'attivita' captatrice della
volonta' del testatore non puo' aversi normalmente in via diretta, la
stessa puo' desumersi da comportamenti, atti, successione di eventi
altrimenti non comprensibili e del testatore e di coloro che dalla
frode vengono a trarre beneficio (sentenza 18 agosto 1981 n. 4939).
Tuttavia, proprio sul terreno della valutazione delle risultanze
processuali, fu esclusa, nel caso in esame, la prova di un'attivita'
captatrice esercitata dalla Romano sul marito, pur nelle particolari
condizioni fisiche di costui, con i riflessi - di cui si e' detto -
anche nella sfera psichica. Infatti, fu messa in risalto sinanche
l'inesistenza di fatti presuntivi, osservandosi ad esempio: che
l'andamento spedito e spontaneo della scrittura nel testamento -
rilevata in sede di consulenza tecnica grafica - non si conciliava
con una redazione sotto dettatura;revocazione del testamento che la modifica delle precedenti
disposizioni testamentarie si spiegava con l'affettuosa gratitudine
dimostrata verso la moglie dal Valenti durante la grave malattia, che
lo condusse a morte; che il medesimo sentimento di affetto verso la revocazione del testamento
moglie era stato rivelato anche dai legati disposti col precedente
testamento, essendo stati lasciati alla stessa un agrumeto in
proprieta' e una casa palazzata con autorimessa in usufrutto ed
essendo stato imposto, per il legato a favore del parroco, l'onere
della celebrazione di messe anche per il coniuge, quando non sarebbe
stato piu' in vita; che contro la supposizione di uno stato di
isolamento del Valenti durante il periodo di ricovero presso la
Clinica D'Agata di Catania si ponevano le frequenti visite a lui ivi
fatte da amici e anche dal fratello Luigi.
Insomma, essendovi stato sulla esclusione della captazione un
accertamento di fatto, scaturito dalla valutazione delle risultanze
probatorie e congruamente oltre che correttamente motivato, deve
rilevarsene la insindacabilita' in questa sede.
6. E' opportuno ora prendere in esame, in un unico contesto per le
reciproche interferenze sul comune tema della compatibilita' tra
disposizioni testamentarie precedenti e successive, il quarto motivo
dei ricorsi incidentali e i due motivi del ricorso principale, con i
quali, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si denunzia
violazione e falsa applicazione dell'art. 682 c.c., oltre che vizio
di motivazione, anche (col secondo motivo del ricorso principale)
"ultrapetizione" con richiamo all'art. 112 del codice di rito.
Col quarto motivo dei ricorsi incidentali, formulato in via
subordinata rispetto ai precedenti, si deduce che la Corte di Appello
avrebbe dovuto in ogni caso valutare la compatibilita' fra le revocazione del testamento
disposizioni contenute ad precedente testamento e quelle contenute
nel testamento successivo, avendo il "de cuius", col primo,revocazione del testamento
attribuito beni determinati, pur nell'ambito delle istituzioni di
eredi, e non apparendo, attraverso la coordinazione dei due atti,
tali attribuzioni, se intese come fatte a titolo particolare,
oggettivamente incompatibile con la successiva istituzione della
moglie come erede.
All'opposto, in riferimento alla compatibilita' ritenuta nella
impugnata sentenza tra il legato disposto a favore di Rosario Valenti
fu Antonino col testamento 1 marzo 1968 e le nuove disposizioni
testamentarie, la ricorrente principale sostiene che tale
compatibilita' sia stata affermata contraddittoriamente con le
premesse fatte nella stessa sentenza circa l'intendimento del "de
cuius" di attribuire alla moglie, in quanto istituita erede
universale col testamento 26 ottobre 1968, tutti i beni gia'
attribuiti agli eredi nominati nonche' i diritti alla medesima
attribuiti a titolo di legato nel testamento precedente, inoltre in
maniera apodittica, senza il sostegno di un'indagine diretta a
puntualizzare il preciso significato logico-giuridico delle
espressioni usate dal testatore (laureato in giurisprudenza) e col revocazione del testamento
semplice richiamo - inidoneo a far luce sulla effettiva volonta'
espressa - al legato disposto nel testamento anteriore in favore del revocazione del testamento
parroco della Chiesa Madre con l'onere della celebrazione di messe
per i defunti e ritenuto ugualmente rimasto in vita.
Aggiunge poi la ricorrente principale in ordine al riproposto tema
della pronuncia "ultrapetita", che non si sarebbe potuta congiurare revocazione del testamento
un'accettazione del contraddittorio circa la compatibilita' del
legato a favore di Valenti Rosario fu Antonino con le nuove
disposizioni testamentarie, non prospettata dallo stesso ne' revocazione del testamento
nell'atto introduttivo del giudizio ne' nelle condizioni formulate in
primo grado, e che non si sarebbe potuta altresi' ritenere mantenuta
ferma la prospettazione ritrovata dalla Corte di Appello in due
verbali di udienza e in note illustrative, mancandone la riproduzione
nelle conclusioni finali.
Ora, quanto a tali ultime deduzioni, deve rilevarsi, al di la' di
cio' che ha considerato la Corte di Appello, che non si incorre nel
vizio di "ultra" petizione, quando un accertamento, pur se non
espressamente richiesto, rappresenti, nell'ambito dell'esame della
domanda in correlazione con le eccezioni ad essa contrapposte,
costituisca un presupposto logico-giuridico della decisione finale.
Percio', nel caso in esame, avendo Rosario Valenti fu Antonino, con
l'atto introduttivo del giudizio proposto dalla madre in sua
rappresentanza a causa della sua minore eta', invocato altresi', sia
pure sull'assunto della validita' ed efficacia del solo testamento 1
marzo 1968, si rese necessario, una volta riconosciuta la validita'
del testamento posteriore, risolvere, come strumentale rispetto al revocazione del testamento
risultato finale perseguito dal predetto, la questione concernente la revocazione del testamento
compatibilita' tra vecchie e nuove disposizioni testamentarie.revocazione del testamento
D'altra parte, poiche', con la decisione emessa, fu riconosciuto
all'attore lo stesso bene da lui invocato, sul rilievo che il
testamento posto alla base della pretesa era stato mantenuto in vita
solo limitatamente ad alcune disposizioni, compresa proprio quella a
suo favore, non puo' in alcun modo ravvisarsi l'inosservanza del
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, sancito
dall'art. 112 c.p.c.
Dopo siffatta precisazione, si osserva che la Corte di Appello
affronto' e risolse, nel caso concreto, il problema della
compatibilita' tra vecchie e nuove disposizioni testamentarie, senza
discostarsi dai principi piu' volte proclamati da questa Suprema
Corte in tema di individuazione della volonta' effettiva del
testatore nell'ipotesi di pluralita' di testamenti successivi, in
mancanza di una revoca dei precedenti testamenti espressamente
formulata nell'ultimo. Per la individuazione di tale volonta' va
infatti tenuto presente: a) che l'art. 682 c.c., il quale dispone che
il testamento posteriore, quando non revoca in modo espresso il
precedente, annulla in questo soltanto le disposizioni incompatibili,
fissa un principio generale di conservazione delle disposizioni
precedenti e di loro coesistenza con quelle nuove, si' da revocazione del testamento
circoscrivere la possibilita' di ritenere caducate le une, per
effetto delle altre, solo previo riscontro, caso per caso, di una revocazione del testamento
sicura inconciliabilita', e da consentire inoltre di ravvisare una
revoca implicita dell'intero testamento anteriore, in conseguenza
dell'incompatibilita' di alcune sue disposizioni con altre del
testamento successivo, esclusivamente ove sia positivamente accertata
la non configurabilita' di una sopravvivenza del suo contenuto
superstite, a fronte delle mutilazioni derivanti da detta
incompatibilita' (sentenza 22 gennaio 1982 n. 423); che la volonta'
del testatore va ricercata, assegnandosi valore preminente
all'interpretazione letterale, cioe' alle espressioni adoperate nel
testamento (sent. 22 gennaio 1985 n. 252), e anche con riferimento ad
elementi estrinseci alla scheda testamentaria, l'ambiente di vita del
testatore medesimo, salvo il divieto di integrazione "ab extrinseco"
di tale volonta', con conseguente creazione, totale o parziale, di
una volonta' diversa da quella effettiva del "de cuius" (sentenze 10
luglio 1985 n. 4110; 30 maggio 1987 n. 4814).
Orbene, la Corte etnea, dall'indagine sul contenuto complessivo revocazione del testamento
dei testamenti di Giuseppe Valenti in data 1 marzo 1968 e in data 26 revocazione del testamento
ottobre 1968, rilevo': a) che, essendo stati istituiti eredi col
primo testamento i nipoti Carmela Valenti fu Antonino e Rosario
Valenti di Luigi, la nomina della moglie ad erede universale
contenuta nel testamento successivo era inconciliabile con le
precedenti istituzioni nella medesima posizione, che dovevano
intendersi percio' implicitamente revocate; b) che alle stesse revocazione del testamento
precedenti disposizioni, ancorche' collegate con l'attribuzione revocazione del testamento
diretta dei beni, non potevasi attribuire il valore di legati, tenuto revocazione del testamento
conto che la indicazione dei beni individualmente assegnati era stata
fatta nell'ambito di una divisione dell'intero compendio patrimoniale
fatta dal testatore tra gli eredi istituiti (a parte i beni
attribuiti a titolo particolare a Rosario Valenti fu Antonino, alla
moglie Vincenza Romano e al parroco della Chiesa Madre), di guisa che
lo stesso compendio era devoluto per effetto del testamento
successivo all'erede universale con questo nominativo; c) che, ben
potendo coesistere la istituzione di un soggetto quale erede
universale con la previsione di uno o piu' legati a favore di altri,
il mantenimento delle precedenti disposizioni a titolo particolare
(fatta eccezione ovviamente per quella a favore della moglie,
assorbita nella istituzione della stessa quale erede) si desumeva
dalla considerazione che una revoca, se effettivamente voluta,
avrebbe dovuto coinvolgere tutti i legati, anche quello in favore del
parroco della Chiesa Madre (con l'onere della celebrazione di messe
in suffragio delle anime del testatore e dei suoi prossimi congiunti,
cio' che invece contrastava con le convinzioni di credente del "de
cuius": se ne traeva quindi il convincimento che si era voluta
mantenere in vita del testatore anche la disposizione a titolo
particolare a favore del nipote Valenti Rosario fu Antonino.revocazione del testamento
Quanto ritenuto come sopra dalla Corte di Appello, sulla base revocazione del testamento
della interpretazione dei due testamenti, circa la incompatibilita'
della istituzione di eredi, risultante dal testamento 1 marzo 1968,
con la nomina della moglie quale erede universale, risultante dal
testamento 26 ottobre 1968, con la connessa revoca implicita della
prima istituzione, nonche' circa la compatibilita' della predetta revocazione del testamento
nomina della ..... quale erede universale col precedente legato
disposto a favore di Rosario Valenti fu Antonino, costituisce revocazione del testamento
giudizio di fatto che, sostenuto da motivazione congrua e immune da
lacune o distorsioni logiche e da errori giuridici, e' insindacabile
in sede di legittimita'.
7. In definitiva, tanto il ricorso principale quanto i due ricorsi
incidentali devono essere rigettati. Per ragioni di equita' vengono
compensate le spese del giudizio di legittimita' nei rapporti tra la
ricorrente Romano e i controricorrenti - ricorrenti incidentali. Ma
la stessa Romano, soccombente di fronte al controricorrente Rosario
Valenti fu Antonino, va assoggettata al rimborso, a favore del
medesimo, delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - II Sezione Civile riunisce il ricorso
principale e i due ricorsi incidentali, rigetta gli stessi, condanna
la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimita'revocazione del testamento
nella misura di lire 3.042.000 (di cui, lire 3.000.000 per onorari) a
favore del controricorrente Rosario Valenti fu Antonino e compensa le revocazione del testamento
spese fra la Romano e le altre parti.revocazione del testamento
Roma, 17 gennaio 1991.
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