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Disposizione a titolo universale

DISPOSIZIONE A TITOLO UNIVERSALE



Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria -
Testamento in genere - Disposizioni - A titolo universale e a
titolo particolare (distinzione tra erede e legatario) -

Al fine di stabilire se il testatore, attribuendo ad un soggetto
l'usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un altro
soggetto la nuda proprieta' degli stessi beni, abbia inteso nominare
erede universale il beneficiario dell'usufrutto, con la conseguenza
che l'ulteriore disposizione in favore dell'altro soggetto vada
riguardata come una sostituzione fedecommissaria da considerare
nulla in quanto vietata dalla legge (art. 292 cod. civ.), assume
rilievo decisivo la circostanza che il testatore abbia attribuito al
beneficiario il potere di disporre dei beni costituenti la massa
ereditaria senza alcuna limitazione (perche' il potere di
alienazione e' incompatibile con il contenuto proprio del diritto di
usufrutto), mentre, quando sia stato attribuito all'istituito il
potere di alienare, solo in caso di bisogno, uno od alcuno di detti
beni, restano configurabili due legati, uno concernente l'usufrutto,
e l'altro, sospensivamente condizionato al verificarsi della
situazione di bisogno, avente ad oggetto i beni da vendere per
sopperire alla situazione stessa.


ANNO/NUMERO: 1993/2088


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Andrea VELA Presidente
" Cesare MAESTRIPIERI Consigliere
" Girolamo GIRONE "
" Raffaele MAROTTA Rel. "
" Vincenzo CALFAPIETRA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
FONDAZIONE CROSIMA SARTORI CLOCH amministrata dall'Ente Comunale di
Assistenza di Trento in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del
ricorso, anche disgiuntamente dagli avv.ti Marcello Taddei e
Giannetto Cavasola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo in Roma, in via A. De Pretis n. 86.
Ricorrente
contro
LORANDINI SILVANA ved. Barbacovi, rappresentata e difesa, giusta
mandato a margine del controricorso. anche disgiuntamente dagli
avv.ti Francesco Pompeati e Fabrizio Paoletti, ed elettivamente
domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Sant'Alberto Magno n. 9.
Resistente controricorrente
nonche'
nei confronti
di
BARBACOVI ROMANO; BARBACOVI AMEDEO e BARBACOVI RINA.
Intimati
per la cassazione della sentenza resa "inter partes" dalla Corte di
Appello di Trento in data 6 febbraio 1988 nella causa civile in grado
di appello iscritta al n. 516-84 R.G.
Sentita, nella pubblica udienza del 18 giugno 1992, la relazione
della causa svolta dal Cons. dott. Raffaele Marotta;
Sentito l'avv.to G. Cavasola, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
Sentito il P.M., nella persona del dott. Renato Viale, Sost. Proc.
Gen., il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell'8 febbraio 1979, Romano, Amedeo e Rina
Barbacovi - premesso che, in data 3 dicembre 1977, era deceduto il
loro fratello Silvio Barbacovi, il quale era coniugato con Silvana
Lorandini; che quest'ultima aveva fatto pubblicare un testamento
olografo datato 17 aprile 1969, attribuito al "de cuius" del seguente
tenore: "Lasio a mia moglie Silvana Lorandini tutto lusufrutto della
mia sostanza: Atrezi sostanza e casa vita sua natural durante. In
caso di bisogno puo' vendersi il tereno in localita' mur di mq 7.000
circ. Alla morte di mia moglie questa sostanza voglio che venga
lasciata in dono all'Istituto degli Orfaneli di Trento"; che il
testamento era nullo perche' non autografo; che, in ogni caso, era
nulla, a norma dell'art. 628 c.c., per indeterminatezza assoluta del
beneficiario, la disposizione finale in favore dell'"Istituto degli
orfanelli di Trento", non esistendo in detta citta' un istituto di
orfanelli - tanto premesso, convenivano la Lorandini davanti al
Tribunale di Trento, per sentir dichiarare la nullita' del testamento
sopra indicato, attribuito a Silvio Barbacovi, o, in via subordinata
almeno della disposizione testamentaria finale "Alla morte di mia
moglie questa sostanza voglio che venga lasciata in dono all'Istituto
degli orfaneli di Trento".
La convenuta si costituiva e contestava la fondatezza delle
domande spiegate dagli attori, deducendo che il testamento "de quo"
scritto per intero di mano del defunto marito, conteneva una duplice
istituzione di erede: la prima, con efficacia immediata, in favore di
essa convenuta, impropriamente chiamata "usufruttuaria" del
testatore; la seconda, in favore dell'"Istituto degli orfanelli di
Trento", cui la prima istituita aveva l'obbligo di restituire i beni
ereditari alla sua morte, integrava con ogni evidenza una ipotesi di
sostituzione fedecommissaria vietata dalla legge e, quindi, nulla
(art. 692 cod. civ.).
Tanto dedotto, la Lorandini, nel concludere per il rigetto delle
domande degli attori, chiedeva, in via riconvenzionale, che il
Tribunale accertasse e dichiarasse che, in forza del testamento
olografo sopra specificato, essa convenuta era l'unica erede del
defunto marito.
Nel corso successivo, su ordine del giudice istruttore veniva
chiamato in causa l'Istituto degli Orfanelli, individuato nella
Fondazione Crosima Sartori Cloch di Trento.
Questa si costituiva e - assumendo che, con il testamento olografo
in argomento, Silvio Barbacovi aveva inteso legare alla moglie
l'usufrutto e all'Istituto degli Orfanelli la nuda proprieta' di
tutti i suoi beni - chiedeva di essere dichiarata nuda proprietaria
dei beni lasciati dal "de cuius".
In prosieguo, gli attori dichiaravano di voler rinunciare agli
atti del giudizio e alle domande ove fossero tenuti indenni dalle
spese processuali.
Con sentenza del 7 aprile 1984, il Tribunale rigettava le domande
degli attori e della convenuta e, in accoglimento della domanda
spiegata dalla chiamata in causa Fondazione Crosima Sartori Cloch,
dichiarava che quest'ultima era beneficiaria del legato di nuda
proprieta' di tutti i beni lasciati da Silvio Barbacovi, compensando
interamente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Lorandini, la quale,
censurata la interpretazione data dal Tribunale del testamento
olografo di Silvio Barbacovi, riproponeva nei confronti degli attori
e della chiamata in causa, la domanda riconvenzionale spiegata in
prime cure.
Al gravame resistevano gli attori e la chiamata in causa, la quale
dal canto suo, proponeva anche appello incidentale in ordine alla
statuizione di compensazione delle spese.
Con sentenza del 6 febbraio 1988, la Corte di appello di Trento,
in riforma della impugnata decisione - la quale, quanto alla
interpretazione del testamento olografo di Silvio Barbacovi, aveva
aderito alla tesi sostenuta dalla chiamata in causa - respingeva ogni
domanda proposta dagli attori e dalla chiamata in causa Fondazione
Crosima Sartori Cloch nei confronti di Silvana Lorandini e dichiarava
che, in forza del testamento olografo "de quo", Silvana Lorandini era
erede universale del defunto marito; dichiarava, poi, la nullita'
della disposizione testamentaria in favore dell'Istituto degli
Orfanelli di Trento e compensava tra le parti del spese dell'intero
giudizio.
Premesso che, nella interpretazione del testamento compiuto dal
giudice del merito e' quello di ricercare la effettiva volonta' del
testatore, "cogliendo il significato specifico e concreto delle
espressioni usate, tenendo conto, nel dubbio, della mentalita' e del
grado di istruzione del testatore medesimo"; che, nella doverosa
ricerca di detta volonta', e' consentito al giudice attribuire alle
parole usate dal "de cuius" un significato diverso da quello tecnico
e letterale, allorche' risulti evidente, nella valutazione
complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso
diverso e possano adattarsi ad esprimere, con una interpretazione che
si discosti dal rigido significato letterale, la reale intenzione del
defunto; che, in ogni caso, "la prevalenza accordata ad una
interpretazione che tenga conto della effettiva volonta' del
testatore non puo' estendersi fino al punto di sottrarre alla
sanzione di nullita' disposizioni "contra legem"; tanto premesso, la
Corte del merito osservava che:
- sulla base di tali premesse, meritava di essere condivisa la
tesi della Lorandini, secondo cui, con la clausola testamentaria
"Lasio a mia moglie Silvana Lorandini tutto lusufrutto della mia
sostanza.." il testatore vole istituire come unica sua erede la
propria moglie;
- "Tale risultato interpretativo" - chiariva testualmente la Corte
del merito - "non puo' essere pregiudicato dal fatto che sia stato
utilizzato dal testatore il termine "usufrutto". E' evidente che, con
tale termine, il testatore abbia voluto intendere il godimento
dell'intera sostanza, la piena proprieta'. Ne' e' conferma la
successiva clausola che consente alla moglie di vendere in caso di
bisogno";
- ancora piu' chiara, poi, e dal tenore inequivoco era l'ultima
disposizione testamentaria "Alla morte di mia moglie questa sostanza
voglio che venga lasciata in dono all'Istituto degli Orfaneli di
Trento": si trattava - affermava la Corte del merito - di una
evidente sostituzione fedecommissaria vietata dalla legge (art. 692
c.c.) e, pertanto, la relativa disposizione andava dichiarata nulla.
Per la cassazione di tale sentenza, ricorre la Fondazione Crosima
Sartori Cloch sulla base di un unico motivo, illustrato anche con
memoria.
La Lorandini resiste con controricorso, pure illustrato con
memoria.
Romano, Amedeo e Rina Barbacovi - nei confronti dei quali e' stato
integrato il contraddittorio con atto notificato il 14-15 e 16
gennaio 1992, in esecuzione dell'ordinanza pronunciata "in lumine"
dalla Corte all'udienza del 17 dicembre 1991, originariamente fissata
per la discussione- non hanno svolto alcuna attivita' difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, cui e' affidato il ricorso, la Fondazione
Crosima Sartori Cloch - denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 692, 648 e 588 cod. civ., nonche' dell'art. 1367 cod.
civ. e delle altre norme sull'interpretazione dei contratti,
applicabili all'interpretazione del testamento (art. 360, n. 3,
c.p.c.); omessa motivazione per omesso esame di un punto decisivo
della controversia, relativo all'attribuzione all'usufruttuaria della
facolta' di vendere, non genericamente i beni, ma un bene
determinato; contraddittorieta' della motivazione, per contrasto
palese tra il richiamo ai principi relativi all'interpretazione e il
concreto procedimento interpretativo applicato (art. 360, n. 5,
c.p.c.) - censura la impugnata sentenza per avere la Corte del merito
ritenuto che il "de cuius" Silvio Barbacovi con il testamento
olografo del 17 aprile 1969, avesse istituito sua erede universale la
moglie Silvana Lorandini, nonostante che la scheda testamentaria
facesse espresso riferimento unicamente all'attribuzione, in favore
della beneficiaria, dell'usufrutto su tutti i beni costituenti la
massa ereditaria.
Secondo la concorde opinione della dottrina e della
giurisprudenza, sono pienamente valide ed efficaci - osserva la
ricorrente - le disposizioni testamentarie che attribuiscono ad un
soggetto l'usufrutto sui beni costituenti la massa ereditaria e ad un
altro soggetto la nuda proprieta' degli stessi beni e tali
disposizioni spiegano effetti in modo simultaneo e non in ordine
successivo, data la loro compatibilita' e costituendo la
consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprieta' un effetto, non
della successione, una della vis espansiva della proprieta'.
E' vero - continua la ricorrente - che, con riferimento a tale
ipotesi, la giurisprudenza, in determinati casi, e' pervenuta alla
conclusione di ritenere che il testatore abbia in realta' inteso
nominare erede universale il beneficiario dell'apparente usufrutto e,
conseguentemente, che la ulteriore disposizione in favore dell'altro
soggetto vada riguardata come una sostituzione fedecommissaria, da
considerare nulla in qaunto vietata dalla legge (art. 692 c.c.). Ma a
questa conclusione la giurisprudenza e' pervenuta nei casi in cui
all'"usufruttuario" il testatore abbia concesso la facolta', di pur
se' incompatibile con il contenuto tipico del diritto di usufrutto,
di vendere i beni o comunque, di disporre della proprieta' degli
stessi e cio' anche se tale facolta' sia stata prevista per la
ipotesi in cui il beneficiario dell'"usufrutto" venga a trovarsi in
stato di bisogno, sempre che pero' il riferimento allo stato di
bisogno sia stato fatto come semplice raccomandazione del disponente
oppure che la determinazione della ricorrenza di tale situazione sia
stata rimessa al mero apprezzamento del beneficiario, in maniera che
la facolta' di vendere i bei ereditari o, comunque, di disporre della
proprieta' di essi possa pur sempre esplicarsi liberamente e
discrezionalmente, senza obiettive limitazioni.
Ora, nel caso in esame - prosegue la ricorrente - la
interpretazione del testamento "de quo" qaunto alla beneficiaria
Lorandini, operata dalla Corte del merito nel senso che il testatore,
pur facendo espresso riferimento all'attribuzione dell'usufrutto sui
beni costituenti la massa ereditaria, aveva in realta' inteso
nominare la moglie erede universale, non era affatto raccordata con i
suesposti principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita',
che solo avrebbero potuto giustificarla.
Per la verita', anche se la cosa non risultava espressa con
chiarezza, non si poteva negare - aggiunge la ricorrente - che la
suddetta conclusione della Corte del merito appariva essere stata
influenzata dalla clausola testamentaria con la quale il "de cuius"
aveva concesso alla moglie la facolta' di vendere in caso di bisogno"
il terreno in localita' mur di mq. 7.000 circa". Ma, in tal modo, la
conclusione era palesemente viziata dalla omessa considerazione della
circostanza che la clausola in questione riguardava non tutti i beni
costituenti la massa ereditaria, bensi' solo un bene specifico e
determinato, laddove il ricordato principio affermato dalla
giurisprudenza - che, come si e' detto sopra, fa leva sulla facolta'
concessa al beneficiario, di per se' incompatibile con il contenuto
tipico del diritto di usufrutto, di disporre liberamente e senza
obiettive limitazioni dei bani costituenti al massa ereditaria - ha
riferimento al caso di un generale potere dispositivo ad arbitrio
dell'"usufruttuario", sui beni predetti e non gia' al caso della
facolta' di vendita limitata ad un bene specifico e determinato, fra
quelli della massa. In tale ultimo caso e con riferimento al bene
determinato, si puo' parlare - precisa la ricorrente - di un legato e
non gia' della istituzione di erede, pena la violazione della norma
di cui all'art. 588 c.c., e, nelle specie, la Corte del merito,
proprio per la esistenza della clausola concernente il fondo in
localita' mur avrebbe dovuto esaminare il punto se il testamento "de
quo" con le disposizioni in favore della Lorandini, non contemplasse
un legato di usufrutto su tutti i beni costituenti la massa
ereditaria ed altro legato, sospensivamente condizionato allo stato
di bisogno della beneficiaria, di proprieta' del fondo in localita'
mur di mq. 7.000 circa.
La omissione di questa indagine rendeva evidente il vizio di
motivazione dell'impugnata sentenza, vizio che, peraltro, era
apprezzabile autonomamente.
Infatti - aggiunge la ricorrente, concludendo - la Corte del
merito non aveva, in alcun modo, spiegato le ragioni del suo
convincimento, secondo cui il testatore, pur avendo adoperato
espressioni riferentesi all'usufrutto, aveva invece inteso attribuire
alla moglie la piena proprieta' di tutti i beni e nominare la stessa
sua erede, raccordando poi questa conclusione con le regole
ermeneutiche proprie del testamento, premesse in via di principio e
sulla base delle quali, a suo dire, era pervenuta alla suddetta
conclusione, ma, questa enunciata, si era limitata ad affermare, in
modo apodittico e tautologico, che il risultato interpretativo non
poteva certamente essere pregiudicato dal fatto che dal testatore
fosse stato usato il termine "usufrutto" e che era "evidente" la
esattezza della propria interpretazione.
Le censure sono fondate.
Enunciato con riferimento ad interpretazioni di disposizioni
testamentarie censurate in sede di legittimita' per vizi di
motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritemuto applicabili, puo' dirsi consolidato nella giurisprudenza di
questa Corte il principio secondo cui, quando il testatore, pur
denominando il beneficiario della disposizione come usufruttuario di
tutto il suo patrimonio (e di una quota di esso), abbia attribuito
allo stesso la facolta' di vendere i beni costituenti la massa
ereditaria liberamente e senza alcuna effettiva limitazione, nella
disposizione e' configurabile, non un legato di usufrutto, ma la
istituzione di erede, perche' la facolta' di alienare liberamente i
beni ereditari e' incompatibile con il contenuto tipico del diritto
di usufrutto (cfr. tra altre, Cass. 21 gennaio 1985, n. 207; Cass. 22
febbraio 1980, n. 1285; Cass. 26 luglio 1977, n. 3342). E, in linea
con la suddetta "ratio", il principio e' stato affermato anche con
riguardo al caso in cui la facolta' d vendere sia stata prevista per
la ipotesi che il beneficiario venga a trovarsi in stato di bisogno,
sempre che pero' il riferimento a questo stato possa considerarsi
fatto come semplice raccomandazione del disponente, per essere
l'apprezzamento dello stato medesimo rimesso in ogni caso alla
valutazione discrezionale del beneficiario stesso (cfr. le sentenze,
gia' citate, n. 207 del 1985, n. 1285 del 1980 e n. 3342 del 1977,
nonche' cass. 26 gennaio 1976, n. 251, cass 10 gennaio 1972 n. 68, e
Cass. 10 febbraio 1970, n. 389), perche' - e la precisazione
costituisca la riprova che il principio "de quo" e' basato sul fatto
dell'attribuzione al beneficiario della facolta', di per se'
incompatibile con il contenuto tipico del diritto di usufrutto, di
vendere, secondo il suo incontrollato ed incontrollabile arbitrio e
senza alcuna effettiva limitazione, i beni ereditari -, ove la
facolta' di vendere sia invece condizionata all'obiettivo verificarsi
del bisogno, nella disposizione "vanno ravvisati due legati, uno puro
e semplice, concernente l'usufrutto dell'eredita', e l'altro
sospensivamente condizionato all'obiettivo verificarsi della
situazione di bisogno, avente per oggetto i beni da vendere per
sopperire a questa situazione" (cfr. sent. gia' citata, n. 207 del
1985).
Ora, nel caso in esame, la censurata conclusione della Corte del
merito - secondo la quale il "de cuius" con la clausola testamentaria
"Lasio a mia moglie Silvana Lorandini tutto l'usufrutto della mia
sostanza... vita sua natural durante", pur facendo espressamente
riferimento all'attribuzione, in favore della moglie, del mero
riferimento sui beni costituenti la massa ereditaria, in realta'
intesa istituirla erede - e' disancorata dal principio di cui sopra
e' dalla relativa connessa problematica ed e' assolutamente
immotivata, consistendo ed esaurendosi, la motivazione di essa, nelle
seguenti apodittiche affermazioni: "Tale risultato interpretativo"
(rappresentato, si badi dalla pura e semplice enunciazione della
soluzione accolta)" non puo' certo essere pregiudicato dal fatto che
sia stato utilizzato dal testatore il termine "usufrutto".
E' evidente che con tale termine il testatore abbia voluto
intendere il godimento dell'intera sostanza, la piena proprieta'".
L'ultima di tali affermazioni, peraltro, appare inficiata da un salto
logico, sul punto in cui sembra inferire la trasmissione della piena
proprieta', e non del semplice usufrutto, dei beni costituenti la
massa ereditaria, dall'attribuzione del godimento dei beni stessi,
atteso che il contenuto tipico del diritto di usufrutto e' costituito
appunto dalla facolta' del titolare di godere della cosa oggetto del
diritto, e di trarre da essa ogni utilita' che la stessa puo' dare
(art. 981 c.c.).
Per la verita' la impugnata sentenza, dopo la surriportate
affermazioni "motivazionali" prosegue con la espressione: "Ne e'
conferma la successiva clausola che consente alla moglie di vendere
in caso di bisogno".
Ma - a parte ogni altra considerazione (peraltro, nell'"iter
argomentativo seguito dalla Corte del merito, la circostanza della
facolta' in questione viene relegata in un ruolo meramente
sussidiario di un semplice argomento aggiuntivo addotto a conferma di
altri, che, pero', come si e' detto sopra, sono insussistenti) - al
riguardo va osservato che la Corte del merito ha omesso di
considerare che la facolta' di vendere, concessa dal testatore alla
moglie, non ha carattere generale, non comprende cioe' tutti i beni
costituenti la massa ereditaria (o una quota di essi), e riguarda,
invece, tra questi, soltanto un bene, specifico e determinato
(l'apprezzamento di terreno in localita' mur di mq. 7.000 circa), e
che l'omessa considerazione di tale circostanza ha determinato
l'ulteriore denunciato vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.
Non merita, infatti, pregio la tesi sostenuta nel controricorso
dalla resistente Lorandini, la quale ha negato la configurabilita' di
un vizio di motivazione per l'omessa considerazione della circostanza
che la facolta' di vendere, attribuita dal testatore alla moglie, era
limitata ad un solo determinato bene, sul rilievo che ogni piu'
attenta considerazione di tale circostanza" non potrebbe certo
escludere la configurabilita' della sostituzione fedecommissaria
ritenuta dalla Corte di Appello, posto che proprio le limitazioni
fatte al potere di disporre dell'istituito costituiscono uno degli
elementi caratterizzanti tale figura giuridica" (v. pag. 12,
contror.).
Il suddetto rilievo inverte i termini della questione posta col
ricorso.
Questo, invero, come chiaramente emerge dalla esposizione delle
censure fatta innanzi, ha investito la questione se la disposizione
testamentaria del "de cuius" Silvio Barbacovi in favore della moglie
Silvana Lorandini sia a titolo universale ed attribuisca la qualita'
di erede, come ha ritenuto la Corte del merito, ovvero sia a titolo
particolare ed attribuisca la qualita' di legatario, come ritiene la
ricorrente.
Pertanto, la decisivita' o meno della circostanza di cui sopra va
riguardata e stabilita con riferimento alla questione suddetta, cioe'
con riferimento alla soluzione di essa accolta dalla Corte del merito
ed a quella alternativa prospettata e propugnata dalla ricorrente, e
non gia' con riferimento alla "successiva" istituzione di erede a
favore dell'Istituto degli Orfanelli di Trento, ritenuta dalla Corte
del merito, che e' fuori discussione e che e' stata da detta Corte
qualificata come sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c., con
tutte le implicazioni del caso, a seguito ed in conseguenza della
soluzione data dalla Corte medesima alla questione concernente la
natura della disposizione testamentaria a favore della Lorandini, e
cioe' della ritenuta qualita' di erede di quest'ultima (Invero, come
e' noto, perche' si abbia una sostituzione fedecommissaria, occorre
una doppia vocazione e un doppio ordine di successione, presenti
contemporaneamente nelle disposizioni testamentarie: l'istituito ed
il sostituito debbono venire chiamati in forza di un'unica volonta',
nello stesso momento, per lo stesso oggetto e al medesimo titolo, in
modo che il secondo istituito succeda solo dopo il decesso del primo;
se i titoli sono diversi a tra loro compatibili, come nel caso in cui
uno abbia avuto attribuito l'usufrutto e l'altro la nuda proprieta',
non si ha sostituzione fedecommissaria e in tal caso i chiamati non
succedono l'uno dopo l'altro, ma contemporaneamente.
Da cio' discende che, ove manchi una prima istituzione di erede,
l'"altra", non puo' essere considerata "successiva" ed avente natura
di "sostituzione fedecommissaria" e, pertanto, essa non incorre nel
generale divieto di cui all'art. 692 c.c.).
Orbene, in relazione alla soluzione della questione concernente la
natura della disposizione testamentaria del "de cuius" Silvio
Barbacovi in favore della moglie Silvana Lorandini (se a titolo
universale e quindi attributiva della qualita' di erede, come
ritenuto dalla Corte del merito ovvero a titolo particolare e quindi
attributiva della qualita' di legatario, come sostenuto dalla
ricorrente), non si puo' negare, alla stregua dei principi e dei
rilievi di cui sopra, una potenziale decisivita' della circostanza
che la facolta' di vendere, attribuita dal testatore alla moglie,
riguardava, non la generalita' dei beni costituenti la massa
ereditaria e formanti oggetto dell'"apparente lascito", di semplice
"usufrutto", ma, fra questi, un bene solo, specifico e determinato,
raccordandosi, tale circostanza, sul piano logico-giuridico, con le
soluzioni interpretative, diverse da quella accolta dalla Corte del
merito, prospettate dalla ricorrente e ricordate nella esposizione
delle censure (legato di usufrutto su tutti i beni costituenti la
massa ereditaria e altro legato, sospensivamente condizionato allo
stato di bisogno della beneficiaria, della proprieta'
dell'apprezzamento di terreno in localita' mur di mq. 7.000 circa che
la Lorandini aveva facolta' di vendere in caso di bisogno).
L'omessa considerazione di tale circostanza ha comportato che la
Corte del merito non abbia svolto alcuna indaghine ad abbia omesso
qualsiasi valutazione in ordine a tali diverse ipotesi e soluzioni
interpretative, che, cosi', sono rimaste escluse senza una qualsiasi
spiegazione, che invece la circostanza in argomento imponeva.
E' cio' rende ancora piu' manifesta l'assoluta apoditticita' della
soluzione interpretativa accolta dalla Corte del merito quanto alla
disposizione testamentaria riguardante la Lorandini.
Per tutte le considerazioni innanzi esposte, il ricorso va
accolto.
Di conseguenza, la impugnata sentenza dev'essere cassata e la
causa va rinviata ad altro giudice, di pari grado, che si designa
nella Corte di Appello di Venezia, la quale, nel riesaminare la
questione relativa al ricorso accolto, si atterra' ai principi, ai
rilievi ed alle considerazioni innanzi enunciati ed esposti.
Il giudice di rinvio provvedera' anche in ordine al regolamento
delle spese di questo giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la impugnata sentenza e rinvia
la causa anche per le spese del presente procedimento di cassazione,
alla Corte di Appello di Venezia.
Cosi' deciso in Roma, il 18 gi
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