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Capacità di testare

CAPACITA’ DI TESTARE

Successione mortis causa - Successione testamentaria -
Capacita' - Di testare - Incapacita' - Azione di annullamento.
.



In tema di impugnazione del testamento le manifestazioni morbose a
carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la
capacita' di intendere e di volere, qualora la volonta'
testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi,
lasciano integre negli intervalli le facolta' psichiche del
soggetto, non sono assimilabili alle infermita' permanenti ed
abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo. Tale
diversita' di situazioni si ripercuote sull'onere della prova, in
quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l'attore in
impugnazione abbia fornito la prova di una infermita' mentale
permanente, e' a carico di chi afferma la validita' del testamento
la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di
lucido intervallo - in quanto la normalita' presunta e'
l'incapacita' - nella prima ipotesi, invece, quando cioe' si tratta
di malattia la quale nei periodi di intervallo consente la
reintegrazione del soggetto nella normalita' della sua capacita'
intellettiva, l'accertamento di fenomeni patologici anteriori
all'att di cui si controverte non e' sufficiente ad integrare la
prova rigorosa della sussistenza della incapacita' nel momento in
cui l'att stesso e' stato compiuto.




ANNO/NUMERO: 1991/652


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Antonio BRONZINI Presidente
" Filippo ANGLANI Consigliere
" Cesare MAESTRIPIERI "
" Antonio PATIERNO Rel. "
" Gaetano GAROFALO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
BATTISTA ONORATO, nato a Napoli il 15.8.1936 ivi residente, elett.
dom. in Roma Lungotevere dei Mellini, 24 c-o l'avv. Giovanni Giacobbe
che lo rapp. e difende per delega in calce al ricorso; rappr. e
difeso per delega in calce al ricorso, rappr. e difeso anche
dall'avv. Francesco Soprano per procura speciale dep. il 22.1.90,
rep. N. 2503, Notaio Giuseppe Baratta.
Ricorrente
contro
MARI ANNA, DE STASIO VINCENZA E DE STASIO ANNAMARIA elett. dom. in
Roma Via Banco di S. Spirito, 48 c-o l'avv. Mario D'Ottavi che le
rappr. e difende insieme all'avv. Ciro Cappelli per delega in calce
al controricorso.
Controricorrenti
AGRELLI LUCIA
Intimata
Per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli
del 27.5-15.7.1988.
Sono presenti:
per il ricorrente gli avv.ti Soprano e Giacobbe.
per il resistente l'avv. D'Ottavi.
Il Cons. Patierno svolge la relazione della causa.
Le difese del ricorrente chiedono l'accoglimento.
La difesa del resistente chiede il rigetto.
Il P.M. conclude per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9 settembre 1978 Onorato Battista esponeva che
il 7 settembre 1978 era deceduto lo zio - fratello della madre - avv.
Mario Agrelli, nato a Napoli il 24 novembre 1894, al quale aveva
diritto di succedere per vocazione legittima.
Senonche' con testamento pubblico (atto per notar Rosanova 7
agosto 1978) l'Agrelli, irretito dalla male arti di Anna Mari, che
l'aveva letteralmente plagiato profittando del suo palese stato di
incapacita' naturale, aveva nominato la Mari erede universale,
disponendo di legati in favore della sorella Lucia Agrelli, di Anna
De Stasio e di Vincenza De Stasio.
Il de cuius, gia' affetto di calcoli alla vescica, da disturbi
prostatici e da ulcera allo stomaco nel novembre 1977 fu colpito da
ictus cerebrale per cui fu ricoverato presso la clinica Villa dei
Gerani.
Durante la degenza fu vittima di altri due attacchi di ischemia
cerebrale acuta che lo avevano ridotto in grave stato di torpore
psichico e confusione mentale.
I successivi accadimenti - verificatisi dopo la dimissione dalla
clinica - sono emblematici di un quadro degenerativo a livello
cerebrale perche' comparvero sintomi di disorientamento, con note
ipermaniacali, esasperate da tendenze erotiche.
Il 4 aprile 1978 decedeva la moglie Annunziata Redivo e la
scomparsa della compagna della sua vita, alla quale era legato da
profondo affetto, sconvolse (forse irreversibilmente) la mente di
Mario Agrelli, accelerando quel processo di arteriosclerosi gia' in
atto che da situazione di ordine fisiologico, in relazione all'eta',
si trasformo' in uno stato patologico con forme deliranti; certamente
privativo della capacita' di intendere e, comunque di quella di
volere.
Cio' rese necessario un nuovo ricovero presso la Villa dei Gerani
e si impose un'assistenza periodica del malato esercitata oltre che
dai piu' stretti familiari, da personale medico della casa di cura e
da due infermiere private (Anna e Vincenza De Stasio).
Fu a quel punto che la Mari, vedova di Bruno Zaglia (figlio di
primo letto di Annunziata Redivo ved. Zaglia, poi sposata con l'avv.
Agrelli), riusci', con l'accondiscendenza delle dette due infermiere
ed eludendo la presenza degli stretti congiunti del degente, a
frequentare la clinica Villa dei Gerani e a mostrarsi particolarmente
premurosa con l'Agrelli, circuendolo al punto di far maturare in lui
l'ossessionato desiderio di sposarla e per attuare tale assurdo
programma lo indusse, contro il parere dei sanitari, a lasciare
quella clinica il 2 agosto 1978, facendolo ricoverare nella clinica
Mediterranea, dove essa aveva dimestichezza con il prof. Alessandro
Fiorillo, specialista in neurologia e psichiatria.
In tal guisa la Mari, ridotto l'Agrelli alla sua merce', sempre
con l'aiuto delle due infermiere, dopo aver fatto intervenire un
compiacente neurologo che attesto' condizioni di sanita' mentale,
porto' a termine il suo programma facendosi nominare erede universale
dell'Agrelli con un testamento pubblico e poi unendosi con lui in
matrimonio canonico in extremis il 13 agosto successivo. Realizzato
il piano, la Mari, porto' via il vecchio anche dalla clinica
Mediterranea facendolo rientrare nella sua abitazione di Via
Chiamatone perche' piu' opportunamente, nel suo "abitat" naturale,
l'Agrelli rispondesse all'interrogatorio che intanto il giudice aveva
disposto a seguito del ricorso dei parenti per l'interdizione.
Il 29 agosto 1978 l'istruttore del procedimento di interdizione,
con l'intervento del P.M., procedeva all'esame dell'Agrelli, al quale
palesemente incapace, nominava un tutore provvisorio, disponendo nel
contempo consulenza medica, ma il 7 settembre successivo l'infelice
Agrelli decadeva per il male che l'aveva minato nel fisico e
soprattutto nella mente.
Su queste premesse il Battista conveniva innanzi al Tribunale di
Napoli Anna Mari, Anna De Stasio, Vincenza De Stasio e Lucia Agrelli
per sentir dichiarare la radicale nullita' ai sensi dell'art. 591 n.
3 c.c., per incapacita' di intendere e di volere del defunto Agrelli
al momento della "testamenti factio" del testamento raccolto in forma
pubblica il 7 agosto 1978 dal Notaio Rosanova in Napoli; in subordine
per sentir dichiarare che le convenute Mari e De Stasio erano indegne
a succedere con tutte le declaratorie conseguenti.
Costituitesi in giudizio le convenute negavano gli addebiti,
escludendo lo stato di incapacita' dedotto dall'attore (alla cui
domanda aveva aderito Lucia Agrelli, sorella del defunto) per cui
concludevano per il rigetto di ogni pretesa.
Il Tribunale adito, dopo la sospensione del giudizio avente ad
oggetto la pronuncia di nullita' del testamento, a causa di un
procedimento penale a carico della Mari per circonvenzione di
incapace, conclusosi con il proscioglimento della stessa istruttoria,
con sentenza del 27 febbraio 1987 rigettava la domanda diretta alla
declaratoria di nullita' del testamento, nonche' quella di esclusione
dalla successione per indegnita' in difetto di qualsiasi prova della
dedotta captazione.
Decidendo sugli appelli (proposti con separati atti) del Battista
e della Agrelli, la Corte di Appello di Napoli con sentenza 15 luglio
1988 li respingeva entrambi.
La Corte osservava in motivazione che non essendo l'Agrelli
interdetto, nella specie si rendeva necessario fornire, a norma
dell'art. 591 c.c., la prova che il predetto fosse incapace di
intendere o di volere al tempo del testamento, dovendosi diversamente
ritenere lo stesso psichicamente capace, per cui, piu' che di un
precostituito convincimento del Tribunale in tal senso - secondo la
tesi degli appellanti - doveva parlarsi di capacita' di disporre
ritenuta dal legislatore, salvo la dimostrazione della dedotta
incapacita' di intendere e di volere.
Tale prova ad avviso della Corte non poteva desumersi dagli ictus
cerebrali avuti dall'Agrelli nel 1975 e 1976, dalle certificazioni
mediche del prof. Vizioli (attestante il delirio di gelosia
riscontrato nel vecchio) e del prof. Signorelli (attestanti il
decadimento mentale completo del paziente), nonche' dalla pluralita'
di disturbi psichici evidenziati a carico dell'Agrelli nel corso del
suo esame di intendimento.
Anzitutto la documentazione medica esibita comprovava che
l'Agrelli era affetto da semplice arteriosclerosi cerebrale (stato di
malattia delle arterie encefaliche) e non anche la demenza
arteriosclerotica (malattia denotante lesione irreversibile del
tessuto cerebrale). Andava poi rilevato che il delirio di gelosia
riscontrato nell'Agrelli il 30 dicembre 1977 dal prof. Vizioli aveva
costituito una sintomatologia rapidamente regredita, al punto che
all'atto del ricovero alcuni giorni dopo presso la clinica "Villa dei
Gerani" al paziente era stata diagnosticata "calcolosi vescicale e
sindrome arteriosclerotica".
Appariva inoltre sintomatico che la stessa difesa dell'Onorato
aveva finito col censurare la consulenza psicodiagnostica richiesta
ad un professionista di fiducia, che pur riscontrando deficienze
nella memoria ed in alcune capacita', aveva concluso per delle
capacita' intellettive ridotte ai limiti inferiori della media, ma
non al di sotto della media stessa.
Secondo la Corte, peraltro, dalle risultanze processuali emergeva
piu' che la dimostrazione della incapacita' dell'Agrelli, la prova
della piena capacita' psichica dello stesso. Una prova la si traeva
dalla forma pubblica del testamento. L'intervento del notaio aveva
comportato necessariamente un controllo anche da parte di tale
pubblico ufficiale delle condizioni psichiche del testatore, di cui
avevano avuto modo di rendersi conto anche i testimoni dell'atto, che
sul punto avevano reso ampia e dettagliata deposizione in sede
penale.
Infine decisiva conferma della piena capacita' dell'Agrelli doveva
trarsi dalle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di esame di
interdicendo. Nonostante i vuoti di memoria e le contraddizioni
palesate, le capacita' intellettive dell'Agrelli erano risultate
assolutamente integre e per il modo come aveva risposto al giudice
istruttore (con chiarezza e lucida coordinazione) e per le logiche
motivazioni fornite in ordine alle sue disposizioni testamentarie.
E a proposito di tale esame la sentenza impugnata conclude che
doveva escludersi in ogni caso che il giudice civile abbia provveduto
a nominare all'Agrelli un tutore provvisorio dopo il suo
interrogatorio per le sue condizioni psichiche, in quanto
l'istruttore motivo' espressamente le ragioni del provvedimento col
fatto che "l'avv. Agrelli degente in letto, sottoposto a cure
continue, in avanzata eta' non e' manifestamente in grado di
provvedere personalmente alla cura dei suoi interessi".
Contro questa sentenza ha proposto ricorso Onorato Battista sulla
base di un unico motivo di cassazione.
Resistono con controricorso la Mari e le De Stasio.
Il Battista ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo denunciando violazione e falsa applicazione
dell'art. 591 in riferimento agli artt. 428 e 603 c.c. e in relazione
all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonche' omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un punto decisivo il ricorrente
censura la sentenza impugnata per avere la Corte posto a fondamento
della decisione una distorta interpretazione dell'art. 591 c.c.,
perche' avendo colui che impugnava la disposizione testamentaria
documentato l'esistenza di stati morbosi dai quali emergeva la
limitazione della capacita' di intendere e di volere del testatore
affetto da un processo morboso permanente, spettava a chi intendeva
avvalersi del testamento dimostrare che a sua redazione era avvenuta
in un momento di lucido intervallo.
Lamenta poi che la corte del merito abbia dato eccessivo rilievo
al fatto che il testamento fu redatto in forma pubblica, ritenendo
conseguentemente che l'intervento del notaio avrebbe comportato
necessariamente un controllo delle condizioni psichiche del
testatore, senza considerare invece la significativa circostanza
dell'assenza di qualsiasi notazione relativa alla capacita' di
intendere e di volere dell'Agrelli.
Sostiene inoltre che la sentenza e' viziata sotto altri profili
per non avere i giudici del merito correttamente inquadrato la
fattispecie in tutti i suoi elementi costitutivi, dal momento che la
prospettazione di una attivita' captatoria della volonta' del
testatore sulla base di una condizione di incapacita' naturale non e'
stata oggetto di alcuna indagine.
Assume infine il ricorrente che altrettanto evidente e' il vizio
della sentenza per la insufficienza e la contraddittorieta' della
motivazione nelle valutazioni di merito, che pur riconoscendo che il
de cuius versava in uno stato di totale depressione ed era stato
affetto piu' volte di rilevanti sindromi cerebrali, trascurando
significativi elementi probatori afferma che lo stesso Agrelli era al
momento della redazione del testamento nella pienezza delle sue
facolta' mentali.
Il motivo e' infondato.
Le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente
che pur potendo escludere la capacita' di intendere e di volere,
qualora la volonta' testamentaria sia stata manifestata nel corso di
tali episodi, lasciano integre negli intervalli le facolta' psichiche
del soggetto, non sono assimilabili alle infermita' permanenti e
abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo. Questa
diversita' di situazioni si ripercuote sull'onere delle prova, in
quanto mentre in quest'ultima ipotesi, qualora l'attore in
impugnazione abbia fornito la prova di una infermita' mentale
permanente, sta a carico di chi afferma la validita' del testamento
la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di
lucido intervallo - giacche' in tale caso la normalita' presunta e
l'incapacita' - nell'altra ipotesi invece, quando cioe' si tratti di
malattia la quale nei periodi di intervallo, consente la
reintegrazione del soggetto nella normalita' della sua capacita'
intellettiva, l'accertamento di fenomeni patologici anteriori
all'atto di cui si controverte, non e' sufficiente ad integrare la
prova rigorosa della sussistenza della incapacita' nel momento in cui
l'atto stesso fu compiuto.
Ora e' evidente che la censura del ricorrente nella parte in cui
denuncia la errata applicazione dell'art. 591 n. 3 c.c. sotto il
profilo dei principi che definiscono nella materia l'incidenza
dell'onere della prova e' viziata da una chiara petizione di
principio.
Il thema demostrandum e' appunto quello della esistenza di uno
stato di infermita' mentale permanente che privi il soggetto nel
momento della testamenti factio della coscienza dei propri atti e
della capacita' di autodeterminarsi, sicche' non puo' sostenersi che
avendo l'attore in impugnazione documentato l'esistenza di stati
morbosi dai quali emergeva la limitazione della capacita' di
intendere e di volere, si determina l'inversione dell'onere della
prova dal momento che poiche' lo stato di capacita' costituisce la
regola e quello di incapacita', e' proprio colui che impugna il
testamento che deve dimostrare la dedotta incapacita', nel qual caso
spetta a chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu
redatto in un momento di lucido intervallo.
Nel caso di cui si tratta manca dunque proprio il presupposto per
invocare l'inversione dell'onere della prova, poiche' l'infermita'
mentale tipica o ricorrente e' tutta da dimostrare, posto che la
Corte del merito ha ritenuto che dalle risultanze di causa piu' che
la prova dell'incapacita' dell'Agrelli, emergeva la prova della piena
MOTIVI DELLA DECISIONE
capacita' psichica del testatore, talche' rimane intatto il principio
che spetta a colui che impugna il testamento di provare che questo fu
redatto in un momento di incapacita' di intendere e di volere, mentre
tutto il resto e' mero apprezzamento di fatto.
Quanto al profilo della insufficiente e contraddittoria
motivazione prospettato con la seconda parte del ricorso, senza
bisogno di ripetere quanto gia' diffusamente esposto nella
motivazione della sentenza impugnata a giustificazione della
decisione, questa Corte reputa sufficiente a disattendere le censure
del ricorrente due fondamentali considerazioni.
La prima e' che per costante giurisprudenza l'apprezzamento del
giudice del merito circa l'incapacita' di intendere e di volere
prevista dall'art. 591 n. 3 c.c., costituisce indagine di fatto e
valutazione di merito non censurabili in sede di legittimita' se
fondate su congrua motivazione immune da vizi logici e giuridici.
E la seconda e' che i motivi di censura svolti dal ricorrene lungi
dal dimostrare l'esistenza delle violazioni e dei vizi logici
denunciati, denotano la intrinseca deficienza delle ragioni critiche
prospettate e si risolvono nel palese intento di accreditare una
valutazione dei fatti e delle prove in senso difforme da quella
formulata dai giudici del merito.
Manca invero nelle argomentazioni del ricorrente qualsiasi
riscontro critico di una inadeguata o insufficiente correlazione dei
dati probatori al quadro che identifica la capacita' del testatore di
avere coscienza dei propri atti e della capacita' di
autodeterminarsi.
Non puo' disconoscersi infatti il valore decisivo che la Corte
napoletana ha attribuito alla documentazione clinica acquisita dalla
quale risultava:
a) che l'Agrelli era affetto da semplice arteriosclerosi cerebrale
e non da demenza arteriosclerotica, malattia quest'ultima che denota
lesione irreversibile del tessuto cerebrale;
b) che in riferimento agli ictus subiti dall'Agrelli nel 1975 e
1976, sulla base della diagnosi con la quale lo stesso fu dimesso nel
1976 dall'Istituto di patologia medica dell'universita' era da
escludere che l'episodio avesse comportato disturbi psichici;
c) che la stessa documentazione sanitaria redatta dai dottori
Amati e Famiglietti, che hanno sottoposto l'Agrelli ad una vera e
propria consulenza psichiatrica e psicodiagnostica il 2 agosto 1978
fu richiesta dell'attuale ricorrente, non da' la prova dell'assente
incapacita' facendo cenno tra l'altro ad una capacita' intellettiva
non al di sotto della media;
d) che i prof.ri di malattie nervose Alessandro Fiorillo e
Vincenzo Bonavita avevano attestato in data 7 agosto 1978 la piena
capacita' di intendere e di volere del testore.
Ma la mancanza di peso delle critiche la si rileva dalla loro
genericita' e dal fatto stesso che il ricorrente non e' in grado di
indicare specificamente quali parti o circostanze la Corte del merito
avrebbe trascurato, che se tenute presenti avrebbero potuto portare
ad un diverso convincimento.
Ne' tale omissione puo' ravvisarsi in riferimento alla dedotta
attivita' captatoria della volonta' del testatore giacche' la
sentenza impugnata non soltanto ha richiamato la pronuncia
assolutoria della Mari nel procedimento per circonvenzione di
incapace (nella cui fattispecie criminosa, l'incapacita' del soggetto
passivo dell'azione e' elemento oggettivo che certamente rileva in
termini di fatto materiale agli effetti dell'art. 28 c.p.p.), ma ha
indagato sulla liberta' della volonta' testamentaria dell'Agrelli,
anche in relazione al dedotto delirio a sfondo erotico, rilevando la
ininfluenza delle tendenze sessuale evidenziate dall'Agrelli e
sottolineando come il testatore anche in sede di esame di
interdicendo ebbe a riferire con sufficiente chiarezza i motivi del
suo ultimo atto di volonta', fornendo logiche motivazioni sia della
diseredazione operata nei confronti dei nipoti; sia delle ragioni di
coscienza e di riconoscenza che lo inducevano a beneficiare la Mari.
Ancora piu' fragile e' l'argomentazione del rilievo dato dai
giudici del merito al fatto che il testamento fu redatto in forma
pubblica, non soltanto perche' la censura investe un apprezzamento di
fatto, ma soprattutto perche' il giudizio della Corte, oltre ad esser
solo una riprova delle tesi diffusamente sviluppate ha un solido
fondamento logico, perche' e' incontestabile che l'intervento di
detto pubblico ufficiale, con la presenza dei testimoni, escussi poi
in sede penale, comporta necessariamente, anche in relazione alle
particolari articolazioni delle disposizioni contenute nell'atto, un
virtuale controllo delle condizioni fisiche del testatore.
Il ricorso quindi deve essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese in lire 152.000 e degli onorari in lire 6.000.000.
Cosi' deciso in Roma addi' 22 gennaio 1990.
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
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