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Legato di specie

LEGATO DI SPECIE

Successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Legato
- Di specie - Cosa da prendersi in certo luogo –


Il legato di somma di danaro da prelevarsi da un libretto di
risparmio al portatore, custodito in un luogo determinato indicato
nel testamento, si configura quale legato di cosa da prendersi da
certo luogo, disciplinato dell'art. 655 cod. civ. con la conseguenza
che lo stesso e' inefficace se al momento della morte del testatore
il libretto (incorporante il credito del "de cuius" verso l banca)
risulti inesistente nel luogo indicato ovvero anche se ivi
materialmente esistente sia privo di efficacia per essere gia' stato
estinto il credito verso la banca.


ANNO/NUMERO: 1991/06317


REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. G. Battista D'AVINO Presidente
" Enzo BENEFORTI Consigliere
" Domenico GIAVEDONI Rel. "
" Girolamo GIRONE "
" Aldo MARCONI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto
da
PARMIZZANI MAINETTI AUGUSTA di Milano Via Creta, 15; elett. dom. in
Roma, P.zza Sallustio 9 c-o lo Avv. Bartolo Spallina che la rapp. e
difende insieme all'Avv. Federico Ugenti per delega a margine del
ricorso.
Ricorrente
contro
COMUNITA' ISRAELITICA DI MILANO, in persona del Pres. Giorgio
Sacerdoti; elett. dom. in Roma V.le dell'Universita' 27, c-o l'Avv.
Dario Tedeschi che la rapp. e difende per proc. spec. Not. Michele
Marchetti di Milano del 13.2.1986 rep. n. 13396.
Controricorrente
Per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano
del 28.5. - 27.9.1985.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
6.10.1989 del Cons. Giavedoni.
Per il ricorrente e' comparso l'Avv. Spallina che ha concluso per
l'accoglimento.
Per il controricorrente e' comparso l'Avv. Tedeschi che ha concluso
per il rigetto.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Ugo Donnarumma che
ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Augusta Parmizzani Mainetti con citazione del 7 febbraio 1983
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Casa di Riposo
Battino Guastalla ed esponendo che il 5 ottobre 1981 era deceduto
l'ing. Alessandro Pincherle-Muratori il quale, con il testamento
olografo con cui aveva costituito erede la Casa di Riposo, le aveva
lasciato, a titolo di legato, la somma di lire 8 milioni, chiedeva
che la convenuta fosse condannata ad eseguire il legato,
corrispondendole la detta somma.
Si Costituiva la Casa di Riposo chiedendo la reiezione della
domanda sul presupposto che, stando alla disposizione testamentaria,
il legato era da prelevarsi dal deposito Efibanca di cui al libretto
n. 744861 della Banca Nazionale del Lavoro, libretto che era stato
estinto nel 1978, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 654
c.c., il legato doveva essere ritenuto inefficace, visto che la cosa
non si trovava piu' nel patrimonio del testatore al momento della
morte di questi.
Il Tribunale, con sentenza 17 settembre 1984, respingeva la
domanda precisando che nella specie doveva trovare applicazione il
disposto dell'art. 655 c.c. secondo il quale il legato da prendersi
da certo luogo ha effetto soltanto se le cose vi si trovino, e
affermando che la norma si applica anche al legato di cose di genere.
Su appello della Parmizzani, cui resisteva la Casa di Riposo, la
Corte della stessa Sede, con sentenza 27 settembre 1985, rigettava il
gravame.
Osservava quella Corte che dal tenore del testamento si desumeva
con certezza che il testatore aveva inteso legare alla attrice la
somma di lire 8.000.000 da prelevarsi dal libretto custodito nella
sua cassaforte, libretto che era stato estinto in data 12 luglio
1978.
Il legato, in virtu' della disposizione di cui all'articolo 655
c.c., doveva pertanto ritenersi inefficace.
Ne' valeva opporre che l'articolo anzidetto avrebbe riferimento
soltanto alle cose e non al denaro, che' la norma in questione e' una
sottospecie dell'art. 654 in cui si parla di cosa particolare e di
cosa determinata solo nel genere.
Non poteva del resto ignorarsi che il credito vantato dal
testatore nei confronti della Efibanca era incorporato nel libretto
744861 della Banca del Lavoro e che, quindi, proprio da tale libretto
andava prelevata la somma di denaro di cui era stata beneficiata, per
legato, la Parmizzani.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Parmizzani
sulla base di due motivi di censura.
Resiste la intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.
360 c.p.c. in relazione agli artt. 654 e 655 c.c. per falsa ed errata
interpretazione ed applicazione nonche' per insufficiente e
contraddittoria motivazione di un punto decisivo della controversia.
Il riferimento della Corte d'Appello allo art. 655 era errato
cosi' come errata era l'applicazione dell'art. 654.
Il libretto non e' un "contenitore", non contiene la somma, ma
indica solamente la somma che e' contenuta nel complesso del
patrimonio.
Il testatore ha legato una cosa indicata solo nel genere, donde la
applicabilita' dell'art. 654 c.c.
La tesi dell'incorporazione e' infondata.
Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 360 c.p.c. nei
confronti della mancata applicazione delle disposizioni degli artt.
649, 653, 662, 663 c.c..
La Casa di Riposo era l'unica erede; ad essa spettava onorare il
legato che si acquista senza bisogno di accettazione.
Il ricorso e' infondato.
Il punto secondo del testamento olografo 9 aprile 1976 dell'ing.
Giorgio Pincherle-Muratori, come risulta dalla esposizione in fatto
del ricorso, e' del seguente tenore: "nel deposito della Efibanca di
cui al libretto n. 744861 della B.N.L., contenuto nella mia
cassaforte, lascio L. 8.000.000 alla signora Augusta Mainetti e L.
4.000.000 a mia cugina Jolanda Segre".
Premesso questo, il "senso" del ricorso - e anzitutto del primo
motivo - sembra (per quanto e' dato capire, stante la non certo
esemplare chiarezza del pensiero esposto) essere questo: la Corte del
merito, inquadrando la fattispecie nel disposto dell'art. 655 c.c. ha
violato detto articolo; la ipotesi data a decidere andava piuttosto
sussunta nella previsione del precedente art. 654 che pero' la Corte,
pur avendolo preso in esame, aveva male interpretato, atteso che la
"cosa determinata solo nel genere" (arg. art. 654) oggetto del legato
(lire 8 milioni) certamente esisteva al momento della morte nel
patrimonio del de cuius, essendo questo patrimonio risultato del
valore di 50 milioni di lire. Da cio' derivava che sarebbe stato
comunque a carico dell'erede onorare il legato (eventualmente nella
misura minore in cui il relativo oggetto fosse stato esistente al
momento dell'apertura della successione, ex ultimo comma dell'art.
654 c.c.).
Ora, premesso che l'accertamento del "tipo" di legato risultante
dal testamento e' pur sempre quaestio facti siccome conseguentemente
all'interpretazione della volonta' testamentaria, come tale
censurabile in sede di legittimita' solo indirettamente attraverso il
controllo della congruita' della motivazione, in realta' le censure
all'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art. 655 si
riducono a lamentare l'erroneita' dell'affermazione della Corte che
il libretto di deposito (dal quale avrebbe dovuto essere prelevata la
somma legata) "incorporava" il credito verso la banca depositaria.
Per contro il pensiero della Corte appare del tutto logico e
corretto. Infatti, come e' noto, secondo il prevalente orientamento,
i libretti al portatore sono veri e propri titoli di credito (che
come tali "incorporano" il credito), mentre i libretti nominativi
pagabili al portatore sono semplici documenti di legittimazione e a
maggior ragione lo sono i titoli nominativi (vedi sent. n. 2467-70;
241-61).
Ora, quale che fosse la natura del libretto in questione, e' certo
che il testatore, come ritenuto dalla Corte, aveva utilizzato il
documento, indicandone l'ubicazione, per determinare l'oggetto del
legato.
Conseguentemente l'inesistenza del libretto nel luogo indicato
"spezzava" il rapporto tra il luogo e l'efficacia del legato, assunto
dal testatore come criterio di validita' della disposizione a titolo
particolare.
Nella specie al momento della morte il libretto non esisteva piu'
nel luogo indicato dal disponente o, se anche esisteva materialmente,
era privo di qualsiasi efficacia, posto che il credito verso la banca
era gia' stato estinto.
Questo particolare dimostra la rilevanza dell'asportazione della
"cosa" dal luogo indicato dal testatore anche per chi (come Cass. 18
dicembre 1952 n. 3231) richiede che la rimozione sia volontaria e non
causale o coatta, non potendosi dubitare, come ritenuto dal giudice
del merito, per l'efficacia decisiva, ex se', di un dato
comportamento del testatore, che la volonta' di utilizzare il
libretto - asportandolo dal luogo di sua ordinaria custodia -
significasse volonta' di privare il legato di ogni sua efficacia
(questo, ripetesi, anche se ci si attenga alla teoria volontaristica,
laddove se si ritenga, secondo l'orientamento che appare prevalente,
che il legato previsto dall'articolo 655 e' un legato per relationem
dove il luogo funziona come unico modo di riferimento obiettivo per
l'individuazione dell'oggetto della disposizione, prescindendo da
ogni ricerca interpretativa della volonta' del testatore in ordine a
eventuali asportazioni, questo aspetto sarebbe irrilevante).
Quanto detto e' sufficiente per dimostrare l'infondatezza del
primo motivo.
Il secondo motivo si risolve in una petizione di principio volendo
trarre argomenti, per dimostrare la tesi della ricorrente, dal
principio dell'automaticita' dell'acquisto del legato e del
corrispondente obbligo dell'erede di darvi esecuzione, mentre per
poter ritenere applicabili questi, esattissimi, principi, bisogna
prima dimostrare la validita' ed efficacia della disposizione
testamentaria contenente il legato.
Il ricorso va dunque integralmente rigettato.
Ravvisa tuttavia la Corte l'esistenza di giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Roma, 6 ottobre 1989.
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
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