Art. 659 Legato a favore del creditore
Se il testatore, senza fare menzione del debito (c.c.2735), fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Testo della Massima
Ai fini della configurabilita', alla stregua di una lettura a
contrario dell'art. 659 Cod. Civ., del legato di debito, fatto cioe'
al creditore dal testatore ad estinzione totale o parziale di un
proprio debito, e' sufficiente la menzione implicita di tale debito,
cioe' la sussistenza dell'intento del testatore, desumibile
dall'interpretazione delle espressioni adoperate, di adempiere con
il legato la propria obbligazione, ancorche' il testatore medesimo
non abbia piena conoscenza del valore del suo debito e del legato,
attenendo tale comparazione al momento della verifica della avvenuta
estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione del de cuius, il
cui importo, ove relativo a prestazioni di lavoro subordinato (nella
specie, domestico), deve essere determinato tenendo conto, ai sensi
dell'art. 429, terzo comma, Cod. Proc. Civ., anche della
svalutazione monetaria verificatasi dalla data di maturazione dei
singoli crediti di lavoro fino al momento dell'acquisto del legato,
coincidente con quello della morte del testatore. ( v.2306/85, mass
n.440187; ( v. 1590/80, mass n.495165).*
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