Art. 630 Disposizioni a favore dei poveri
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l`uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s`intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all`ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l`uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l`incarico
Sentenza n. 11844 del 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE ....., in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore ....., elettivamente domiciliato in ROMA ......3, e/o l'avv. ....., difeso dall'avvocato BRUNO CARBONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
......;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/0187 proposto da:
......, elettivamente domiciliata in ROMA ,,,,B1, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO ZINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE ......, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore ......., elettivamente domiciliato in ROMA ....3, e/o avv. Petrella, difeso dall'avvocato BRUNO CARBONI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 238/00 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 27/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
Preliminarmente, la Corte dispone la riunione dei due ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato ZINI Adolfo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, rigetto del 1^ motivo del ricorso incidentale, assorbito il 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 26/27 aprile 1990 ......conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, il Comune di ....., in persona del sindaco in carica, per sentir dichiarare di proprietà di essa attrice il fondo rustico di ettari cinque circa con casa colonica, terreno seminativo e oliveto, sito in contrada ........ Deduceva la ......:
- che con testamento olografo del 4.11.1947 il genitore ......l'aveva istituita erede universale, disponendo, tra l'altro, a titolo di legato, del fondo rustico in discorso "a favore dell'infanzia bisognosa di .............a condizione che venisse affidata alla figlia l'amministrazione del fondo o del capitale che si ricavasse dalla vendita di esso";
- che in data 23.2.1966 il Comune di ......e l'E.C.A. le avevano notificato un atto di diffida ad adempiere le disposizioni testamentarie ed in particolare ad immettere nel possesso del bene legato l'infanzia abbisognevole del Comune medesimo e per essa i citati enti, oltre che a rendere il conto dei profitti dall'apertura della successione alla effettiva immissione dei legatari nel possesso del bene;
- che essa attrice aveva risposto con una controdiffida, affermando il suo esclusivo diritto di proprietà sul fondo "de quo";
- che non avendo approdato ad alcunché i successivi contatti tra le parti, essendo decorsi oltre venti anni dalla controdiffida e persistendo una situazione d'incertezza, essa Di Fermo si era rivolta all'A.G. per ottenere una sentenza dichiarativa del proprio diritto di proprietà.
Costituitosi in giudizio il convenuto instava per il rigetto della domanda avversaria ed in via riconvenzionale affinché venisse riconosciuta proprietaria del fondo in discorso l'Amministrazione Comunale, con la condanna dell'attrice al rendiconto della propria gestione, con interessi e rivalutazione quantomeno relativamente all'ultimo decennio.
Con sentenza del 14 dicembre 1995 il Tribunale accoglieva la domanda attorea autorizzando il Conservatore dei registri immobiliari alla trascrizione della sentenza, rigettava la riconvenzionale e condannava il Comune alla rifusione delle spese del giudizio. Proposto gravame, principale, dal Comune e, incidentale condizionato dalla ........, la Corte d'appello de ....., con sentenza del 27 giugno 2000, rigettava l'impugnazione principale ritenendo superfluo l'esame di quella incidentale e compensava tra le parti le maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di .......sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso illustrato da memoria .....la quale ha a sua volta proposto ricorso incidentale, in parte condizionato, affidato a due censure, resistito dal ricorrente principale con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc).
Deve quindi essere esaminato innanzi tutto il motivo di ricorso incidentale condizionato, in adesione all'orientamento interpretativo secondo cui il ricorso incidentale con il quale la parte interamente vittoriosa proponga una questione pregiudiziale dev'essere esaminato e deciso in via prioritaria proprio per il suo carattere pregiudiziale, a prescindere da qualsiasi delibazione della fondatezza del ricorso principale, in quanto l'interesse all'impugnazione incidentale e la sua ammissibilità derivano dalla mera proposizione del ricorso principale e non anche dalla sua eventuale fondatezza (vedi Cass. S.U. sent. n. 212/2001 ed altresì, tra le tante, Cass. Sez. 1^ n. 1730/2001 en. 2922/2001, Sez 3^ n. 5165/2001).
Ciò chiarito con tale motivo viene dedotta la nullità dell'atto di appello, l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc, non essendosi la Corte aquilana pronunciata su tale eccezione proposta dalla Di Fermo in sede di gravame di merito.
La doglianza è infondata.
Ha affermato il giudice d'appello, nella prima proposizione della parte motiva della sua pronunzia, che sostanzialmente, il Comune appellante censurava come errata l'impugnata sentenza, deducendo, con il gravame valido, in quanto consentiva di individuare chiaramente le doglianze addotte, che la disposizione testamentaria "de qua" a favore dell'infanzia abbisognevole, fosse da ricomprendere nella più generica disposizione a favore dei poveri prevista dall'art. 630 del codice civile.
Ebbene, avendo il giudice drappello, con tale proposizione, ritenuto valido il gravame di merito reputando che esso consentisse di individuare chiaramente le addotte doglianze, è da escludere che nel caso di specie possa parlarsi di omessa pronunzia, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato sancito dall'art. 112 cpc.
Passando ora al ricorso principale, con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 630 comma 1 del codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Rileva il ricorrente che erroneamente il giudice d'appello, conformemente alla statuizione del primo giudice, abbia escluso la possibilità di ricomprendere la categoria "dell'infanzia abbisognevole" nella dicitura "disposizioni a favore dei poveri" di cui alla rubrica del richiamato articolo.
Poiché, infatti, la stessa lettera della norma considera al primo comma unitariamente "le disposizioni a favore dei poveri" e le "altre simili" è del tutto evidente, ad avviso del Comune, come l'espressione "infanzia abbisognevole" di cui alla scheda testamentaria in discorso sia senza alcun dubbio da ritenersi ricompresa nel ventaglio delle ipotesi riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 630 cc.
Inoltre, la specificazione contenuta nella disposizione testamentaria laddove si legge "infanzia abbisognevole del Comune di ....." consente, ad avviso del ricorrente, di individuare in quest'ultimo ente il destinatario della disposizione. Ciò nell'ottica di un "iter" argomentativo secondo cui la determinazione del chiamato operata dal primo comma dell'art. 630 cc rappresenta il mezzo tecnico con il quale l'ordinamento assicura l'efficacia di una disposizione finalizzata a scopi di carattere benefico, individuando il soggetto destinatario dei beni vincolati dal testatore alla realizzazione dello scopo assistenziale, così evitandosi che disposizioni per loro natura caratterizzate da un elemento di indeterminatezza possano ricadere nella previsione di nullità di cui all'art. 628 cc.
Lamenta altresì che nel breve volgere di poche righe e al di là dei vizi di errata interpretazione già evidenziati, la Corte territoriale abbia supportato le pur scarne considerazioni in diritto con un illogico riferimento all'ipotetico dato di fatto in base al quale l'infanzia abbisognevole potrebbe anche non esistere nel Comune di Loreto Aprutino.
È fondato.
Nel disattendere il gravame di merito proposto dall'appellante Comune avverso la decisione di prime cure, ha ritenuto la Corte aquilana incensurabile la statuizione di primo grado dal momento che correttamente la disposizione testamentaria in discorso, a favore di una categoria specifica quale "l'infanzia abbisognevole", non poteva ritenersi ricompresa nel disposto di cui all'art. 630 cc che, disciplinando le disposizioni a favore dei poveri, contemplati in modo generico, fissava anche i criteri per la determinabilità del beneficiario, ciò che non era possibile con riferimento alla disposizione testamentaria oggetto di causa, ignorandosi qual fosse "l'infanzia abbisognevole di ....", che avrebbe potuto anche non esistere. Il testatore, infatti, nel redigere la sua disposizione, aveva genericamente indicato l'uso, ma non il beneficiario, ne' concorrevano, ad avviso del giudice d'appello, elementi utili per ben comprendere che cosa il testatore intendesse per infanzia abbisognevole.
Ebbene, così opinando, non par proprio al Collegio che la Corte territoriale e con essa il primo giudice, abbiano vagliato la fattispecie sottoposta al loro esame alla luce di una corretta interpretazione della norma di cui all'art. 630 del codice civile. Secondo autorevole dottrina, qui condivisa in quanto rispondente oltre che alla lettera, allo spirito della norma in discorso, le disposizioni generiche a favore dei poveri di cui al comma 1^ del richiamato art. 630 risultano delimitate sulla base di un duplice criterio.
In primo luogo, deve trattarsi di disposizioni indirizzate, indipendentemente dalle espressioni adoperate dal testatore, a persone bisognose.
Il riferimento ai poveri, quali destinatari della disposizione, risultante dalla scheda testamentaria, non rappresenta, pertanto, un necessario elemento di individuazione della fattispecie, ma rileva solo come uno dei mezzi indicativi dei possibili destinatari della disposizione medesima.
Si comprende, quindi, in conformità del resto a quanto ammesso dalla stessa norma che accanto alla categoria dei "poveri" ne contempla "altre simili", come, oltre ai poveri, possano essere nella scheda indicate altre categorie di persone bisognose: quali gli ex-detenuti, le vittime di delitti o di calamità naturali, l'infanzia abbandonata etc..., elencazione, questa, puramente esemplificativa e non escludente, pertanto, che siano considerate come assistenziali o benefiche anche attività indirizzate a favore di soggetti in largo senso bisognose.
L'ulteriore criterio di individuazione della fattispecie prevista dal comma 1^ dell'art. 630 è di carattere negativo in quanto ha riguardo all'indeterminabilità del destinatario delle disposizioni che, pertanto, risultano come dice la stessa norma "espresse genericamente".
E proprio in conseguenza di tale indeterminabilità la norma stessa prevede che le disposizioni in questione si intendono fatte " in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte" e che "i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza" (da intendersi poi sostituito dal Comune in virtù delle innovazioni introdotte dall'art. 25 del DPR 616/77). Il riferimento legislativo ai poveri del luogo dell'ultimo domicilio del testatore non vale ad attribuire a tali soggetti la qualità di chiamati alla successione (attesa la genericità ed indeterminatezza dei pretesi chiamati) bensì solo ad individuare il soggetto titolare della vocazione. Soggetto che, appunto, è il Comune del luogo dell'ultimo domicilio del testatore. Per cui la lettura più corretta della norma sembra quella che, in relazione alla fattispecie configurata dall'art. 630 comma 1^, fa riferimento ad una chiamata del Comune nella sua qualità di ente istituzionalmente destinato allo svolgimento dell'attività assistenziale. Alla stregua delle svolte considerazioni la Corte aquilana avrebbe dovuto porsi il problema se una più corretta interpretazione della norma in esame secondo i richiamati principi avrebbe consentito di includere l'espressione "infanzia abbisogevole" di cui alla scheda testamentaria in discorso, nel ventaglio delle ipotesi riconducibili alla fattispecie prevista dal più volte richiamato art. 630 primo comma del codice civile.
E ciò tenuto anche conto:
della circostanza che nel caso in discussione la specificazione contenuta in quella disposizione di "infanzia abbisognevole del Comune di ...." consentiva di individuare in quest'ultimo ente il destinatario della disposizione medesima; della necessaria applicazione di quella norma ermeneutica che mira alla conservazione del negozio giuridico, nella specie il testamento, dovendosi in ultima analisi preferire un'interpretazione che consenta un effetto concreto, conforme alla volontà del testatore, ad una che non sia suscettibile di esecuzione;
della illogicità di un ragionamento che escluda la riconducibilità della fattispecie in esame a quella di cui alla più volte richiamata norma del codice civile per la possibilità che possa anche non esistere in Loreto Aprutino una "infanzia abbisogevole", posto che, come opportunamente rilevato dal ricorrente, in via ipotetica anche "i poveri" potrebbero, in effetti, non esistere in una determinata zona, con conseguente nullità di qualunque disposizione che avesse come destinatari tali categorie di soggetti non puntualmente identificabili.
La gravata sentenza va pertanto sul punto cassata, con rinvio della causa per nuovo esame a giudice di pari grado, che si designa nella Corte d'appello di Campobasso, la quale si uniformerà ai suindicati principi, mentre restano assorbiti gli altri due motivi del ricorso incidentale concernenti il carico della spese processuali delle pregresse fasi e la problematica della dedotta usucapione il cui esame era stato ritenuto superfluo dal giudice di secondo grado. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta il 1^ motivo di ricorso incidentale condizionato, dichiara assorbiti gli altri due motivi dello stesso ricorso, cassa, in relazione al ricorso accolto, l'impugnata decisione e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d'appello di Roma di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003
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