Art. 604 Testamento segreto
Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell`atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Sentenza n. 2138 del 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
........elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO DÈ CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato DI PORTO ANDREA, che lo difende unitamente all'avvocato GAITO ALFREDO, giusta delega in atti;testamento segreto
- ricorrente -testamento segreto
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CODAPPELLO ROMA; PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSA;testamento segreto
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 4/3/1999, depositata il 09/03/99; RG.1/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/11/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO; testamento segreto
udito l'Avvocato ANDREA DI PORTO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, confermate in Camera di Consiglio del Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso, si riporta alle conclusioni scritte che sono di rigetto del ricorso.testamento segreto
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.11.1998, testamento segreto destituiva dall'ufficio il notaio ....ritenendolo responsabile di illeciti disciplinari per aver, in concorso con altri, falsificato un testamento di ...., per aver formato il falso verbale di pubblicazione di detto testamento, nonché per due reati di truffa.testamento segreto La Corte di appello di Roma, con sentenza del 9.3.1999, in riforma dell'appellata sentenza, riteneva il ..... colpevole della violazione di cui all'art. 28, n. l.,l. n. 89/1913 e disponeva la sospensione dello stesso dall'ufficio di notaio per anni uno. testamento segreto Riteneva la corte di appello che agli atti vi erano copie di due testamenti di ....e copie di due verbali di pubblicazione datati 4.8.1995.testamento segreto
In un primo testamento la de cuius lasciava a ....un appartamento; con il secondo testamento lasciava anche "quant'altro di sua proprietà".testamento segreto
Riteneva la corte che, poiché il procedimento penale per i reati di truffa e falso a carico del ....si era concluso con sentenza di applicazione concordata della pena di due anni di reclusione e poiché detta sentenza non costituiva sentenza di condanna, il p.m. non poteva esercitare l'azione disciplinare ex art. 142 l. not.testamento segreto . In ogni caso riteneva la corte che non poteva affermarsi in maniera tranquillante la falsità del secondo testamento ne' che il .... avesse formato o concorso a formare il falso testamento.testamento segreto Riteneva la corte territoriale che era rimasto accertato, perché ammesso dallo stesso ...., che il verbale di pubblicazione da lui redatto il 4.8.1995 era stato utilizzato dallo stesso successivamente per pubblicare anche il secondo testamento mediante l'apposizione della postilla testamento segreto dattiloscritta per adeguarlo al testo del secondo testamento che recava, appunto, l'aggiunta circa la disposizione dei beni ("...e quant'altro di mia proprietà....").testamento segreto
Secondo la corte ciò integrava alterazione di un atto pubblico redatto in precedenza.testamento segreto Detta falsificazione del verbale, dal punto di vista disciplinare, costituiva un atto espressamente proibito dalla legge penale (art. 476 c.p.) e pertanto integrava la fattispecie di cui all'art. 28, n. 1, l. not., e non quella di cui all'art. 53 stessa legge, che si riferiva solo alle alterazione consumate nel corso della redazione dell'atto e non successivamente.testamento segreto La corte riteneva di non poter concedere all'incolpato le attenuanti di cui all'art. 144 l. not., attesa la gravità del fatto. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il ..., che ha presentato anche memoria.
Motivi della decisione testamento segreto
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione dell'illecito disciplinare, avanzata dal ricorrente, per essere stata lo stesso consumato in data 5 agosto 1995.testamento segreto Ritiene il ricorrente che nella fattispecie non opera la sospensione della prescrizione, giusta la sentenza della Corte Costituzionale n. 40, per effetto della pendenza del processo penale, in quanto questa sussisterebbe solo nel caso in cui, iniziata l'azione disciplinare e pendente il testamento segreto processo penale, sia necessario attendere le risultanze penali per proseguire nell'azione disciplinare, mentre nella fattispecie il procedimento disciplinare era iniziato dopo il procedimento penale. Ritiene inoltre, il ricorrente che nella fattispecie non vi sarebbe neppure stato un vero processo penale, essendosi lo stesso concluso con sentenza di testamento segreto patteggiamento.testamento segreto
2. 1. Osserva preliminarmente questa Corte che a norma dell'art. 146, I c., l. not. n. 89/1913, l'azione disciplinare contro i notai si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, "ancorché vi siano stati atti di procedura".testamento segreto
La Corte Costituzionale con sentenza 2.2.1990, n. 40 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 146 "nella parte in cui non prevede che l'azione testamento segreto disciplinare rimanga sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza quando per il fatto illecito sia promosso processo penale".testamento segreto
Ne consegue, anzitutto e giusti i principi generali in tema di prescrizione, che la sospensione dell'azione disciplinare comporta la sospensione del decorso del relativo termine prescrizionale e che il dies a quo di detto termine è correlato dalla norma alla data in cui l'infrazione è commessa e non alla data in cui è iniziata l'azione disciplinare, per cui è irrilevante, ai fini della prescrizione, che detta azione disciplinare concorra con l'esercizio dell'azione penale, ovvero che venga instaurata precedentemente o successivamente.testamento segreto
2.2. Inoltre, contrariamente all'assunto del ricorrente, giusta la lettera della legge, quale risulta a seguito testamento segreto della sentenza additiva della Corte Costituzionale, ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva la sola pendenza del processo penale, essendo invece irrilevante che l'azione disciplinare, eventualmente iniziata, sia stata sospesa (o avrebbe dovuto essere sospesa) per attendere le risultanze del processo penale.testamento segreto
In altri termini erra il ricorrente nel ritenere che in tanto sussiste la sospensione del decorso del termine prescrizionale in quanto sussista (o avrebbe dovuto sussistere) una sospensione del procedimento disciplinare in attesa della decisione in sede penale.testamento segreto Infatti, così come è costruita la norma in questione, non sussiste l'equazione tra sospensione della prescrizione e sospensione del procedimento disciplinare, poiché la prima si verifica per il solo fatto che sia stato promosso il processo penale.testamento segreto
2.3. Va altresì rilevato che detta sospensione non inizia con il solo fatto che sia iniziato un "procedimento penale", nel quale rientrano anche le indagini testamento segreto preliminari, essendo necessario che sia iniziato un "processo penale", che, a norma dell'art. 405 , 1^ C., c.p.p., coincide con l'inizio dell'azione penale che il p.m. effettua, formulando l'imputazione nei casi di testamento segreto applicazione della pena su richiesta delle parti, giudizio direttissimo, giudizio immediato, procedimento per decreto, ovvero richiesta di rinvio a giudizio.testamento segreto
Sennonché la sospensione della prescrizione non cessa per il solo fatto che sia stata emessa una prima sentenza (sia essa anche di "patteggiamento"), ma, come previsto dalla lettera della legge (adeguata dalla sentenza della Corte Costituzionale), solo con il passaggio in giudicato di detta sentenza, per cui il termine prescrizionale rimane sospeso anche durante la fase di impugnazione di detta sentenza.testamento segreto
Ne consegue che l'eccezione sollevata dal ricorrente va rigettata. 3. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, 53, 137 e 138 l. n. 89/1913, sostenendo che nella specie non è ravvisabile la violazione dell'art. 28 l. not. non avendo ne' ricevuto ne' rogato un atto espressamente testamento segreto vietato dalla legge, bensì dell'art. 53 l. not., avendo utilizzato successivamente alla redazione dell'atto, dopo la chiusura e la sottoscrizione, lo spazio bianco non interlineato dal verbale di pubblicazione del primo testamento olografo, al fine di inserire una postilla, con la conseguente applicazione dell'art. 137 l. not..testamento segreto
Ritiene il ricorrente che la fattispecie di cui all'art. 28, n. 1 l. not., si riferisca solo agli atti rogati dal notaio, in cui egli concorra, raccogliendo la volontà delle parti, alla formazione dell'atto determinandone la validità giuridica.testamento segreto
Lì dove, invece, il notaio si limita a ricevere materialmente atti già redatti, per il deposito o la pubblicazione, come nel caso di testamento olografo, a parere del ricorrente non può sussistere la violazione dell'art. 28 cit., poiché l'atto notarile si sostanzia nella sola verbalizzazione del deposito o della testamento segreto pubblicazione, che nessun elemento aggiunge all'atto ricevuto.testamento segreto
Secondo il ricorrente in questo caso il comportamento del notaio, che alteri detto verbale, integra la fattispecie di cui all'art. 53, che espressamente sanziona le alterazioni.testamento segreto
4.1. Il motivo è infondato e va disatteso.testamento segreto
L'art. 28 n. 1, l. not., prevede che il notaio non può ricevere atti se sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico.testamento segreto
È esatto che la ricezione dell'atto si concreta nella redazione dell'atto stesso, ex art. 1 l.not. ed art. 67 r.d. n. 1326/1914, ed è altresì esatto che la testamento segreto pubblicazione del testamento olografo o segreto è atto estraneo al testamento, che nulla aggiunge all'invalidità o validità dello stesso.testamento segreto
Ciò che non può essere condiviso nell'assunto del ricorrente è la ritenuta limitazione di responsabilità disciplinare, prevista dall'art. 28 n.1 l. not. solo ad alcuni tipi di atti redatti dal notaio (quelli alla cui formazione egli concorra con le parti), con esclusione di altri.testamento segreto
Infatti certamente il testamento olografo o segreto (che è atto del testatore) è cosa ben distinta dalla testamento segreto pubblicazione dello stesso, che è atto del notaio;testamento segreto ma anche quest'ultima si substanzia non in una semplice attività materiale, ma in un vero è proprio atto pubblico. Infatti la pubblicazione, a norma dell'art. 620 c.c.,testamento segreto avviene ad opera del notaio, in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura se è stato presentato chiuso.testamento segreto Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Si tratta, quindi, di un vero e proprio atto pubblico che il notaio redige.testamento segreto
4.2. Con la sottoscrizione del notaio l'atto è definitivamente perfezionato e concluso, per cui l'inserimento di una postilla su un atto pubblico già redatto e concluso anche con le sottoscrizioni, integra un reato di falso (Cass. pen. 19.5.1987, Salerno).testamento segreto Poiché è ritenuto pacifico in punto di fatto (ammesso dallo stesso ricorrente) che il verbale redatto dal .... il 4 agosto 1995 era stato successivamente utilizzato dallo stesso per pubblicare anche il secondo testamento mediante l'apposizione della postilla dattiloscritta per adeguarlo al testo del secondo testamento (che si riferiva a tutte le proprietà della de cuius), correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il ...., attraverso questa operazione, ha redatto un falso verbale e, quindi, ha redatto un atto espressamente vietato dalla legge.testamento segreto
5. Non può essere condiviso l'assunto del ricorrente, secondo cui detta alterazione integrerebbe la fattispecie disciplinare di cui all'art. 53 l. not..testamento segreto
All'uopo va rilevato che l'art 53 cit. detta le modalità di redazione degli atti notarili, stabilendo che essi non debbono contenere alterazioni e che le aggiunte o le variazioni, che le parti volessero fare dopo le testamento segretosottoscrizioni, ma prima che il notaio abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.testamento segreto
Ne consegue che il precetto contenuto in detta norma si riferisce esclusivamente alla fase testamento segreto di redazione dell'atto notarile, per cui le alterazioni sanzionate sono solo quelle apportate nel momento di formazione dell'atto, senza le modalità suddette.testamento segreto
Con la sua sottoscrizione il notaio perfeziona l'atto, che esce definitivamente dalle possibilità redazionali testamento segreto dell'organo rogante, per cui le alterazioni successivamente ed eventualmente dallo stesso apportate all'atto sfuggono alla fattispecie prevista dall'art. 53 cit..testamento segreto
6. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 144 l.n. e dell'art. 16 r.d.l. 27 maggio 1923, nonché vizio di motivazione relativamente alla mancata concessione delle attenuanti.testamento segreto
Ritiene il ricorrente che la scarna motivazione, oltre che carente di presupposti, non consente di chiarire se la corte di appello abbia tenuto conto e fatta applicazione delle norme specifiche di cui all'art. 144 l.n. e testamento segreto dell'art. 16 r.d.l. n. 1324/ 1923, ne' il percorso logico che ha condotto la corte alla sua decisione.testamento segreto Contrariamente a quanto ritenuto dal P.G., la censura sul vizio motivazionale non investe anche l'entità della pena, come emerge con tutta chiarezza dal "titoletto" del motivo, ma solo la non concessione delle attenuanti; infatti, anche se nel corso del motivo si fa pure riferimento al punto che nella fattispecie è stato applicato il massimo della sanzione, le doglianze esposte attengono solo al diniego delle attenuanti.testamento segreto
7.1. Il motivo è infondato e va rigettato.testamento segreto
Osserva questa Corte che, pur risultando la legge notarile anteriore all'introduzione nel nostro ordinamento della norma di cui all'art. 62 bis c.p., la disposizione di cui all'art. 144 l. n. 89/1913, può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale, con riferimento a circostanze "innominate" tale da attenuare la gravità dell'addebito in relazione alla sanzione da applicare, integrando la disposizione di cui al cit. art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta "in bonam partem", dotata di propria autonomia concettuale e giuridica, ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali da corrispondere, di fatto, alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale,testamento segreto senza che tale procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica.testamento segreto
Sennonché nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione (Cass. 18.5.1994, n. 4866). testamento segreto Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo testamento segreto sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (egualmente è stato statuito in sede penale in tema di diniego delle attenuanti generiche: Cass. pen. 31.3.1994, Spallina).testamento segreto
Pertanto adempie all'obbligo della motivazione per il diniego della concessione delle attenuanti, il giudice che si richiami alla particolare gravità del fatto, svalutando implicitamente il significato dell'incensuratezza testamento segreto dell'incolpato e della sua confessione (in tema di attenuanti ex art. 62 bis c.p.: Cass. 4.10.1988, D'Amico).testamento segreto
7.2. Va, inoltre, osservato in tema di vizio motivazionale delle sentenze relative a responsabilità disciplinare dei notai che, poiché l'art. 156 l. 2 febbraio 1913 n. 89 prevede il ricorso per Cassazione avverso le sentenze disciplinari della corte di appello nei confronti del notaio solo per incompetenza e violazione (o falsa applicazione) di legge, il vizio di motivazione è deducibile, a norma dell'art. 111 Cost.,testamento segreto solo in ipotesi di mancanza di motivazione o di cosiddetta motivazione apparente, cioè motivazione non idonea a rivelare la ratio decidendi (Cass. S.U. 23.12.1996, n. 1148, in merito alla ricorribilità ex art. 111 cost.) ovvero in caso di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente testamento segreto incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto alle risultanze probatorie (Cass. S.U. 16.2.1992, n. 5888).testamento segreto
7.3. Nella fattispecie, pertanto la sentenza impugnata è adeguatamente motivata sul punto del diniego delle attenuanti richieste, avendo la stessa motivato tale decisione con riferimento alla "gravità del fatto, che lede profondamente l'interesse alla pubblica fede degli atti che il notaio è istituzionalmente chiamato a garantire.testamento segreto
8.1. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 c.p. e dell'art. 138 l.n. nonché il vizio di omessa motivazione sul punto decisivo della controversia,testamento segreto poiché la corte di appello avrebbe del tutto omesso di considerare, nel calcolo della sanzione inflitta della sospensione dall'ufficio di esso notaio per un anno, il periodo presofferto di interdizione già subito per due mesi, nel corso dell'anno 1997, quale misura cautelare disposta dal giudice penale.testamento segreto
Sostiene il ricorrente che per il principio generale della fungibilità della pena (art. 137 c.p.) e per un principio di civiltà giuridica, l'interdizione già sofferta in sede penale deve essere detratta dalla sanzione inflitta, come misura cautelare presofferta.testamento segreto
8.2. Rileva questa Corte che oggetto del giudizio disciplinare è esclusivamente l'accertamento dell'eventuale responsabilità dell'incolpato e l'irrogazione della sanzione competente. testamento segreto Le questioni relative, invece, all'eventuale detrazione della sanzione già scontata in sede cautelare, attenendo non alla determinazione ed irrogazione della sanzione, ma all'esecuzione della stessa, vanno proposte ed esaminate appunto in sede di esecuzione. Il ricorso va pertanto rigettato.testamento segreto
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.testamento segreto
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2000
Testo della Massima
Il testamento olografo o segreto, che e' atto del testatore, e' cosa
distinta dalla pubblicazione dello stesso, che e' atto del notaio,
consistente non in una semplice attivita' materiale ma in un vero e
proprio atto pubblico. Pertanto, l'apposizione da parte del notaio
di una postilla dattiloscritta al verbale gia' redatto per
pubblicare un testamento olografo e successivamente utilizzato per
pubblicarne un secondo da' luogo ad un'ipotesi di falso verbale e di
atto espressamente vietato dalla legge con conseguente applicazione
dell'art. 28 della legge n. 89 del 1913.
Massima della cassazione
PUR DOVENDOSI AMMETTERE, NEL TESTAMENTO SEGRETO, LA NETTA DISTINZIONE TRA SCRITTO PRIVATO (LA SCHEDA TESTAMENTARIA VERA E PROPRIA) ED ATTO PUBBLICO (VERBALE DI CONSEGNA AL NOTAIO), NON PUO, TUTTAVIA, NON RICONOSCERSI CHE LA DICHIARAZIONE RESA DAL TESTATORE AL NOTAIO, CHE NEL PIEGO E CONTENUTO IL SUO TESTAMENTO, GENERA QUANTO MENO UNA PRESUNZIONE DI CONFORMITA DI QUANTO CONTENUTO NELLA SCHEDA ALLA REALE VOLONTA TESTAMENTARIA DEL DISPONENTE, INTEGRANDO QUELLA DICHIARAZIONE, DA PARTE DELL'AUTORE, UN ATTO DI RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA SCRITTURA, COME DOCUMENTO DESIGNATO A TRAMANDARE LE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTA. SULLA BASE DI DETTA PRESUNZIONE DI AUTENTICITA DEVE AFFERMARSI CHE INCOMBE A COLUI CHE DISCONOSCE IL TESTAMENTO SEGRETO L'ONERE DI AVANZARE, DOPO AVER CREATO CON L'IMPUGNATIVA UNO STATO DI DUBBIEZZA SUL VALORE DELLA SCHEDA TESTAMENTARIA CONSERVATA DAL NOTAIO, LA RICHIESTA DI VERIFICAZIONE DELLA SCRITTURA, ONDE GENERARE UNA DEFINITIVA SITUAZIONE DI CERTEZZA PROBATORIA IN ORDINE ALLA GENUINITA O MENO DELLE DISPOSIZIONI DI ULTIMA VOLONTA, E CIO AL PRECISO FINE DI VINCERE LA PRESUNZIONE DI AUTENTICITA CHE SUSSISTE LA SCHEDA ED IL CONSEGUENTE STATO DI POZIORITA CHE PRESIDIA COLUI CHE INTENDE AVVALERSENE
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