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Testamento olografo

Art. 602 Testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (c.c.684).
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l`indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (c.c.591), della priorità di data tra più testamenti (c.c.682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (c.c.651, 656, 657).


Sentenza n. 11703 del 2001

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
.....,su testamento olografo elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato VAGNONI FEDERICO, che la difende unitamente all'avvocato VILLANI GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -testamento olografo
controtestamento olografo
......, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POSTUMIA 3, presso lo studio dell'Avvocato DI PASQUALE LUCIANO che lo difende unitamente all'Avvocato BIANCHI SERGIO, giusta delega in atti;testamento olografo
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 15/01/99;testamento olografo
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;testamento olografo
udito l'Avvocato Giorgio VILLANI, difensore della ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Sergio BIANCHI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;testamento olografo
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO testamento olografo
.........., con atto di citazione notificato il 29 settembre 1993, convenne .....innanzi al Tribunale di ...... per sentir dichiarare nullo od annullare perché privo di data, il testamento olografo col quale sua sorella ...., deceduta il ....., aveva nominato suo erede universale il marito ....., e, conseguentemente, accertare la qualità di erede legittima, nella misura di un terzo, di essa attrice, con condanna del convenuto a renderle il relativo controvalore.testamento olografo
Addusse l'attrice che la c.d. scheda olografa era, in realtà, composta da due documenti, costituiti da un cartoncino bianco, scritto e sottoscritto dalla testatrice, contenente le disposizioni di ultima volontà della stessa, e da una busta, contenente il cartoncino, sulla quale era apposta la data.testamento olografo
Il convenuto si costituì in giudizio per resistere alla domanda, chiedendone il rigetto.testamento olografo
L'adito tribunale respinse la domanda ed il gravame proposto dalla ...... avverso la sua decisione è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza resa in data 15 gennaio 1999. Il giudice d'appello, premesso il condiviso orientamento giurisprudenziale che ritiene valido il testamento olografo composto da scritti redatti in tempi diversi e su parti o fogli separati,testamento olografo quando tra le varie parti costituenti il documento esista un collegamento materiale, logico e funzionale, rileva che nel caso in esame tale collegamento è dato cogliere tra il cartoncino contenente le disposizioni testamentarie della Trossarelli Rosanna e la busta che lo racchiude, tanto da potersi affermare che la busta non costituisce un mero contenitore del documento testamentario, bensì parte integrante di esso.testamento olografo
Ciò, perché - osserva la corte di merito - sulla busta,testamento olografo che contiene il cartoncino scritto e sottoscritto dalla de cuius e che fu presentata al notaio per la pubblicazione, è apposta, a mò di sigillo, in parte sul corpo della busta ed in parte sul lembo di chiusura della stessa, la firma della testatrice; vi sono, altresì, scritte l'espressione "da aprirsi dopo il mio decesso" e la data completa.testamento olografo
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Trossarelli, affidandosi ad un unico, articolato motivo. Resiste con controricorso il ....testamento olografo
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. testamento olografo
MOTIVI DELLA DECISIONE testamento olografo
Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 602, 605 e 606 cod. proc. civ., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto sussistere, nel caso in esame, l'elemento della data del testamento olografo, essendosi discostata dal costante insegnamento di questa Suprema Corte e della dottrina, secondo cui la data non può essere desunta da elementi estranei al contenuto del testamento olografo.testamento olografo
Premesso che il cartoncino bianco contenente le disposizioni di ultima volontà della de cuius era custodito in una busta sul cui fronte era apposta la firma della testatrice e sul cui retro era scritta la data, la ricorrente ritiene esser chiaro che la busta non poteva testamento olografo essere considerata "scheda testamentaria", bensì solo "il luogo", "lo scrigno" in cui la scheda era racchiusa.testamento olografo
Nè, ad avviso della ricorrente, vale opporre che la busta era "sigillata" sul fronte con la firma della testatrice, perché a prescindere dal rilievo che nella specie non si verte in ipotesi di testamento segreto, per sigillo, a norma dell'art. 605 cod. civ., s'intende un'impronta, di cera o di ceralacca, in modo che il testamento non si possa aprire ne' estrarre senza rottura o alterazione, sicché, non potendo una semplice firma essere considerata idonea a sigillare neppure un testamento segreto, non si poteva ritenere con certezza che la scheda testamentaria testamento olografo non fosse liberamente inseribile e/o estraibile dalla busta. Ugualmente irrilevante, a parere della ricorrente, è il dato costituito dalla scritta "Da aprirsi dopo il mio decesso" apposta sul retro della busta, dal momento che tale espressione non può essere considerata equipollente alla dicitura "Le mie ultime volontà" o "il mio testamento".testamento olografo E, peraltro, impropriamente nella sentenza impugnata vengono richiamate, a conforto della tesi accolta dalla corte di merito, due sentenze (n. 2074/1985 e n. 4329/1979) di questa Suprema Corte, poiché da tali pronunce può dedursi solo la validità di un testamento contenuto in più scritti e che la data può essere apposta in uno degli scritti, a condizione, però, che ciascuno di tali scritti costituisca una scheda testamentaria; nel caso in esame, invece, la data non risulta apposta sulla scheda testamentaria, bensì solo sulla busta, costituente, come già rilevato, un mero contenitore.testamento olografo
La censura non può essere condivisa.testamento olografo
Erroneamente la ricorrente addebita al giudice d'appello di essersi discostato dal costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui, "trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell'atto, deve escludersi che la data del testamento possa ricavarsi aliunde, da elementi estrinseci all'atto" (sent. n. 6682 del 1988; conformi: sent. n. 1323 del 1965; sent. n. 2320 del 1956), perché tale principio trova condivisione nell'impugnata sentenza, il cui nucleo centrale, decisivo per la soluzione della controversia, è dato, invece, dal ritenere la busta intimamente collegata, in virtù di un nesso materiale, logico e funzionale, al cartoncino contenente le disposizioni di ultima volontà della de cuius, sì da perdere la funzione di contenitore, per divenire un tutt'uno col cartoncino e parte, anch'essa, della scheda testamentaria.
La correttezza di tale soluzione passa per l'accettazione dell'orientamento giurisprudenziale che esattamente ritiene valido il testamento olografo redatto su più fogli separati, a condizione che "tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale" (Cass., n. 4329 del 1979; Cass., n. 2074 del 1985).
Condividendosi tale principio, la cui esattezza non viene posta in dubbio dalla ricorrente, le residue censure che si muovono alla decisione impugnata si rivelano inammissibili, perché volte a sindacare nel merito la valutazione che la Corte d'Appello dà degli elementi di fatto - l'espressione "Da aprirsi dopo il mio decesso" e la firma apposta tra il lembo ed il corpo della busta - sulla base dei quali perviene a ritenere il suddetto intimo collegamento tra la busta ed il cartoncino.
Per vero, l'esame che di tale parte della motivazione fa la ricorrente non evidenzia vizi logici, sostanziandosi nella rappresentazione di una diversa valutazione di detti elementi di fatto, in particolare dell'espressione "Da aprirsi dopo il mio decesso".
Quanto, poi, alla denunciata violazione dell'art. 605 cod. civ., è agevole osservare che la valorizzazione del sito e del modo di apposizione della firma sulla busta ("a mò di sigillo") è compiuta dal giudice d'appello, non già al fine di dimostrare una formale sigillatura della scheda, così come prevista per il testamento segreto dalla norma che si assume violata, bensì solo al fine di dimostrare il ritenuto collegamento tra busta e cartoncino, desumibile anche dalla esaminata espressione.testamento olografo
Dalla correttezza giuridica del ragionamento seguito per pervenire all'affermazione della sostanziale unitarietà dei due elementi componenti la scheda testamentaria discende, come ineludibile corollario, che non merita censure l'avere ritenuto validamente apposta sul retro della busta la data di redazione del testamento;testamento olografo
il che, peraltro, costituisce puntuale applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui la data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda (Cass., n. 6641 del 1987;testamento olografo
Cass., n. 834 del 1965).testamento olografo
Il ricorso va, dunque, respinto e, secondo l'ordinario criterio, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M.testamento olografo
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessive L. 4.205.800, di cui L. 4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 17 aprile 2001, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile.testamento olografo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 SETTEMBRE 2001



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