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Diniego di autorizzazione all'estumulazione

           
Diniego di autorizzazione all'estumulazione
 
 
 
 
Oggetto della quaestio che ha portato il Consiglio di Stato ad emettere la sentenza n. 6727 è stata una disposizione testamentaria del tutto particolare: “Non portatemi in giro - seppellitemi nel cimitero più vicino”. Il problema posto da siffatta disposizione era, in particolare, quello di stabilire se sia o meno legittimo un eventuale diniego di autorizzazione alla traslazione della salma.
Il Collegio sottolinea, quindi,  che la natura del provvedimento di autorizzazione o diniego alla estumulazione, nei limiti sanciti dalla legge, sia tipicamente discrezionale con l’ulteriore conseguenze che,” nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, il sindaco può anche valutare la volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile.”.
In particolare, il Collegio è del parere che il citato  potere discrezionale trovi conforto, nel suo contenuto “esteso”, nella circostanza che manchino, nel suo atto di ultima volontà,  delle specifiche indicazioni del de cuius circa il luogo di sepoltura.
E’ importante rilevare che con la sentenza de qua il C.d.S. ha disatteso un ormai datato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ove il defunto non abbia specificamente precisato il luogo e le modalità della sua sepoltura, l'electio sepulchri compete in ordine di preferenza al coniuge superstite, ai parenti ed, infine, ai suoi eredi.; sempre secondo l’appena citato orientamento interpretativo dovrebbe, inoltre, ritenersi che il titolare dello jus eligendi sepulchrum possa chiedere l'autorizzazione al trasferimento in altro luogo della salma anche qualora gli altri parenti si oppongano, purché la nuova scelta, validamente motivata, si fondi su gravi ragioni
Deve dirsi, infine, che il precedente orientamento giurisprudenziale, in effetti, trovava giustificazione nella lettera della legge. Ed invero, l’art. 88 cit. dispone espressamente che “il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica”.
 
CONSIGLIO DI STATO
Decisione n. 6727/2005
sul ricorso in appello n. 4667/96, proposto dai sigg.ri GC e RS vedova C,
CONTRO
il Comune di Luogo A (BS), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Brescia 11 marzo 1996, n. 290, che ha respinto il ricorso proposto dagli appellanti avverso il provvedimento del Sindaco di Luogo A in data 3 novembre 1994, n. prot. 5849, concernente diniego di autorizzazione alla traslazione di salma;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
FATTO
Con la decisione in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dai sigg.ri GC e RS vedova C, nipoti di mons. GA, deceduto il 12 dicembre 1992 ad Luogo A e attualmente sepolto in quel cimitero, avverso il diniego del sindaco di Luogo A di estumularne la salma per tumularla nel cimitero di Luogo B. La richiesta era giustificata principalmente dalla loro intenzione di adempiere alla volontà ripetutamente espressa da Mons. A, di essere sepolto accanto alla madre. Nel rispondere alla domanda, proposta dagli appellanti il 5 settembre 1994, di trasferimento del feretro nel cimitero di Luogo B, il Sindaco ha reso noto che l’autorizzazione esulava dalla competenze amministrative comunali in quanto si riferisce a persona ecclesiastica e che la volontà espressa da Mons. A era quella di essere sepolto nel luogo di morte. Il procedimento è stato riaperto a seguito di nuove richieste del consiglio pastorale e del legale dei sigg.ri C. Avverso il nuovo provvedimento, il Tar ha respinto il ricorso con la sentenza in epigrafe, impugnata dai sigg.ri GC e RS. Nel giudizio si è costituto il comune, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per assenza di carattere provvedimentale dell’atto impugnato e ribadisce con ricorso incidentale le eccezioni del primo grado.
DIRITTO
Con atto 3 novembre 1994 il Sindaco di Luogo A ha negato l’autorizzazione alla traslazione della salma di mons. GA dal locale cimitero a quello di Luogo B, richiesta il 1° settembre 1994 dai parenti diretti. Il ricorso avverso il diniego è stato respinto dal Tar di Brescia con la sentenza in epigrafe, oggetto del presente appello.
Vanno anzitutto disattese le eccezioni pregiudiziali d’inammissibilità riproposte dal Comune, per la natura non provvedimentale dell’atto impugnato in primo grado e per il suo carattere confermativo del precedente diniego in data 5 settembre 1994. il rigetto della prima eccezione trova causa nel tenore letterale dell’art. 88, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (di approvazione del regolamento di polizia mortuaria) che demanda al sindaco di autorizzare l’estumulo dei feretri per trasferirli in altra sede, la decisione adottata dal sindaco ha pertanto valenza squisitamente provvedimentale perché assentiva o denegativa della relativa attività. L’infondatezza della seconda è sorretta dalla novità dell’ulteriore diniego, motivato sulla riapertura del procedimento, nel corso del quale sono state esaminata la volontà testamentaria del defunto e le ragioni del Consiglio pastorale parrocchiale, non considerate nel precedente provvedimento, genericamente motivato sull’incompetenza del Comune e su informazioni raccolte circa la volontà del defunto ad essere sepolto nel luogo di morte.
Nel merito, l’appello è infondato.
I primi giudici hanno ritenuto corrette le valutazioni del sindaco di Luogo A, che, in aggiunta ai profili di carattere igienico sanitario contenuti nell’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, riprodotto nell’art. 86 del locale regolamento di polizia mortuaria (del. C.C. n. 6/1983), ha tenuto conto delle espressioni in merito alla sepoltura usate dal de cuius nella sue ultime volontà ed ha denegato la traslazione della salma obliterando le affermazioni dei congiunti circa una presunta volontà del medesimo di essere sepolto accanto alla madre.
Secondo la citata norma regolamentare, il limite alla potestà sindacale di autorizzare l’estumulazione e il trasporto dei feretri va rinvenuto nell’assenso dell’autorità sanitaria sulle cautele da osservare onde evitare pregiudizi alla salute pubblica per il trasporto del feretro, ferme perciò restando le valutazioni del sindaco circa l’opportunità del trasferimento, dato il carattere latamente discrezionale dell’autorizzazione.
Ciò premesso, anche l’adito Collegio ritiene che il sindaco di Luogo A ben poteva negare il trasferimento del feretro contenente i resti mortali di Mons. GA sulla sola scorta delle sue volontà testamentarie. La scheda testamentaria (fasc. uff. all. 6 - 16.6.92) è del seguente tenore letterale “non portatemi in giro - seppellitemi nel cimitero più vicino”. E ciò appare sufficiente a sorreggere l’interpretazione del sindaco di Luogo A che la volontà espressa dal sacerdote fosse “di essere sepolto nel luogo di morte”. Nella scheda non è infatti indicata una località specifica, come è quella connessa al verificarsi dell’evento o il luogo di nascita o ancora quello di ultima dimora dei familiari, ma un sito generico, che più che manifestare un esplicito volere, è indice dell’intenzione del sacerdote di non gravare di ulteriori incombenti i propri familiari e quanti gli furono più vicini. Proprio perché non suscettibili di essere interpretate con certezza nel senso della volontà di designare un determinato comune quale luogo di sepoltura, i contenuti della scheda testamentaria non sorreggono quanto assumono i parenti diretti nell’istanza dell’1.9.1994 circa “la volontà del defunto, sempre manifestata, di essere sepolto accanto alla madre” nel cimitero di Luogo B; né sostengono siffatta volontà gli argomenti portati nella nota 29.11.1993 dalla Comunità pastorale della Parrocchia “..” di Luogo B, circa il desiderio di Don GA, manifestato verbalmente in più occasioni di morire e restare fra la sua gente con la quale aveva condiviso mezzo secolo di vita.
Nell’esercizio della discrezionalità attribuitagli dall’art. 88 D.P.R. n. 295/1990, il sindaco può anche a valutare la volontà del defunto, ove questa sia chiara e inequivocabile. In assenza di siffatti requisiti nella manifestazione di volontà espressa nel testamento di Mons. A ad essere sepolto nel cimitero di Luogo B, il sindaco di Luogo A ben poteva negare l’autorizzazione all’estumulazione e trasporto della salma. Mons. A aveva infatti svolto gli ultimi periodi della sua attività pastorale in quel comune, nei cui abitanti viveva ancora il ricordo della sua opera, ritenuto a buon diritto prevalente sul desiderio dei familiari a ricongiungersi con il proprio defunto.
L’appello deve essere conclusivamente respinto e va confermata la sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio possono anche essere compensate in presenza di giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello e conferma l’impugnata decisione. Compensa fra le parti le spese del presente grado
 
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