Pubblico impiego privatizzato, concorsi, giurisdizione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11559 del 18.05.2007, hanno definitivamente statuito il principio secondo cui in materia di concorsi attinenti il pubblico impiego privatizzato, appartiene al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai concorsi per soli esterni, ai concorsi misti ed ai concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate.
Conseguentemente, deve ritenersi che la giurisdizione del giudice ordinario è residuale ed attiene esclusivamente alle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 18 maggio 2007 n. 11559
(Pres. Carbone, Rel. Toffoli)
FATTO
La Corte d'appello di Milano confermava - salvo che per l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme di cui era previsto il pagamento - la sentenza, appellata dall'INPS, con cui il Tribunale di Como aveva accolto la domanda di _., _., _. e _., diretta a conseguire l'accesso alla prima selezione indetta dall'ente per la promozione di impiegati inquadrati nella posizione C1 o C2 alla posizione C3.
Costituitesi in giudizio solo le prime due delle suindicate lavoratrici, la Corte, quanto alla giurisdizione del Giudice ordinario, dava rilievo alla circostanza che si trattava di selezione interna ai fini di una progressione in carriera nell'ambito della stessa area di inquadramento.
Nel merito, riportato il testo della parte rilevante del bando con cui era stata indetta la selezione, rilevava che quest'ultima, diretta all'accesso alla posizione di C3, profilo amministrativo, era aperta ai dipendenti che occupavano una posizione di C1 o di C2 di analogo profilo in possesso del diploma di laurea o di laurea breve oppure in possesso di "titolo di studio di scuola media superiore ed esperienza professionale di 4 anni nelle indicate posizioni o nella corrispondente qualifica funzionale del precedente inquadramento".
Tale previsione, ad avviso della Corte di merito, attribuiva positiva rilevanza anche al titolo posseduto dalle appellate, e cioè al diploma della "scuola magistrale", dato che questa, alla stregua del D.Lgs. n. 297 del 1994, integra un scuola di istruzione secondaria superiore dalla quale viene rilasciato un diploma. Nè nella dizione generica del bando, non smentita dalla dizione di "diploma di scuola media superiore" utilizzata ai fini della indicazione dei punteggi, trovava conferma la tesi dell'Inps secondo cui il bando stesso faceva riferimento ai soli diplomi di maturità o ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado con corso di studio quinquennale ovvero al diploma magistrale con durata quadriennale o quinquennale.
La Corte d'appello rilevava anche che, trattandosi di progressione di carriera nell'ambito della stessa posizione con conseguenze di tipo solo economico, si era ritenuta sufficiente una preparazione culturale di base e si era valorizzata l'esperienza professionale acquisita nello stesso o analogo profilo, anzichè il titolo o la materia specifica di studio, come era confermato dal fatto che la laurea poteva non essere attinente al profilo amministrativo per cui si concorreva, dall'attribuzione di maggiore rilevanza nei punteggi all'esperienza professionale rispetto al possesso della laurea, e dalla previsione nei successivi bandi per la stessa posizione C3 che costituisse titolo idoneo anche il possesso del titolo di studio di durata biennale o triennale (o addirittura l'idoneità conseguita a seguito di percorsi selettivi in autoapprendimento).
L'Inps propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Delle intimate, _. e_. resistono con controricorso.
DIRITTO
Ha rilievo pregiudiziale il primo motivo, relativo alla giurisdizione. Lo stesso denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, e violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14, 15 e 16 del C.C.N.L. 1998-2001 per il comparto enti pubblici non economici.
Si sostiene la tesi che, in relazione anche alle indicazioni della Corte costituzionale, nella materia dei concorsi attinenti il pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione del giudice ordinario possa riguardare solo le selezioni interne per progressioni nella stessa area di rilievo meramente economico e non anche i concorsi per posizioni che, pur collocate nella stessa area, implichino l'attribuzione di funzioni più elevate.
Questa ipotesi, comportante la giurisdizione del Giudice amministrativo, si era realizzata nel caso in esame, alla stregua delle previsioni di carattere generale e specifico del C.C.N.L. e, in particolare del raffronto delle declaratorie delle posizioni C1 e C3 (la posizione C2 rappresentando invece, effettivamente, un'ipotesi di progressione meramente economica così come le posizioni A3, B3 e C5).
Il motivo non è fondato.
Per quanto riguarda la giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni lavorative nell'ambito del cd. pubblico impiego privatizzato queste Sezioni unite, come è noto, hanno delineato il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perchè, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (spettando, poi, al giudice del merito l'eventuale verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura della selezione all'esterno); d) residuale giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area (cfr. Cass. S.U. n. 15403/2003, 18886/2003, 10183/2004, 6217/2005, 14207/2005, 10419/2006, 3717/2007).
Il quadro giurisprudenziale si è puntualizzato in tali termini (esplicitati dalla citata sentenza n. 10183/2004) a seguito della (già citata) sentenza delle Sezioni unite n. 15403/2003 con cui la Corte di cassazione, che precedentemente aveva ritenuto che le procedure selettive per progressioni di carriera riservate ai dipendenti fossero espletate dal datore di lavoro pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri poteri di diritto privato relativi alla gestione dei rapporti di lavoro, ha preso atto dei principi enunciati in materia dalla Corte costituzionale (che in varie sentenze - su cui cfr. anche i richiami infra - ha confermato con riferimento al lavoro pubblico privatizzato il principio che, in un sistema dell'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione che non prevede più carriere o le prevede entro ristretti limiti, il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la relativa selezione, per tale ragione, deve rimanere aperta all'esterno per quote significative ed essere soggetta alla regola del pubblico concorso, coerentemente con la prospettiva imposta dall'art. 97 Cost.) e ne ha tratto la conseguenza dell'applicabilità anche in tal caso della regola, di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 63, comma 4, (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, e successive modificazioni), dell'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La richiamata sentenza n. 15403/2003 e analogamente le successive pronunce sulla stessa tematica hanno individuato, con riferimento al sistema di classificazione introdotto dai contratti collettivi nazionali (e precisamente dalla seconda tornata di contrattazione successiva alla riconduzione dei rapporti di lavoro al diritto privato da parte del D.Lgs. n. 29 del 1993), le aree di inquadramento del personale come l'ambito entro il quale è configurabile, pur nella presenza di una pluralità di profili professionali, una omogeneità degli stessi nei loro tratti fondamentali, con diversificazione sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo, tale da non comportare la novazione del rapporto nei casi di passaggi, anche mediante procedimenti selettivi interni e di rilevanza non meramente economica, da un profilo professionale ad un altro; salva comunque la previsione di aree distinte direttamente da parte di norme di legge, come per la dirigenza e i professionisti, menzionati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 2, (v. in particolare Cass. S.U. n. 10419/2006, relativa a fattispecie, analoga a quella oggetto del presente giudizio, di selezione interna per la progressione dalla posizione C1 o C2 alla posizione C3 dell'area professionale C, di direttore amministrativo contabile, della classificazione di cui alla contrattazione collettiva per il Comparto ministeri).
Nel C.C.N.L. 1998-2001 per il comparto degli enti pubblici economici detta caratterizzazione delle aree professionali trova conferma nell'art. 13, in cui il sistema di classificazione per aree è motivato con la finalità di superare le rigidità della precedente classificazione per qualifiche funzionali e viene fatto rinvio alle allegate declaratorie "che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna Area", fermo restando che "i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse." E' stato anche rilevato (da Cass. S.U. n. 10419/2006 da ultimo richiamata) che la stessa legislazione più recente appare avere confermato la diversità di disciplina dei passaggi interni alle aree professionali rispetto a quelli esterni (L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 193, - Legge Finanziaria per il 2006).
Si ritiene di dovere dare continuità a tali prospettive interpretative, le cui ragioni giustificatrici non sono incise dai rilievi formulati nel ricorso. Infatti, quanto alla tesi secondo cui ai fini del riconoscimento della giurisdizione amministrativa rileverebbe di per sè la circostanza che il passaggio dalla posizione C1 o C2 a quella C3 comporta l'attribuzione al dipendente di funzioni più elevate, deve osservarsi che la stessa giurisprudenza costituzionale ha rilevato che deve essere salvaguardato un ragionevole punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l'interesse a consolidare (cioè valorizzare) pregresse esperienze lavorative (cfr. Corte Cost. n. 159 del 2005 a conferma di principi già enunciati con le sentenze n. 34 e 205 del 2004), e che è proprio la distinzione tra progressioni nella stessa area e passaggi di area (distinzione rinvenibile da un punto di vista terminologico anche in Corte Cost. n. 159 del 2005) che rappresenta attuazione di tale principio.
E non coglie nel segno neanche la deduzione formulata in sede di discussione orale secondo cui nel passaggio dalla posizione B3 dell'area B alla posizione C1 dell'area C sussisterebbe una "verticalità" minore che nel passaggio dalla posizione C1 a quella C3, in relazione alle rispettive attribuzioni professionali. Deve osservarsi infatti che spetta alla contrattazione collettiva, in relazione alla conoscenza che le contrapposte parti contraenti hanno dei processi produttivi e dell'inerente organizzazione del lavoro anche sotto l'aspetto di una opportuna delineazione dei profili e dei percorsi professionali dei dipendenti, stabilire i termini di un'opportuna classificazione del personale. Nè peraltro è imprevedibile o illogica l'ipotesi che possa ravvisarsi, sotto qualche aspetto, una relativa contiguità di contenuto tra il livello più elevato delle mansioni di una certa area e il livello di base del contenuto professionale dell'area superiore. Ciò che è importante ai fini dell'attuazione dei principi costituzionali precedentemente presi in considerazione - nella specie non posta in dubbio dall'Inps - è che la discrezionalità della contrattazione collettiva nella classificazione del personale si attui definendo distinte aree (o fasce) professionali di inquadramento, delimitate quanto all'estensione verticale dei relativi contenuti professionali, pur nella eventuale previsione al loro interno di livelli differenziati anche di contenuti, affinchè possa realizzarsi un equilibrio tra le procedure di avanzamento riservate ai dipendenti già in servizio, nella prospettiva del consolidamento della loro professionalità, e il ricorso a pubblici concorsi.
In conclusione, poichè la controversia riguarda una selezione interna finalizzata alla progressione nella stessa area C, esattamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistere la giurisdizione de Giudice ordinario.
Il primo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato.
Gli atti devono essere rimessi alla Sezione lavoro per l'esame dell'altro motivo di ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario; rimette la causa alla Sezione lavoro per il prosieguo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2007.