Diritto d’accesso e inammissibilità di controllo indistinto dell’operato della P.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2314 dell’11 maggio 2007, hanno chiarito che il diritto di accesso non è configurabile alla stregua di azione popolare, preordinata a consentire un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
I Giudici di Palazzo Spada hanno, inoltre precisato che il diritto di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/90 deve ritenersi sempre fondato sull’interesse sostanziale connesso ad una ben precisa situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a stabilire la portata lesiva di atti o comportamenti
Il diritto in questione, però, non riconosce un potere esplorativo di vigilanza esercitatile con il diritto all’acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l’esercizio dell’attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza.
Quanto appena detto trova la sua ratio nel fatto che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve necessariamente essere comparato ad altri interessi rilevanti, tra cui quello dell’Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale.
Di qui la conclusione secondo cui la disciplina sull’accesso garantisce solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad esercitare un controllo sull’Amministrazione finalizzato alla verifica di eventuali e non ben precisate lesioni della sfera dei privati.
Sulla base delle argomentazioni fin qui riportate il Consiglio di stato, con riferimento al caso di specie, ha ritenuto che non potesse essere l’istanza di un’associazione rappresentativa della collettività diffusa, finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie a verificare che le compagnie aeree rispettino tutti gli standard necessari per la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, ed avente ad oggetto l’accesso, da un lato, ai documenti concernenti l’attività di sorveglianza svolta dall’ENAC nell’arco di un anno; dall’altro, e sempre per lo stesso periodo, alla documentazione relativa all’attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolta in materia aeronautica dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
I Giudici, infatti, fanno notare che l’istanza non è finalizzata ad accertamenti relativi ad un periodo ben circoscritto nel tempo, correlabile ad eventuali fatti, accadimenti o contestazioni ben definiti e, soprattutto, ad un’impresa esattamente individuata, riferendosi piuttosto ad un indefinito insieme di atti attinenti tutta l’attività ispettiva svolta in un ampio lasso temporale.
Consiglio di Stato
Sezione VI
Decisione 11 maggio 2007, n. 2314