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Natura giuridica del commissario ad acta

    

 
 
 
Natura giuridica del commissario ad acta
 
 
 
Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 3602 del 25 giugno 2007, ha stabilito il principio secondo cui nel caso di esecuzione di una sentenza emessa in materia di silenzio della P.A. ex art. 21 bis, legge n. 1034 del 1971, al fine di ovviare alla persistente inerzia dell’Amministrazione, non si è di fronte ad un vero e proprio giudizio di ottemperanza: ciò perchè l’art. 21 bis non rinvia alle norme sul giudizio di ottemperanza limitandosi solo a prevedere la nomina di un commissario ad acta.
A detta dei giudici di Palazzo Spada ci si troverebbe, quindi, innanzi ad una sorta di ottemperanza "anomala" o "speciale", dove la specialità è data dalla circostanza che si prescinde dal passaggio in giudicato della sentenza e, soprattutto, si consente l’intervento del commissario nell’ambito del medesimo processo, senza che sia più necessario uno specifico ricorso, bastando una semplice istanza al giudice che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio.
Sicchè, mentre il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato sembra doversi qualificare alla stregua di ausiliario del giudice (così come confermato anche dall’Adunanza Plenaria n. 23 del 1978),di contro il commissario ad acta nominato ex art. 21 bis, legge n. 1034 del 1971, si qualifica come organo dell’amministrazione.
Sempre nella sentenza in commento, il CdS ha, inoltre, precisato che, indipendentemente dalla questione relativa alla natura giuridica del commissario ad acta nominato in sede di annullamento del silenzio della P.A. ex art. 21 bis della L. 1034/’71, è sicuramente certo che il commissario stesso non possa considerasi alla stregua di controinteressato nel giudizio di appello avverso il provvedimento giudiziale che lo nomina, conseguentemente, l’appello non deve essergli notificato.
A tal proposito, i giudici di Palazzo Spada hanno puntualizzato che ogniqualvolta il giudice amministrativo abbia solo dichiarato l’obbligo di provvedere, ex art. 21 bis, senza vincolare in alcun modo la successiva attività amministrativa, il commissario ad acta, nominato ove persista l’inerzia della PA, diviene titolare di un grado di libertà certamente sconosciuto all’analoga figura nominata in sede di esecuzione al giudicato.
Ed invero, non vi è una vera e propria sentenza di ottemperanza, bensì un mero atto di nomina, con cui il giudice si limita a demandare tutto all’organo amministrativo straordinario che è il commissario, senza invece dire all’amministrazione il modo in cui si debba provvedere.
In definitiva, il un commissario sembra essere più un organo della PA che non un ausiliario del giudice.
Il consiglio di Stato ha voluto precisare che sarebbe, tuttavia, ammissibile anche una diversa interpretazione dell’art. 21 bis in forza della quale tale norma contemplerebbe un vero e proprio giudizio di ottemperanza: il previsto atto di nomina sarebbe, quindi, una vera e propria sentenza di ottemperanza in cui il giudice prescrive anche le direttive per l’operato dell’Amministrazione.
Ala luce di tale diversa interpretazione dell’articolo in questione, ne conseguirebbe che, nella fase esecutiva del giudizio, si avrebbe un vero e proprio giudizio di merito nel cui ambito al commissario ad acta spetterebbe la qualifica di ausiliario del giudice o, al massimo, quella di organo misto.
 
 
 
 
 
Consiglio di Stato
 
Sezione VI
 
Decisione 25 giugno 2007 n. 3602
 
 
 
 
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