Concorsi interni e criteri di riparto tra G.O.e G.A.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11559 del 18 maggio 2007, si sono nuovamente pronunciate sull’annosa quaestio relativa ai criteri di determinazione della giurisdizione competente per le controversie in materia di concorsi interni. A tal proposito, quindi, la Corte ha ritenuto necessario operare una distinzione tra progressioni nella stessa area e passaggi di area.
La Corte conferma, quindi, il suo pacifico convincimento secondo cui, in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, 4 co. del D.Lgs. n. 165/2001, deve essere interpretato in base ai principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Cost..
Più precisamente, con specifico riferimento alla giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni lavorative nell'ambito del cd. pubblico impiego privatizzato, le Sezioni Unite hanno tracciato il seguente quadro complessivo:
a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni;
b) giurisdizione amministrativa anche per controversie relative a concorsi misti (nel qual caso non ha alcun rilievo la circostanza che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, il fatto che non si tratti di passaggio ad area diversa è reso irrilevante dalla presenza di possibili vincitori esterni);
c) ancora giurisdizione amministrativa per i concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate;
d) residuale giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative ai concorsi riservati agli interni per l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive o per il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area (cfr. Cass. SS.UU. n. 15403/2003, 18886/2003, 10183/2004, 6217/2005, 14207/2005, 10419/2006, 3717/2007).
Pertanto, con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte ha concluso che, applicando la distinzione tra progressioni nella stessa area e passaggi di area, dovrà ritenersi che, per una selezione interna finalizzata alla progressione nella stessa area C, la giurisdizione è quella del Giudice ordinario.