Legittima la previsione di requisiti di gara più restrittivi di quelli stabiliti dalla legge
Con l’ordinanza n.5240 del 28.10.2005, il Consiglio di Stato ha sancito la non censurabilità del comportamento di una p.a. che, in sede di compilazione del bando di appalto di servizi pubblici – in merito ai requisiti richiesti ai concorrenti –, ha disposto vari punti di qualificazione dell’ideale appaltatore riducendo e rendendo più rigorosi i caratteri da valutarsi in sede di assegnazione.
A seguito della citata pronuncia, quindi, può ritenersi che, in materia di appalti pubblici di servizi, ormai viga il principio per cui la stazione appaltante può richiedere nel bando requisiti idoneativi più rigorosi rispetto a quelli di cui agli art. 13 e 14 d. lgs. n. 157/95, salvo il limite della logicità, ragionevolezza e proporzionalità in relazione allo specifico oggetto dell’appalto ed alle sue particolari caratteristiche.
Registro Ordinanza:/ 5240/2005
Registro Generale:7196/2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 28 Ottobre 2005
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto dall’:
AUTORITA' PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL BACINO LE/1
rappresentata e difesa dall’:
Avv.to PIETRO NICOLARDI
con domicilio eletto in Roma
VIA MANTEGAZZA N.24
presso
il Sig.LUIGI GARDIN
contro
il COMUNE DI LECCE
non costituitosi;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :SEZIONE II 3943/2005 , resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZI SPAZZAMENTO RETI STRADALI E GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI .
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per la parte appellante l’avvocato Nicolardi;
Considerato che, ad un primo sommario esame, l’appello appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza, in quanto in tema di appalti pubblici di servizi, la stazione appaltante può esigere nel bando requisiti idoneativi più rigorosi rispetto a quelli derivanti dagli art. 13 e 14 d. lgs. n. 157/95, salvo il limite della logicità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo specifico oggetto dell’appalto ed alle sue caratteristiche peculiari, limite che nella specie non appare essere stato oltrepassato;
Considerato che nella specie appare prevalente l’interesse pubblico alla celere conclusione della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7196/2005 ) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.