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Pregiudizialità amministrativa

    

 
 
Provvedimento illegittimo della P.A..: pregiudizialità amministrativa e giurisdizione
 
“Sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario quando oggetto di contestazione non sia il legittimo esercizio dell’attività amministrativa e non si rilevi la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria.”
Questa è l’importante conclusione cui sono giunte le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 1207/2006, in merito al riparto di Giurisdizione in materia di risarcimento danni derivante da provvedimento illegittimo della P.A.
Dalla pronuncia risultano essere due  i principi chiave.
Innanzitutto, viene ribadito il cd. principio della “pregiudizialità amministrativa”, in forza del quale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un provvedimento amministrativo che si ritiene illegittimo, occorre previamente ottenere l’annullamento del medesimo ad opera del giudice amministrativo.
Il G.O., infatti, non può conoscere in via principale il provvedimento amministrativo inoppugnabile, per poi decidere in merito al risarcimento danni.
In secondo luogo, la Suprema Corte chiarisce che una volta ottenuto l’annullamento del provvedimento amministrativo illegittimo, la giurisdizione sulla pretesa risarcitoria si incardina presso il giudice ordinario.
Ed invero, il privato ove intenda chiedere al Giudice amministrativo una pronuncia in merito a tale pretesa deve, contestualmente alla richiesta di annullamento del provvedimento che ritiene essere illegittimo, avanzare allo stesso G.A.  un’apposita domanda risarcitoria.
Solo in tal caso, infatti, ricorrerebbe quella “connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria” che giustifica l’attrazione dell’intera causa in capo al giudice amministrativo.
 
 
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONI UNITE CIVILI
 
SENTENZA 23.1.2006, n° 1207
 
Premesso in fatto
 
che con decisione del 16 febbraio 2000 il Consiglio di Stato confermava la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria che aveva annullato la deliberazione della Giunta del Comune di Spezzano nella n. 1005 del 1998 avente a oggetto l'espropriazione tra altri, di un fabbricato appartenente a L.R. sito in Piazza Quattro Fontane, destinato alla demolizione per la realizzazione del progetto di arredo urbano della frazione di Camigliatello;
 
che con ricorso notificato il 29 gennaio 2003 L.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria il Comune di Spezzano nella Sila per sentirlo condannare al risarcimento dei danni per la demolizione del fabbricato in misura di E. 452.355,00;
 
che il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che nella specie la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
che il giudice amministrativo, tanto nell'esercizio della giurisdizione generale di legittimità quanto nell'esercizio della giurisdizione esclusiva, conosce di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall'art. 35 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
 
che la giurisdizione esclusiva in materia di edilizia ed urbanistica di cui all'art. 34 del predetto D.Lgs. n. 80 del 1998 va interpretata - all’esito degli interventi della Corte costituzionale - non già come istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all'intero ambito delle controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche, bensì come mera estensione dell'ambito della giurisdizione già spettante alle controversie aventi a oggetto i diritti patrimoniali consequenziali, con l'attribuzione al privato di un ulteriore strumento di tutela nei suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione (sent. n. 281 del 2004);
 
che nelle materie suddette la giurisdizione amministrativa si configura come giurisdizione sugli atti e sui provvedimenti, restando esclusa dal suo ambito la cognizione sui meri comportamenti della Pubblica Amministrazione (sent. n. 204 del 2004);
 
che la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è peraltro subordinata all' iniziativa del ricorrente il quale resta libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni passando attraverso il giudizio di ottemperanza per ottenere il risarcimento del danno, ovvero di riservarsi l'esercizio separato dell'azione risarcitoria dopo aver ottenuto l'annullamento dell'atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo;
 
che pertanto, salva restando l'attribuzione al giudice ordinario della cognizione incidentale sull'atto amministrativo e del potere di disapplicazione dell'atto illegittimo nei casi in cui esso venga in rilievo non già come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma solo come mero antecedente sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico (Cass. 22 febbraio 2002, n. 2588; SS.UU. 10 settembre 2004, n. 18263), resta esclusa dalla sua giurisdizione l'azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, essendogli precluso il sindacato in via principale sull'atto o sul provvedimento amministrativo; che, conseguentemente, qualora non venga in contestazione il legittimo esercizio dell'attività amministrativa come avviene nei caso in cui l'atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall'Amministrazione nell'esercizio del suo potere dì autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge l'azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria; che, facendo applicazione di tali principi alla fattispecie in esame dev'essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; che la natura delle questioni sottoposte all'esame della Corte costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali
 
tutto ciò considerato;
 
P.Q.M.
 
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
 
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2005.
 
IL PRESIDENTE
 
 
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