Contestazioni disciplinari e valutazione del servizio
Consiglio di Stato, sez. IV, 19.12.2003 n. 8368
MILITARI - FATTI OGGETTO CONTESTAZIONI DISCIPLINARI – INFLUENZA VALUTAZIONE CARATTERISTICA – INSUSSISTENZA – FATTI SANZIONATI – INFLUENZA - SUSSISTENZA
In sede di valutazione caratteristica si deve escludere che comportamenti non ancora sanzionati e quindi non ancora valutati nella loro rilevanza, possano influenzare le note caratteristiche, mentre non si può escludere che abbiano un peso sulla valutazione annuale i comportamenti già sanzionati
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6680/1994 proposto dal Ministero delle finanze contro
C. A. F., non costituito
per l’annullamento
della sentenza n. 207/1993 del 18 maggio 1993 del Tar Campania;
FATTO
Il Ministero delle Finanze impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale il TAR Campania ha accolto il ricorso del Capitano C. volto a censurare la scheda valutativa riferita al periodo 9 agosto 1989-24 aprile 1990, nella quale egli ha riportato il giudizio di “superiore alla media” invece del giudizio di “eccellente”, riportato negli anni immediatamente precedenti.
Secondo l’Amministrazione appellante il Tar avrebbe errato nel ritenere che l’episodio sanzionato disciplinarmente nel corso di quell’anno non avrebbe potuto influenzare la valutazione del servizio perché a mente dell’articolo 7 del DPR n. 429/1967 la scheda valutativa non può contenere, né direttamente né indirettamente, alcun riferimento ai fatti oggetto di contestazione in sede disciplinare. Afferma che nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal TAR, non si trattava di contestazione disciplinare, ma di sanzione già irrogata e quindi di accertamento definitivo di un comportamento negativo che non poteva non rilevare in sede di espressione del giudizio annuale.
DIRITTO
L’appello è infondato e deve essere respinto. Risulta infatti dagli atti di causa che alla data in cui fu comunicata al C. la scheda valutativa (1 agosto 1990) la sanzione disciplinare già irrogatagli per essersi rifiutato di mettere per iscritto il nome dell’Ufficiale che lo aveva informato di una proposta di trasferimento che lo riguardava (comportamento oggetto delle contestazioni disciplinari) era stata annullata (in data 24 maggio 1990) e che, pertanto, a quella data esisteva un procedimento disciplinare non ancora concluso, sui medesimi fatti. Solo pochi giorni dopo la trasmissione della scheda e precisamente l’8 agosto, fu adottata nei confronti del C. la sanzione di tre giorni di consegna. Alla data in cui gli fu consegnata la scheda valutativa la situazione era pertanto quella contemplata dall’articolo 7 del DPR 429/1967, in base al quale “I documenti caratteristici non devono contenere alcun riferimento a fatti specifici che siano stati oggetto di contestazione in sede disciplinare”. La circostanza che, come anche ammesso dall’amministrazione, la vicenda oggetto del procedimento disciplinare non ancora concluso influenzò la valutazione dell’anno si pone in aperto contrasto con tale disposizione e vizia la valutazione stessa siccome esattamente ritenuto dal primo giudice. Mentre infatti, sulla base delle citata disposizione, non si può escludere che abbiano un peso sulla valutazione annuale i comportamenti già sanzionati disciplinarmente - e ciò è riconosciuto nell’appello dalla stessa amministrazione - si deve invece escludere che comportamenti non ancora sanzionati e quindi non ancora valutati nella loro rilevanza, possano influenzare le note caratteristiche. Ne discende che l’appello deve essere respinto. Non essendosi costituito il C., non v’è luogo a decidere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:
Respinge l’appello.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, addì 11 novembre 2003, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunita in Camera di Consiglio.