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Indennità di rischio professionale

 

Trattenute ASL per indennità non più previste nel rinnovo contrattuale

(Articolo a cura di dirittosanitario.net)

(sulla legittimita' delle trattenute operate dalla A.S.L. in occasione del rinnovo degli accordi di lavoro dei medici di assistenza primaria, relativamente ad indennita' non più previste dalla normativa sopravvenuta, con specifico riferimento alla voce denominata: indennita' rischio ed avviamento professionale, ex art. 45 DPR 484/96 e DPR 270/00)
§ - Il D.P.R. n. 270 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 ottobre 2000, n. 230, S.O.) recante il Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ha introdotto (art. 45) con effetto da data anteriore alla propria entrata in vigore (1 gennaio 1999) - un nuovo trattamento economico, per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in sostituzione di quello previsto dalla disciplina precedente (art. 45 del D.P.R. n. 484 del 1996), ferme restandone, tuttavia, le previsioni concernenti le prestazioni professionali degli stessi medici convenzionati.
In particolare, innovando rispetto al precedente accordo, non ha più contemplato, tra l’altro, la voce economica denominata "indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale" , espressamente prevista al punto D) dell’art 45 DPR 484/96.
In sede quindi applicativa la ASL ha provveduto al pagamento degli arretrati contrattuali e contemporaneamente ha recuperato gli emolumenti gia’erogati, in ordine alla voce economica non più prevista dal nuovo accordo ( ind. rischio cit.) a far tempo dalla decorrenza temporale stabilita dallo stesso (1999)
Numerosi medici convenzionati hanno proposto vertenze mediante le quali hanno contestato la trattenuta facendo leva sulla particolare natura degli accordi di lavoro in questione, alla cui applicazione retroattiva ostano disposizioni di legge (art. 11, 12, 1^ comma, e 15 disposizioni sulla legge in generale, cit.), che regolano le fonti di detta disciplina, aventi "natura regolamentare o, comunque, (...) di normazione secondaria" (siccome ritenuto da Cass., sez. un., n. 12595/93 e dalla giurisprudenza successiva della sezione lavoro) e richiedendo la restituzione delle somme sul presupposto dell’erronea interpretazione della norma giuridica che , non prevedendo esplicitamente la sopravvenuta carenza del diritto a riceversi detta quota, né disponendo il recupero in sede di conguaglio, non sembrava legittimare quella che appariva come un’arbitraria decurtazione dei compensi dei medici convenzionati.
§ - La Suprema Corte, in fattispecie analoga, ha sostanzialmente ritenuto corretto l’operato delle AA.SS.LL. e corretta la detrazione - su quanto dovuto per l’aumento di determinate voci che costituiscono il trattamento economico dei medici convenzionati – di quanto in precedenza pagato in relazione a specifiche voci non più inserite nell’accordo vigente, pur essendo parte del precedente.
La Corte si è determinata in tal senso , precisando che gli accordi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati (ai sensi dell'art. 4, comma 9°, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 517 del 1993) non costituiscono fonte negoziale diretta di disciplina dei rapporti convenzionali considerati, in quanto di per sé inidonei ad inserirsi nell'ordinamento con propria forza cogente, ma rappresentano - secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 12595/93 delle sezioni unite, 1918/98, 5952/97, 6371/61 2066/96, 8742, 6824, 4746, 3628/95, 6800/94), sia pure con riferimento ad accordi analoghi (di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale) - soltanto la fase consensuale di un complesso procedimento di produzione normativa, che si conclude con l'intervento pubblico - nella forma del decreto presidenziale (DPR) - che ha contenuto ed efficacia giuridica di fonte di normazione secondaria.
Coerentemente, ne può essere denunciata, in sede di legittimità, la violazione e falsa applicazione (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), la Corte può sottoporle ad interpretazione diretta (in base ai criteri previsti dall'art. 12 preleggi) - secondo la stessa giurisprudenza - e sono soggetti, altresì, al principio generale di irretroattività ( art. 11 preleggi), nonché alle norme sulla abrogazione ( art. 15 preleggi: vedi Cass. 1918/98, 6371/96, cit.).
“Tuttavia, irretroattività ed abrogazione riguardano l'efficacia – nel tempo - dalle stesse fonti, ma non precludono l'applicazione - per il passato - di disposizioni e norme, che ne sono prodotte, ove ciò risulti dalle fattispecie e/o dai precetti rispettivi. In altri termini, disposizioni e norme di qualsiasi fonte (primaria o secondaria) - sia pure a far tempo dall'entrata in vigore della fonte medesima - possono contemplare fattispecie o dettare precetti, che sono temporalmente riferiti al passato.
Ne consegue che, in coerenza con i principi enunciati, laddove il più recente degli accordi collettivi applicabili introduce - con effetto da data anteriore alla propria entrata in vigore – un nuovo trattamento economico, per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in sostituzione di quello previsto dalla disciplina precedente ne risulta l'abrogazione, quantomeno tacita (ai sensi dell'art. 15 preleggi), della disciplina più remota - che prevedeva quella determinata voce economica eliminata dalla disciplina più recente. Il principio di irretroattività (art. 11 delle preleggi) non preclude alla disciplina più recente - sia pure a far tempo dalla sua entrate in vigore - di introdurre il nuovo trattamento economico con decorrenza da data pregressa – in sostituzione del trattamento previsto dalla disciplina più remota che includeva la contestata voce economica detratta.
Diversamente si finirebbe col consentire - sia pure in via transitoria – il cumulo del nuovo trattamento economico con la voce economica, inclusa nel trattamento precedente, che risulta integralmente sostituito dal nuovo trattamento delineato dall’accordo sopravvenuto e vigente.
I rilievi che precedono non possono che apparire pienamente condivisibili.

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