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Medici ed incarichi

 

Mancata indicazione dell'incarico - responsabilità penale del medico

(Sulle conseguenze della mancata indicazione, in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dell'incarico professionale espletato)  

§ - Si configura il reato di cui all'art. 483 c.p. in ipotesi di mancata dichiarazione di situazioni effettivamente sussistenti, quando, per effetto di occultamento di elementi essenziali (e tali sono certamente quelli relativi agli incarichi professionali espletati dal sanitario ai fini della individuazione dei limiti di compatibilità di ulteriori incarichi) nella necessaria descrizione perfetta e compiuta dei fatti oggetto della dichiarazione, ne risulti una rappresentazione non veritiera e, quindi, oggettivamente falsa.

Sez. V penale - 28 settembre 2004 sentenza n. 7560


Svolgimento del processo
L'adita Corte di Appello ha confermato la condanna di B.B. (in servizio alla guardia medica presso la ASL 5 Napoli) alla pena di giustizia per il reato contestato ai sensi dell'art. 483 c.p. e connesso alla mancata indicazione, in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dell'incarico professionale espletato presso la ASL NA1 (sentenza del Tribunale di Torre Annunziata Castellamare di Stabia del 9/4/2002). A computazione delle "argomentazioni difensive" ha considerato, infatti, che, essendo incontestabile il rilievo oggettivo della falsa attestazione (rilasciata in data 12/03/1996 a dimostrazione di insussistenza di situazione di incompatibilità per il conferimento di ulteriori incarichi professionali), neppure può essere contestata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, posto che la dichiarazione veniva fornita sul modulo prestampato contenente l'indicazione chiara e precisa delle modalità attività, delle quali il medico interessato era tenuto a dare indicazioni.
Il ricorrente denunzia violazione della disciplina di cui agli art. 426 della legge n. 15/1968 e degli art. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, non essendo configurabile il reato di cui all'art. 483 c.p. nella concreta fattispecie di omessa dichiarazione di circostanze effettivamente sussistenti non assimilabile a quella rilevante di false attestazione di circostanze inesistenti.
Ma la censura risulta destituita di fondamento, essendosi già riconosciuta la configurabilità del reato di cui all'art. 483 c.p. anche in ipotesi di mancata dichiarazione di situazioni effettivamente sussistenti, quando, per effetto di occultamento di elementi essenziali (e tali sono certamente quelli relativi agli incarichi professionali espletati dal sanitario ai fini della individuazione dei limiti di compatibilità di ulteriori incarichi) nella necessaria descrizione perfetta e compiuta dei fatti oggetto della dichiarazione, ne risulti una rappresentazione non veritiera e, quindi, oggettivamente falsa (Cass. sez. 5^ n. 299/199, Costanzo) non emergendo ragioni apprezzabili per discostarsi dal riportato corretto orientamento giurisprudenziale, rileva tuttavia che, rispetto alla data di consumazione del reato, è ormai compiutamente decorso il termine massimo di prescrizione (concretamente applicabile ai sensi degli art. 157 n. 4 e 160/4 c.p.), anche tenendosi conto di proroghe indotte da rilevato fatti sospensivi come individuati in Cass. Sez. Un. n. 1021/2001, Cremonese. La conseguente declaratoria di estinzione del reato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005.

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