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Inquadramento in ruolo dei medici

 
 
Giurisdizione amministrativa e procedura di inquadramento in ruolo degli incaricati di guardia medica e di medicina dei servizi

La materia delle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il D.P.C.M. 12.12.1997, n. 502 – adottato in attuazione dell’art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421) - disciplina il procedimento d’inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale degli incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi. Non rileva, a escludere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’assenza di competizione tra i concorrenti, in quanto esiste nella fattispecie, in ragione della limitatezza dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche, la possibilità di una concorrenza, quanto meno potenziale, tra i candidati. Secondo il Consiglio di Stato, si tratta di un procedimento che presenta tutti i caratteri di una selezione concorsuale, rimessa dunque alla cognizione del G.A., in quanto sussiste: a) l’onere, gravante sugli interessati, di presentare la domanda di “inquadramento” entro un termine perentorio (art. 1 D.P.C.M. cit.); b) la fissazione di specifici requisiti di partecipazione (art. 1 D.P.C.M. cit.); c) la previsione di un giudizio di idoneità, per titoli e colloquio, al dichiarato fine di accertare il livello di professionalità dei candidati (art. 4 D.P.C.M. cit.); d) la declinazione di precisi criteri normativi per l’attribuzione dei punteggi in ordine alla valutazione dei titoli posseduti ed allegati dai partecipanti (art. 4 D.P.C.M. cit.); e) l’insediamento di una Commissione composta da esperti, avente il precipuo compito, di natura prettamente tecnico-discrezionale, di valutare, in esito al colloquio, l’idoneità dei singoli candidati nonché di assegnare loro un punteggio (artt. 2 e 4 D.P.C.M. cit.); f) il richiamo espresso operato dall’art. 5 del D.P.C.M. n. 502/1997, nei limiti della compatibilità precettiva, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); 

Consiglio di Stato, V sezione - Sentenza 11 marzo 2005 n. 1041

Ritenuto, in fatto che l’appellante, fin dal 1980, presta servizio come medico addetto alla guardia medica, con incarico a tempo indeterminato; che la ricorrente assume di aver presentato domanda di inquadramento nel primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario nazionale a norma del regolamento recato dal D.P.C.M. 12.12.1997, n. 502 (norme per l’inquadramento degli incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi); che la Regione Liguria espletò le procedure previste dall’art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, senza prendere in considerazione il nominativo dell’appellante; che, pertanto, la dottoressa La Rosa diffidò le amministrazioni evocate in giudizio, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere nei suoi confronti gli atti finalizzati all’instaurazione del predetto rapporto di pubblico impiego; che il T.a.r. ligure, successivamente adito dall’appellante, ebbe a dichiarare inammissibile – per carenza di giurisdizione - il ricorso teso ad ottenere l’“annullamento” del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di cui al precedente paragrafo; che, in particolare, secondo il primo giudice, il D.P.C.M. n. 502/1997 non configurerebbe una procedura selettiva per l’accesso al pubblico impiego; che l’appellante contesta recisamente la correttezza di siffatto divisare.

Considerato in diritto che sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di una decisione immediata in sede cautelare a norma degli artt. 21 e 26 della L. 6.12.1971, n. 1034 (completezza del contraddittorio e dell’istruttoria; manifesta fondatezza del gravame); che è stato dato l’avviso previsto dall’art. 21 succitato; che il D.P.C.M. 12.12.1997, n. 502 – adottato in attuazione dell’art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421) - disciplina il procedimento d’inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale degli incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi; che tali norme configurano una speciale procedura rivolta all’instaurazione di uno stabile rapporto d’impiego con le amministrazioni sanitarie; che siffatto procedimento presenta tutti i caratteri di una selezione concorsuale, segnatamente consistenti: - nell’onere, gravante sugli interessati, di presentare la domanda di “inquadramento” entro un termine perentorio (art. 1 D.P.C.M. cit.); - nella fissazione di specifici requisiti di partecipazione (art. 1 D.P.C.M. cit.); - nella previsione di un giudizio di idoneità, per titoli e colloquio, al dichiarato fine di accertare il livello di professionalità dei candidati (art. 4 D.P.C.M. cit.); - nella declinazione di precisi criteri normativi per l’attribuzione dei punteggi in ordine alla valutazione dei titoli posseduti ed allegati dai partecipanti (art. 4 D.P.C.M. cit.); - nell’insediamento di una Commissione composta da esperti, avente il precipuo compito, di natura prettamente tecnico-discrezionale, di valutare, in esito al colloquio, l’idoneità dei singoli candidati nonché di assegnare loro un punteggio (artt. 2 e 4 D.P.C.M. cit.); - nel richiamo espresso operato dall’art. 5 del D.P.C.M. n. 502/1997, nei limiti della compatibilità precettiva, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); che, del resto, la stessa Regione Liguria ha espressamente riconosciuto la natura concorsuale della procedura in parola (v. la nota a firma dell’Assessore regionale alla Sanità e ai Sevizi Sociali del 19.7.1999, prot. n. 4048, versata in copia agli atti ed altresì la clausola enunciativa del regime dell’atto apposta in calce al decreto del Dirigente regionale del Settore Programmazione Socio-Sanitaria e Livelli di Assistenza n. 1485 del 25.6.2001, con cui venne approvato l’elenco dei medici ammessi, taluni con riserva, a sostenere il giudizio di idoneità prescritto dall’art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.); che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., il thema decidendum devoluto dall’appellante investe una materia (quella delle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); che non può accreditarsi una diversa conclusione facendo leva sul solo argomento dell’assenza, nello specifico, di competizione tra i concorrenti, giacché – in disparte la questione dell’effettiva valenza connotativa di siffatto elemento nella prospettiva qualificatoria che qui viene in rilievo – vale in contrario osservare che l’art. 8, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 (ovverosia dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M. n. 502/1997, ma prima della deliberazione – la n. 245 del 25.2.2000 - con cui la Giunta regionale della Liguria ebbe ad individuare le aree di attività dell’emergenza territoriale e della medicina di servizi) ha previsto l’inquadramento in argomento soltanto «nei limiti dei posti delle dotazioni organiche» e non “a ruolo aperto” (come invece avrebbe dovuto opinarsi alla stregua dell’art. 9 del D.Lgs. 7.12.1993, n. 517, a cui risale la primitiva introduzione del comma 1-bis nell’art. 8 succitato); che, dunque, anche sotto questo ulteriore profilo non merita adesione la tesi accolta dal T.a.r. ligure, non difettando nella fattispecie, in ragione della limitatezza dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche, la possibilità di una concorrenza, quanto meno potenziale, tra i candidati; che le superiori considerazioni logicamente precedono e giuridicamente precludono in questa sede l’esame, riservato unicamente al giudice del rinvio, delle deduzioni svolte dalla Regione Liguria (in punto all’esatta interpretazione teleologica ed alla tempestività delle istanze inoltrate dall’appellante alle amministrazioni sopra indicate), in quanto afferenti al merito della controversia; che l’accoglimento dell’appello, mercé il riconoscimento della giurisdizione denegata dal primo decidente, comporta, a mente dell’art. 35 della L. 6.12.1971, n. 1034, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio dell’affare al Tribunale della Liguria per un nuovo giudizio; che il regolamento delle spese del grado può esser rimesso alla pronuncia definitiva.

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando in via immediata sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, con rinvio della controversia al T.a.r. della Liguria. Spese alla pronuncia definitiva. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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