Pareri legali standard

home
 Testamento Condominio Società Matrimonio
 Obbligazioni Famiglia Locazione Successione
 Casa Lavoro Marchi e Brevetti Contratti
 Proprietà Immigrazione Responsabilità Reati
 Persone Minori Consulenza Fallimento
 Consumatori Navigazione Ambiente Internazionale
 Diritto sportivo Banche Crediti Edilizia
 Assicurazioni Diritto sanitario Il Diritto militare Informatica
 Amministrativo Processo Stradale Tributi
 
 
 
 
 
 
 
                 
 

Costituzione dell'assemblea di condominio

Art. 1136 Costituzione dell`assemblea di condominio e validità delle deliberazioni

L`assemblea è regolarmente costituita con l`intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell`intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (disp. di att. al c.c. 67 e seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell`edificio.
Se l`assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l`assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell`edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell`amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell`amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell`edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell`art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell`edificio.
L`assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell`assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall`amministratore.

Testo della Massima
In mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono
limiti di orario alla convocazione di un'assemblea condominiale; ne'
la fissazione dell'assemblea in ora notturna puo' ritenersi
completamente preclusiva della possibilita' di parteciparvi. Ne
consegue che non sono applicabili, ai fini della verifica della
regolare costituzione dell'assemblea e della validita' delle
delibere adottate in seconda convocazione, allorche', in prima,
l'assemblea stessa sia andata deserta a causa dell'orario notturno,
le maggioranze richieste dall'art. 1136 cod. civ. con riferimento
alla validita' delle deliberazioni adottate in prima convocazione


*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Tel. Cell. Fax

Descrizione della richiesta di consulenza

*Campi facoltativi


Testamento Condominio Società Matrimonio Obbligazioni
Famiglia Locazione Successione Casa Lavoro
Marchi e Brevetti Contratti Proprietà Immigrazione Responsabilità
Reati Persone Minori Consulenza Fallimento
 
Condominio
Amministratore di condominio
 - Amministratore e nomina giudiziaria
 - Sanzioni ai condomini
Argomenti
 - Amministratore e delibere nulle
 - Amministrazione di condominio
 - Assemblea di condominio
 - Cortile ed appartamento
 - Veranda
 - Ascensore nel condominio
 - Attribuzioni dell'amministratore di condominio
 - Canna fumaria
 - Costituzione dell'assemblea di condominio
 - Costruzione sopra l'ultimo piano
 - Diritti dei partecipanti
 - Dissenso dei condomini
 - Innovazioni al condominio
 - Innovazioni gravose o voluttuarie
 - Lastrico solare
 - Luci e Vedute
 - Manutenzione dei soffitti e dei solai
 - Manutenzione delle scale
 - Nomina dell'amministratore
 - Parcheggio nel condominio
 - Parti comuni dell'edificio
 - Perimento dell'edificio
 - Portiere
 - Regolamento di condominio
 - Revoca dell'amministratore
 - Ripartizione delle spese
 - Riscaldamento nel condominio
 - Sopraelevazione
 - Uso della cosa comune
Lastrico solare
 - Condominio e ripartizione spese
 - Condominio e sopraelevazione
 - Facoltà di sopraelevare
 - Indennità di sopraelevazione
Leggi
 - Codice civile- articoli sul condominio
 - Codice Civile- articoli sulla comunione
 - L.6-5-1940 n.554 Antenne
 - L24-10-1942 n.1415 Ascensori
 - L.9-1-1989 n.13-Barriere architettoniche
 - D.P.R.26-8-1993 n.412 Impianti Termici
 - D.d.l.4339-Fascicolo del Fabbricato
 - L.24-3-1989 n.122 Parcheggi
 - L.25-1-1994 n.82 Pulizia e Disinfestazione
 - L.5-3-1990 n.46 Sicurezza Impianti
Parcheggi
 - Parcheggio irregolare
Regolamento di condominio
 - Regolamento e proprietà esclusiva
Televisione
 - Antenna televisione
 
Iureconsult consente la pubblicazione dell'argomento che tu vorrai trattare
 
 
Forum sul diritto
 
 
     
   
     
© copyright 2003