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Dissenso dei condomini

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Qualora l`assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all`amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L`atto deve essere notificato entro trenta giorni (c.c.2964) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l`esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.


Testo della Massima
In termine di giorni 30, previsto dall'art. 1132 cod. civ., per
l'atto di estraniazione del condomino dissenziente e' di decadenza,
com'e' fatto palese dalle parole usate e dalla "ratio legis"
correlata all'esigenza di provvedere in tempi brevi
all'amministrazione e di dare certezza ai rapporti condominiali
caratterizzati da dinamismo e rapidita': ne consegue che la
decadenza per la relativa inosservanza non puo' essere rilevata dal
giudice di ufficio.

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