Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l`altra metà in misura proporzionale all`altezza di ciascun piano dal suolo (disp. di att.al c.c. 68 e seguenti).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Testo della Massima
La circostanza che la scala comune di un edificio condominiale sia
utilizzata da uno dei condomini anche per accedere, tramite
l'appartamento di sua proprieta' sito nello stabile condominiale, ad
una sua diversa proprieta' sita in un edificio autonomo (e dotato di
una propria scala), adiacente a quello in condominio e di piu'
recente costruzione, non vale a far operare per detta scala, anche
con riferimento a quest'ultima proprieta', la presunzione di
comunione di cui all'art. 1117 cod. civ., il cui presupposto e' la
permanente ed oggettiva destinazione di determinate cose o parti al
servizio e godimento collettivo, cioe' di tutti i condomini (salva
l'eventuale rilevanza che sotto altri profili possa avere tale
situazione di assoggettamento del bene al servizio anche
dell'immobile estraneo al condominio). Ne consegue il proprietario
che del bene immobile estraneo al condominio non puo' essere
chiamato, in tale veste, a partecipare alle spese di riparazione o
ricostruzione delle scale condominiali.
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