Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell`edificio, per la prestazione dei servizi nell`interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione (c.c.1104, att. 68 e seguenti). Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell`uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell`intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità (disp. di att. aò c.c. 63).
Testo della Massima Il proprietario di appartamenti o locali di un edificio condominiale, ancorche' questi non usufruiscano del servizio prodotto dall'impianto di riscaldamento centrale, che sia, pero', potenzialmente idoneo a riscaldarli, e' comproprietario di tale impianto a norma dell'art. 1117 n. 3 Cod. Civ., qualora tale impianto sia gia' stato installato nell'immobile prima della formazione del condominio, ed e' quindi obbligato a contribuire al pagamento delle spese necessarie per la sua manutenzione se il contrario non risulta da un titolo idoneo, senza che osti il riferimento, nell'art. 1117 n. 3 Cod. Civ., alla comproprieta' dell'impianto per il riscaldamento "fino al punto di diramazione di quest'ultimo ai locali di proprieta' esclusiva dei singoli condomini", che non comporta la esclusione dalla comproprieta' dei titolari delle unita' immobiliari per le quali non siano state contemplate delle diramazioni, avendo il solo scopo di individuare il punto terminale della comunione e, quindi di stabilire quali siano le parti dell'impianto per le quali le spese di riparazione debbono essere ripartite fra i condomini e non porsi a carico dei proprietari dei singoli locali.*
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