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Innovazioni al condominio

Art. 1120 Innovazioni

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell`art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all`uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni .
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell`edificio inservibili all`uso o al godimento anche di un solo condomino.


Testo della Massima
Nel condominio degli edifici, il giudice, nel decidere
dell'incidenza di un'innovazione sul decoro architettonico, deve
adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in
considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della
parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse
originariamente ed in quale misura un'unitarieta' di linee e di
stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto
all'innovazione dedotta in giudizio, nonche' se su di essa avessero
o meno inciso, menomandola , precedenti diverse modifiche operate da
altri condomini. In caso di accertato danno estetico di particolare
rilevanza, il danno economico e' da ritenersi insito, senza
necessita' di specifica indagine; il relativo accertamento e'
demandato alla discrezionalita' del giudice del merito e non e'
sindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato
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