AMMINISTRATORE E DELIBERE NULLE
Come noto un pronunciato della suprema corte (sezioni unite sentenza 4806/2005) ha circoscritto i casi di nullità della delibera condominiale alle sole ipotesi in cui essa appaia priva di elementi essenziali, abbia oggetto impossibile o illecito o non ricompreso nelle competenze dell'assemblea, o incida sui diritti individuali dei singoli condomini o sulle proprietà esclusive di costoro; delibere che l'amministratore non deve eseguire.
Il problema si pone per tutte le altre tipologie di delibere illegittime.
Come noto l'amministratore deve porsi il problema se dare esecuzione alle delibere che l'assemblea assume in modo irregolare o che si presentano invalide ;ciò in relazione alla responsabilità propria nei confronti dei condomini. Perché esista la responsabilità dell'amministratore è sufficiente il configurarsi di colpa lieve nell'esecuzione degli obblighi posti a suo carico non essendo richiesto ne dolo ne colpa grave. Di contro non è configurabile la responsabilità dell'amministratore di condominio quando costui abbia agito secondo l'ordinaria prudenza e/o diligenza nel rispetto delle norme e del regolamento.
Può quindi dirsi che eccede dei propri poteri l'amministratore che esegua delibere inficiate da nullità in quanto egli, nel rispetto dei propri obblighi,ha la facoltà di non eseguire delibere assembleare che siano del tutto nulle o di cui si preveda una modifica o revoca ovvero siano assunte in seguito forti contrasti tra condoni dovendo attendere, in questi ultimi casi, almeno il decorso del termine previsto ai fini dell'impugnativa.