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ISVAP

 
 
ISVAP
 
 
PRESENTAZIONE
Che cosa è l'ISVAP?
 
L'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione. L'ISVAP svolge le sue funzioni sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. 
 
Struttura e organizzazione dell'Istituto 
 
Organi dell'ISVAP sono il Presidente, che oltre ai poteri di rappresentanza, esercita anche le funzioni di direttore generale e il Consiglio, le cui attribuzioni riguardano sia l'ambito organizzativo interno sia quello dei rapporti esterni.
L'organizzazione interna dell'Istituto si articola in Servizi, strutturati a loro volta in Sezioni. Attualmente, i Servizi curano le seguenti materie: assicurazione danni; assicurazione persone; area patrimoniale; tutela del consumatore; albi; studi; questioni legali; amministrazione e personale; organizzazione e sistemi (vedi Organigramma). 
 
Poteri, compiti e funzioni 
 
La normativa inerente il settore assicurativo ha attribuito all'ISVAP funzioni di controllo e di regolamentazione, qualificando l'Istituto come un'amministrazione indipendente, dotata di autonomia giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale, che dispone di specifica competenza tecnica e ampi strumenti operativi.
L'obiettivo è quello di assicurare la stabilità del mercato e delle imprese nonché la solvibilità e l'efficienza degli operatori, a garanzia degli interessi degli assicurati-consumatori e in generale dell'utenza.
 
L'azione di vigilanza 
 
Funzione primaria dell'Istituto è l'esercizio della vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione, che si esercita attraverso il controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile, verificandone la rispondenza alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti.
L'attività di vigilanza dell'ISVAP si esercita anche nei confronti degli intermediari di assicurazione; e ciò in quanto è di tutta evidenza che correttezza e trasparenza svolgono un ruolo fondamentale nell'intero quadro della politica assicurativa e del suo sviluppo.
Per l'esercizio delle proprie funzioni, l'ISVAP ha, tra l'altro, la facoltà di richiedere alle imprese vigilate la comunicazione di dati, elementi e notizie; può disporre nei loro confronti ispezioni e indagini di altra natura; può convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale e il presidente del collegio sindacale nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio. 
 
Autorizzazione all'esercizio dell'attività 
 
In particolare, l'ISVAP provvede ad autorizzare le imprese all'esercizio e all'estensione in altri rami dell'attività assicurativa nonché a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tale autorizzazione, verificando la sussistenza delle previste condizioni di esercizio. 
 
Vigilanza prudenziale 
 
Nell'ambito dei compiti di supervisione prudenziale demandati all'ISVAP e volti a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa assicurativa, assume un rilievo particolare la vigilanza finanziaria, che consiste nel costante controllo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con riguardo, in particolare, al possesso del margine di solvibilità e di riserve tecniche sufficienti in rapporto all'insieme dell'attività svolta nonché  di attivi congrui alla loro integrale copertura.
Da sottolineare che l'evoluzione del quadro normativo ha reso il sistema del controllo sempre più attento al trattamento delle informazioni e delle analisi in tempo reale sui dati afferenti la gestione dell'impresa; e ciò per accentuare il carattere preventivo della vigilanza e intervenire con tempestività all'insorgere di situazioni di rischio. A questo proposito, rivestono un ruolo chiave le informazioni dovute dalle imprese in corso d'esercizio, che vanno ad affiancare e integrare i controlli tradizionali basati sul bilancio annuale. 
 
Controllo sui gruppi assicurativi 
 
L'evoluzione dell'attività finanziaria ha portato alla nascita di sempre più numerosi e complessi gruppi di imprese assicurative; pertanto, tenuto conto della necessità di controllare i rapporti instaurati tra la compagnie dello stesso gruppo, per valutarne gli effetti sulla gestione della singola impresa di assicurazione, è stato conferito all'Istituto il potere di autorizzare l'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale delle imprese di assicurazione. Inoltre, l'ISVAP ha il potere di ordinare la dismissione delle partecipazioni di imprese assicurative, qualora esse siano ritenute estranee all'oggetto sociale ovvero pregiudizievoli per la stabilità dell'impresa. Anche la disciplina dei bilanci consolidati a livello di gruppi assicurativi è demandata all'ISVAP. A quest'ultimo, infine, le imprese hanno l'obbligo di comunicare preventivamente taluni atti infragruppo aventi contenuto patrimoniale che esse intendano porre in essere. 
 
Ambito territoriale dei poteri di vigilanza 
 
I decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 1995, nel dare attuazione alle direttive comunitarie c.d. di terza generazione in materia di assicurazione vita e danni  hanno, tra l'altro, ampliato l'ambito territoriale dei poteri di vigilanza dell'ISVAP. L'Istituto, infatti, è ora tenuto a vigilare sulle imprese aventi sede legale in Italia anche per l'attività da queste svolta a livello comunitario in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi; e ciò in conformità ai principi comunitari dell'home country control e del mutuo riconoscimento della legislazione nazionale.
 
Potere sanzionatorio 
 
Nel caso in cui l'impresa violi le norme che è tenuta a rispettare o adotti comportamenti che potrebbero pregiudicare la sua stabilità, l'ISVAP può adottare misure correttive o repressive. 
 
Il procedimento sanzionatorio è regolato direttamente, per gli aspetti essenziali, dalla legge 689/1981, che fissa agli artt. 13 e 14 modalità e termini per l’accertamento e la notifica dell’illecito, all’art. 16 la facoltà di conciliazione e all’art. 18 i termini per la presentazione sia degli scritti difensivi che per l’audizione personale.
 
La legge istitutiva dell’ISVAP, così come integrata dal D. Lgs. 373/1998, stabilisce in deroga alla normativa generale che l’istruttoria sui ricorsi e la tenuta delle audizioni è di competenza dell’ISVAP; al Ministero delle Attività Produttive è attribuito invece il potere di emanare le ordinanze-ingiuntive o di archiviazione (su proposta dell’ISVAP medesimo).
 
La regolamentazione interna, ad integrazione delle disposizioni di legge sopracitate, riguarda solo aspetti marginali di dettaglio del procedimento (quali la composizione dell’Organo collegiale cui compete la formulazione della proposta di sanzione al Ministero delle Attività Produttive); per il resto la procedura è rimasta in termini generali inalterata nel tempo e nelle fasi rilevanti è la seguente:
 
Ø      trasmissione, da parte degli Uffici che hanno accertato l’illecito, della documentazione sintetica di riferimento alla Sezione Sanzioni;
 
Ø      predisposizione e notifica del verbale di contestazione degli addebiti da parte della Sezione Sanzioni;
 
Ø      chiusura del procedimento in caso di effettuazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, legge n. 689/1981 (nel minore importo fra la terza parte del massimo e il doppio del minimo edittale);
 
Ø      facoltà per gli interessati, ove non provvedano al pagamento della sanzione in misura ridotta, di proporre reclamo allo stesso Istituto, presentando memorie difensive, effettuando l’accesso ai documenti d’ufficio e chiedendo l’audizione personale;
 
Ø      esame del reclamo da parte di un Organo collegiale interno – la Commissione Valutativa per le Sanzioni – che valuta la fattispecie di illecito sotto il profilo oggettivo e soggettivo, verificando se ricorrano cause di esclusione della responsabilità ai sensi degli artt. 2 e ss., legge n. 689/1981, ovvero vizi di natura procedurale nelle fasi precedenti di contestazione e notifica;
 
Ø      esame d’ufficio agli stessi fini delle fattispecie da parte dell’Organo collegiale anche nei casi di mancato pagamento della sanzione in misura ridotta che non sia stato accompagnato da presentazione del reclamo;
 
Ø      determinazione, in caso di conferma della sussistenza dell’illecito, della misura della sanzione entro i limiti di legge, secondo la graduazione consentita dal ricorrere delle circostanze indicate dall’art. 11, legge 689/1981 (gravità dell’illecito, eventuale eliminazione delle relative conseguenze, personalità e condizioni economiche del trasgressore); in alternativa, archiviazione della contestazione in caso di accertamento dell’insussistenza dei presupposti di sanzionabilità di ordine sostanziale o procedurale;
 
Ø      sottoposizione del verbale della deliberazione dell’Organo collegiale al Presidente dell’Istituto che, ove non ritenga di chiedere approfondimenti o riconsiderazioni della decisione, ne autorizza l’invio al Ministro delle Attività Produttive a corredo della proposta di irrogazione della sanzione ovvero di archiviazione;
 
Ø      in caso di accoglimento della proposta di irrogazione della sanzione, emanazione da parte del Ministro del decreto ingiuntivo e relativa notifica ai trasgressori, corredata dalla proposta dell’ISVAP quale motivazione dell’atto.
 
Il provvedimento ministeriale può essere oggetto di ricorso al Giudice amministrativo nei termini di legge; la presentazione del ricorso non sospende l’esecutività dell’atto, salvo concessione del provvedimento cautelare da parte del Tribunale adito.
 
Può essere richiesto di effettuare il pagamento in forma rateizzata; sull’istanza decide il Ministro.
 
I proventi delle sanzioni sono attribuiti all’Erario, con l’eccezione di quelli relativi alle violazioni in materia di liquidazione dei sinistri r.c. auto (D. L. 857/1976) e di attestazione dello stato di rischio dei certificati r.c. auto, che sono invece devoluti al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. 
 
Collaborazione con altre Autorità 
 
Nell'esercizio delle funzioni che gli sono demandate, l'ISVAP può richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni; promuove inoltre tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con le altre autorità di vigilanza finanziarie e con gli Organi di controllo assicurativi degli altri Paesi dell'Unione Europea. 
 
Servizi al cittadino 
 
L'ISVAP ha anche il compito di raccogliere i reclami presentati dagli interessati nei confronti delle imprese soggette alla vigilanza dell'Istituto, di agevolare la sollecita ed esatta esecuzione dei contratti, di chiedere chiarimenti alle imprese, di facilitare la soluzione delle questioni ad esso sottoposte.
Da sottolineare che, a differenza di altri mercati europei, in Italia non esiste la figura del c.d. "Ombudsman" assicurativo; tuttavia, la legislazione nazionale ha attribuito all'ISVAP alcune competenze che riguardano in particolare la trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e l'informazione al consumatore. Dette competenze vengono esercitate dall'ISVAP nei confronti di tutte le imprese operanti sul mercato italiano, comprese quelle aventi sede legale in un altro Paese dell'Unione Europea e operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi.
 
L'attività regolamentare
 
Nell'ambito dei poteri che gli sono stati attribuiti dalla legge, l'ISVAP esercita un intervento disciplinare nei confronti del mercato assicurativo, non solo vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte degli operatori del mercato assicurativo ma anche dettando direttive e introducendo regole di comportamento volte ad assicurare i necessari collegamenti tra l'ordinamento normativo e la concreta realtà in cui si esplica l'attività assicurativa.
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
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