Assegno non trasferibile
TITOLI DI CREDITO – INCASSO DI ASSEGNI NON TRASFERIBILI A PERSONE DIVERSE DAI BENEFICIARI DEI TITOLI – RESPONSABILITA’ DELLA BANCA NEGOZIATRICE – NATURA – TERMINE DI PRESCRIZIONE
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice di assegni bancari (o circolari), la quale abbia pagato detti assegni in violazione delle specifiche regole poste dal primo comma dell’art. 43 legge assegni, nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno: prima di tutti il prenditore, ma eventualmente anche colui che ha apposto sul titolo la clausola di non trasferibilità, o colui che abbia visto in tal modo indebitamente utilizzata la provvista costituita presso la banca trattaria (o emittente), nonché, se del caso, questa stessa banca. Di qui la conseguenza che a tale azione di responsabilità si applica la prescrizione ordinaria decennale, e non quella