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Riconoscimento di Stati e Governi

 

Riconoscimento di Stati e Governi

1. Riconoscimento di Stati

a) Nozione

Il riconoscimento di uno Stato secondo il diritto internazionale pubblico è la dichiarazione della volontà di uno Stato di riconoscere un'altra comunità sovrana come "Stato" nel senso del diritto pubblico internazionale. Si tratta di un atto di volontà unilaterale: per principio, ogni Stato decide perciò secondo il proprio libero apprezzamento se riconoscere o meno un altro Stato.

b) Significato

In pratica, il riconoscimento è di rilievo soprattutto nei casi in cui, nell'ottica del diritto interna-zionale pubblico, l'esistenza di un (nuovo) Stato è dubbia, ad esempio se quest'ultimo si è costi-tuito per secessione territoriale o è sorto in seguito al crollo o al frazionamento di uno Stato esi-stente.
Dopo la conclusione del processo di decolonizzazione, il riconoscimento di Stati ha certamente perso importanza. Ha tuttavia riacquistato attualità negli anni '90 con la comparsa di parecchi nuovi Stati sul territorio dell'ex Unione Sovietica e dell'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Attualmente si contano in genere
190 Stati riconosciuti secondo il diritto pubblico internazionale.

c) Forma


Il riconoscimento può essere espresso o implicito (tacito), di fatto o di diritto. In pratica, gli Stati riconoscono generalmente un altro Stato mediante una dichiarazione espressa rivolta, ad esem-pio, al governo di quest'ultimo.

d) Presupposti

Uno Stato può essere riconosciuto come tale soltanto se ne presenta le caratteristiche secondo il diritto internazionale pubblico. Conformemente alla dottrina predominante, gli elementi costitu-tivi che occorrono a tal scopo sono tre: territorio, popolo e potestà pubblica (ossia un governo effettivo ed indipendente verso l'esterno come verso l'interno, quale espressione della sovranità dello Stato). Per l'attribuzione della qualifica di Stato sono determinanti unicamente le circostan-ze effettive ("principio dell'effettività").
Giuridicamente, il riconoscimento non è valido se avviene prima che siano adempiuti tutti i pre-supposti necessari (riconoscimento prematuro) o se è contrario al diritto internazionale pubblico. Con un riconoscimento prematuro, uno Stato infrange il divieto d'ingerenza negli affari interni di altri Stati.(
art. 2 n. 4 Statuto delle Nazioni Unite).

e) Effetti giuridici


Secondo la prassi attuale, il riconoscimento di uno Stato ha carattere declaratorio: lo Stato rico-noscente dichiara che, a suo avviso, quello riconosciuto debba considerarsi "Stato" nel senso del diritto internazionale pubblico e quindi soggetto di quest'ultimo. In teoria, la questione giuridica, se uno Stato non diventi tale soltanto grazie al riconoscimento (che avrebbe quindi un effetto costitutivo) è tuttora oggetto di discussione. In pratica, l'esistenza di uno Stato è tuttavia indipen-dente da qualsiasi riconoscimento. È determinante unicamente la presenza o meno degli elementi costitutivi dello Stato secondo il diritto internazionale pubblico (popolo, territorio e governo).
Recentemente, gli Stati adottano con frequenza la prassi di far dipendere il "riconoscimento" dal-l'adempimento di determinate condizioni relative, ad esempio, all'osservanza dello Statuto delle Nazioni Unite o al rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti dell'uomo. Sotto l'aspetto del diritto pubblico internazionale, questi non sono tuttavia criteri applicabili al ricono-scimento, bensì condizioni di natura politica formulate in vista di istaurare rapporti tra gli Stati.

f) Prassi della Svizzera

La prassi della Svizzera in materia di riconoscimento è caratterizzata essenzialmente dai principi di universalità (nei limiti del possibile, la Svizzera intrattiene rapporti internazionali con tutti gli Stati) ed effettività (lo Stato riconosciuto deve essere effettivamente sovrano). Il nostro Paese applica coerentemente la dottrina dei tre elementi costitutivi dello Stato (vedi n. 1.d) e rinuncia, in favore della certezza del diritto internazionale, a porre condizioni ulteriori al riconoscimento, riservandosi tuttavia il diritto di considerare anche altri elementi decisionali, tra cui, in particola-re l'atteggiamento della comunità internazionale degli Stati o di un gruppo di Stati di particolare rilievo per la Svizzera.

2. Riconoscimento di governi

Riconoscendo un governo, uno Stato attribuisce ad un gruppo di persone la competenza di fungere da organo di un altro Stato e di rappresentarlo sul piano internazionale. L'unico presupposto che il diritto internazionale pubblico pone al riconoscimento di un governo è che quest'ultimo eserciti effettivamente la sovranità, ossia soprattutto il controllo su una parte sostanziale del ter-ritorio e dell'apparato amministrativo. Situazioni particolari possono insorgere se, ad esempio durante una guerra civile, il governo legittimo perde parzialmente o interamente il potere di sovranità in uno Stato e fugge eventualmente all'estero (governo in esilio). In tal caso, si continuerà in pratica a riconoscere parzialmente il governo precedente come governo legittimo (governo "de iure"), sebbene, almeno per il momento, abbia dovuto cedere il controllo effettivo dello Stato ad un altro governo (governo "de facto") che esercita tale controllo sul posto.
Riconoscendo un nuovo governo ed intrattenendo con esso i rapporti diplomatici consueti, uno Stato si esprime unicamente sull'effettività di tale governo e non sulla sua legittimità.
Dalla fine della Seconda guerra mondiale, la Svizzera riconosce per principio soltanto Stati e non governi. Se in un Paese subentra un cambiamento di governo, la Svizzera si rifiuta di riconoscere esplicitamente il nuovo governo, limitandosi di regola a proseguire senza interruzione i suoi rap-porti con il Paese in questione e quindi con il nuovo governo. La Svizzera segue quindi una prassi improntata in primo luogo al principio dell'effettività.

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