Provvedimenti cautelari e misure conservative
Se avete avviato un'azione legale, ma siete scoraggiati dalla lentezza del processo; se temete che il vostro debitore approfitti delle lungaggini procedurali e dei numerosi mezzi di ricorso per sottrarsi ai creditori prima della sentenza definitiva, potete avvalervi di varie misure cautelari. Potrebbe, ad esempio, essere il debitore tentato di preordinare la propria insolvenza o di trasferire altrove il proprio patrimonio. In questo caso, è nel vostro interesse chiedere al tribunale di prendere delle misure preventive.
Il tribunale ordinerà, se del caso, delle misure conservative o dei provvedimenti cautelari nei confronti dei beni del debitore. Tali provvedimenti hanno l'effetto di anticipare per un periodo limitato la decisione finale nel merito, al fine di garantirne la successiva esecuzione. È tuttavia necessario distinguere tra diverse situazioni.
1. Provvedimenti cautelari:
Si tratta di “provvedimenti volti alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare i diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l'esistenza”, secondo la definizione data dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. In pratica, tali provvedimenti permettono ad un creditore di tutelarsi contro il rischio di mancato pagamento, secondo due modalità: o rendendo inalienabili i beni del debitore o imponendo su di essi delle garanzie che accordano al creditore il diritto di esercitare il suo diritto qualunque sia il detentore del bene, anche quando i suddetti beni vengono alienati.
Esempi di provvedimenti cautelari :
il sequestro conservativo, che riguarda i beni mobili o somme di denaro appartenenti al debitore;
il sequestro giudiziario di beni oggetto di contestazione, che devono essere custoditi nello stato in cui si trovano fino alla sentenza definitiva;
la garanzia conservativa, che ha per oggetto immobili (ipoteca), impianti commerciali o valori mobiliari. È soggetta a determinate condizioni di pubblicità.
Condizioni per l'emanazione di provvedimenti cautelari:
All'atto della presentazione della richiesta, il tribunale (a seconda dello Stato membro il giudice del merito o il giudice dell'urgenza) potrà chiedervi di dimostrare la probabile esistenza del credito e del rischio di non recupero dello stesso.
Il tribunale specifica nella propria ordinanza i beni oggetto di tale provvedimento a concorrenza di un importo in proporzione al vostro credito. È opportuno sapere che vi sono elenchi di beni e crediti che non sono pignorabili (vestiti, prodotti commestibili, taluni mobili, una quota dello stipendio) al fine di assicurare condizioni di vita decorose al debitore e alla sua famiglia. Dal canto suo, il debitore potrà contestare il provvedimento e chiederne la “revoca”. Se al termine del procedimento di cognizione, otterrete una sentenza definitiva ovvero un titolo esecutivo definitivo, potrete far convertire il sequestro conservativo in “pignoramento”.
2. Le misure provvisorie:
In altre situazioni d'urgenza, non è sempre possibile limitarsi a dei provvedimenti puramente cautelari. Il giudice può così ordinare talune misure a titolo provvisorio aventi un effetto simile a quello atteso dalla sentenza di merito. La sentenza finale potrà successivamente annullare o confermare tali misure provvisorie.
Analogamente ai provvedimenti cautelari, le misure provvisorie sono adottate prima del giudizio di merito, distinguendosi in ciò dall'esecuzione provvisoria.
3. L'esecuzione provvisoria:
Avete ottenuto una sentenza a vostro favore, che può tuttavia ancora essere oggetto di impugnazione ordinaria (appello, opposizione). Desiderate che si dia immediata esecuzione alla sentenza, poiché temete che il vostro debitore presenti ricorso a scopo unicamente dilatorio. Il giudice ordinerà, se del caso, l'esecuzione a titolo provvisorio della sentenza. A seconda dello Stato membro, devono sussistere taluni presupposti (ad es. l'urgenza, l'esistenza di una garanzia del creditore, il principio del contraddittorio, il carattere incontestabile del credito, benché la sentenza sia appellabile…).
Dall'esame comparativo delle legislazioni nazionali emerge una mancanza quasi generalizzata della definizione delle misure conservative e dei provvedimenti cautelari, nonché una notevole eterogeneità dei regimi giuridici in essere. Il divario tra gli Stati membri si accentua nel caso in cui i provvedimenti rischino di rendere inutile qualsiasi azione di cognizione e di sottrarre il giudizio alle normali regole di attribuzione di competenza. Si riscontra che la frequenza del ricorso al giudice competente a pronunciarsi sui provvedimenti provvisori è molto variabile, in quanto in taluni Stati non gli è consentito anticipare il giudizio di merito .
Si rilevano notevoli differenze circa le condizioni di emanazione di tali provvedimenti. Il requisito dell'urgenza è quindi sempre più spesso interpretato in modo ampio.
Variano inoltre considerevolmente anche i beni che possono essere oggetto di tali provvedimenti, il tipo di misure adottabili o i legami tra la giurisdizione per le misure provvisorie e la giurisdizione nel merito. Gli elementi di forma sono anch'essi molto eterogenei. In numerosi Stati membri le misure cautelari sono soggette all'autorizzazione preventiva di un giudice, specializzato in taluni Stati membri e non specializzato in altri, mentre altri non la richiedono. Inoltre, in numerosi Stati membri il procedimento è di norma unilaterale, mentre in altri il dibattimento deve essere condotto in contraddittorio - salvo in caso d'urgenza particolare - fin dall'inizio del procedimento, escludendo quindi l'effetto sorpresa generalmente atteso da tali misure.
Formula: «Desidero che siano presi provvedimenti rapidi in uno Stato NON membro dell'Unione europea, senza attendere la sentenza definitiva.»
Dovreste adire il giudice del suddetto Stato chiedendo l'emissione di provvedimenti a titolo provvisorio o di misure di tutela. In numerosi paesi, tuttavia, le misure di questo tipo sono limitate al patrimonio situato all'interno dello Stato d'origine o sono molto difficili da ottenere in un altro Stato.
L'ottenimento di misure provvisorie o cautelari al di fuori dell'Unione europea è di pertinenza del diritto internazionale privato dei paesi in questione.
Inoltre, diverse organizzazioni internazionali hanno avviato dei lavori in parallelo su questa problematica:
Nel 2001 il Consiglio d'Europa ha adottato una Risoluzione sulla «strategia generale e gli strumenti per dare efficace esecuzione alle decisioni giudiziali». È in fase di preparazione anche una raccomandazione, volta a stabilire norme e principi comuni a livello europeo in materia di procedure d'esecuzione e di ufficiali giudiziari.
La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ha elaborato uno studio sulle misure provvisorie e cautelari nel diritto comparato e nelle vertenze internazionali.
L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) ha stabilito taluni principi comuni di procedura civile riguardo alle misure provvisorie.