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Professioni giuridiche e patrocinio a spese dello Stato

 

Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato, una garanzia di accesso alla giustizia.
Se le vostre risorse finanziarie non vi permettono di farvi carico dei costi di un procedimento giudiziario, potete chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Siete in conflitto con un'impresa, un professionista, il vostro datore di lavoro, un membro della vostra famiglia o qualsiasi altra persona, nel vostro paese o all'estero. Se non riuscite a risolvere tale controversia con una composizione amichevole, potete adire un giudice o essere chiamati a difendervi se l'altra parte ha preso l'iniziativa di ricorrere alla giustizia.
Probabilmente desiderate, prima di tutto, incontrare un avvocato perché vi spieghi quali sono i vostri diritti e se vale o meno la pena di ricorrere alla giustizia.
In tutti gli Stati dell'Unione esistono dei sistemi di patrocinio a spese dello Stato.
Essi presentano delle differenze per quanto riguarda la natura e l'estensione del patrocinio che può essere ottenuto e per quanto riguarda le condizioni che si devono soddisfare per potervi accedere, ma tutti perseguono il medesimo obiettivo: garantire a tutti un accesso effettivo alla giustizia.
In presenza di alcune condizioni, questi sistemi nazionali vi garantiscono:
L'esonero o la presa a carico, totale o parziale, delle spese giudiziarie.
L'assistenza, gratuita o contro una modica remunerazione, di un avvocato che vi consiglierà nella fase precontenziosa e, se necessario, vi rappresenterà in giudizio.
Facendo click sulle bandiere degli Stati membri, potrete scoprire tutte le informazioni utili per prendere confidenza con i sistemi nazionali di patrocinio a carico dello Stato, e con le condizioni che essi impongono per potervi accedere, in particolare per quanto riguarda:
le vostre risorse finanziarie
il tipo di cause per cui il patrocinio può essere accordato
le condizioni legate al merito della controversia
i casi in cui sarete tenuti a rimborsare le spese del patrocinio ottenuto.
Se desiderate chiedere il patrocinio a spese dello Stato in uno Stato membro diverso dal vostro, dovete sapere che esistono delle convenzioni internazionali che possono facilitarvi la vita. Facendo click sull'icona "Diritto internazionale" otterrete le informazioni utili a questo proposito.
Peraltro, la Commissione europea ha proposto una direttiva in materia di patrocinio a spese dello Stato nel gennaio 2002.

Il patrocinio a spese della Stato è un diritto fondamentale riconosciuto dal Consiglio d'Europa.
La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede, all'articolo 6, che ogni persona ha diritto ad un'equa udienza.
Essa precisa che ogni accusato ha segnatamente diritto a difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, a poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia.
Questa disposizione riguarda la materia penale ma la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che questo principio fosse applicabile anche alle cause civili.
Se ritenete che i vostri diritti in materia di patrocinio a spese dello Stato siano stati violati, avete la possibilità, in presenza di alcune condizioni, di rivolgervi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Alcune convenzioni internazionali dirette a facilitarvi la vita
Se desiderate beneficiare del patrocinio a spese dello Stato in un paese diverso da quello in cui risiedete, dovete sapere che esistono delle convenzioni internazionali dirette a facilitarvi la vita.
Ad esempio, in seno al Consiglio d'Europa, tutti gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Germania, partecipano a un Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato (firmato nel 1977 a Strasburgo).
Questo accordo istituisce un meccanismo che consente a chiunque risieda abitualmente nel territorio di uno degli Stati parte all'accordo, ed intenda richiedere il patrocinio a spese dello Stato nel territorio di un altro Stato parte, di presentare la sua domanda nello Stato in cui risiede abitualmente. Quest'ultimo Stato è tenuto a trasmettere gratuitamente tale domanda all'altro Stato, nel rispetto di determinate modalità.
Esiste un elenco delle autorità alle quali ci si può rivolgere.
Esiste anche una Convenzione dell'Aia volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, firmata nel 1980, che prevede anch'essa un sistema di trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato tra le parti contraenti, corredato da un formulario comune. Questa convenzione esige che i cittadini e i residenti degli Stati contraenti ricevano il patrocinio a spese dello Stato nel territorio degli altri Stati contraenti alle stesse condizioni che si applicherebbero se vi risiedessero effettivamente.
Ma questa convenzione non è stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione.

Documenti di riferimento
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6) - Consiglio d'Europa
Corte europea dei diritti dell'uomo (condizioni e formulario per presentare un ricorso).
Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato del 1977 (Consiglio d'Europa)
Convenzione XXIX dell'Aia (Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale).

*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
 
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