Notificazione e comunicazione degli atti
Trasmettere un atto giudiziario non vuol dire soltanto spedire una lettera per posta.
Se avviate un procedimento giudiziario, sarete tenuti a trasmettere vari documenti alla controparte con cui siete in causa ed a riceverne degli altri. In termini giuridici, dovrete notificare e comunicare degli atti.
L'atto di citazione è in genere il primo di questi atti: è quello con cui il convenuto viene avvertito dell'avvio del procedimento.
Ma ve ne possono essere molti altri nel corso delle diverse fasi del procedimento, come ricorsi, memorie difensive, ingiunzioni, ecc. Al termine del procedimento, le decisioni dei giudici vengono notificate alle parti.
D'altra parte, si possono dovere trasmettere diversi atti extragiudiziali, ad esempio atti notarili.
In tutti gli Stati membri esistono delle regole volte a garantire che tali atti siano stati consegnati alle parti, richiedendo certe formalità per la comunicazione e la notificazione.
In alcuni Stati membri, è lo stesso organo giudiziario ad occuparsi della trasmissione degli atti; in altri dovrete invece assumerne voi stessi l'iniziativa.
Anche le modalità di spedizione di tali atti possono variare da uno Stato all'altro: può essere ad esempio richiesta la consegna in mani proprie oppure può essere ammessa la spedizione per posta.
Anche il costo di queste formalità è piuttosto variabile. In alcuni casi questo costo può essere a carico dello Stato per le persone che non dispongono di risorse sufficienti per affrontare le spese del procedimento.
Potrete ottenere informazioni utili in relazione ai modi di comunicazione e di notificazione degli atti negli Stati membri cliccando sulle rispettive bandiere.
Se dovete trasmettere degli atti in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedete, dovete sapere che un regolamento europeo del 2000 istituisce delle procedure applicabili per non perdere tempo. Troverete informazioni a questo proposito cliccando sull'icona "Diritto comunitario".
Esiste altresì una convenzione internazionale del 1965, che regola i rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati terzi che aderiscono alla convenzione stessa. Cliccando sull'icona "Diritto internazionale" otterrete maggiori dettagli a questo proposito.
Se dovete trasmettere un atto al di fuori dell'Unione, esistono alcune convenzioni internazionali che possono farvi risparmiare un po' di tempo.
Se avviate un procedimento giudiziario, sarete tenuti a trasmettere vari documenti alla controparte con cui siete in causa ed a riceverne degli altri. In termini giuridici, dovrete notificare e comunicare degli atti.
La convenzione dell'Aia del 1965 ( - ) prevede un sistema di trasmissione degli atti attraverso delle autorità centrali designate da ciascuna delle parti contraenti.
Le autorità competenti del vostro Stato di residenza trasmettono gli atti che dovete trasmettere all'estero all'autorità centrale designata dallo Stato interessato, la quale si incaricherà di notificarli o comunicarli al loro destinatario. Le autorità centrali non possono esigere alcuna formalità particolare, come l'autenticazione.
La convenzione non proibisce agli Stati che vi aderiscono di prevedere o accettare sistemi ancora più semplici, ad esempio la possibilità d'inviare direttamente l'atto al destinatario per posta.
Il sistema istituito dalla convenzione dell'Aia si applica se dovete trasmettere degli atti in uno Stato che non è membro dell'Unione europea, o in Danimarca.
L'Austria non ha aderito alla convenzione.
Invece, quando si tratta delle relazioni tra Stati membri all'Unione europea, tranne la Danimarca, questo strumento è stato sostituito dal regolamento del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione ed alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Infine, esistono vari accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi, ai quali si fa riferimento nelle pagine relative agli Stati membri interessati.