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Regolamento del codice della navigazione

    

 

 

Regolamento del Codice della Navigazione

 

Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)

Libro primo

Dell'ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo I

Degli organi amministrativi della navigazione

Capo I

Dell' amministrazione locale della navigazione marittima

Art. 1 - Circoscrizioni

1. La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all' articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime

Art. 2 - Denominazione degli uffici marittimi

1. L' ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l' ufficio del compartimento capitaneria di porto, l' ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

2. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l' ufficio del compartimento né l' ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.

Art. 3 - Reggenza di uffici minori

1. Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell' articolo 18 del codice sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, è fatto con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 4 - Zone di navigazione promiscua

1. La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell' articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa.

2. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d' accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell' ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dal ministro dei trasporti e della navigazione.

3. Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dal ministro dei trasporti e della navigazione, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima.

Titolo II

Del demanio marittimo

Capo I

Delle concessioni

Art. 5 - Presentazione della domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio.

2. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all' uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell' articolo 22.

Art. 6 - Contenuto e documentazione della domanda di concessione

1. La domanda deve specificare l' uso che il richiedente intende fare del bene demaniale e la durata della concessione richiesta.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica delle opere da eseguire, dal piano della località e dai disegni particolari degli impianti.

3. Il piano e gli altri disegni devono essere in scala adatta ed essere firmati da un professionista abilitato.

4. Per le concessioni da farsi con licenza i richiedenti possono essere esonerati, secondo i casi, dall' obbligo di produrre la relazione tecnica, il piano e gli altri disegni.

Art. 7 - Presentazione degli altri documenti

Quando nella domanda o nei disegni si afferma l' esistenza di diritti reali su beni demaniali ovvero su beni privati contigui, il richiedente deve produrre i documenti giustificativi.

Art. 8 - Concessioni per licenza

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, salvo il parere dell' intendenza di finanza sulla misura del canone, quando questo non sia determinato in via generale ai sensi del penultimo comma dell' articolo 16. Tuttavia qualora entro due mesi dalla richiesta detto parere non sia pervenuto, s' intende confermata la precedente misura del canone.

Art. 9 - Concessioni di durata superiore al quadriennio

1. Le concessioni di durata superiore al quadriennio 1 o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte per atto pubblico ricevuto da un ufficiale di porto a ciò destinato con decreto del capo del compartimento. In qualità di rappresentante dell' amministrazione concedente interviene il capo del compartimento. Per i compartimenti sedi di direzione marittima e quando si tratti di concessione di durata non superiore a quindici 1 anni interviene l' ufficiale più elevato in grado dopo il capo del compartimento.

2. Gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvati con decreto del direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 10 - Concessioni provvisorie

1. La concessione, per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione, è regolata, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, con atto di concessione provvisoria non soggetto ad approvazione, rilasciato senza formalità di istruttoria nei modi prescritti dall' articolo precedente.

2. Per il periodo di validità dell' atto di concessione provvisoria il canone è fissato in misura eguale a quella prevista nell' atto scaduto. Può essere peraltro imposto al concessionario nello stesso atto di concessione provvisoria l' obbligo di corrispondere, anche se la concessione non è rinnovata, la maggiore misura che venga determinata a norma dell' articolo 16.

Art. 11 - Spese di istruttoria

1. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all' atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell' ufficio del compartimento, nella misura da questo stabilita.

2. Esauriti gli atti relativi alla concessione richiesta, tanto nel caso in cui si addivenga al rilascio della stessa, quanto nel caso in cui la domanda sia respinta, il capo del compartimento procede alla liquidazione del deposito, mediante la compilazione di apposita nota, con l' indicazione di tutte le spese sostenute per conto del richiedente.

Tale nota deve essere inviata all' autorità competente a decidere sulla domanda di concessione.

Art. 12 - Parere del genio civile

1. Il capo del compartimento richiede sulla domanda di concessione il parere del competente ufficio del genio civile che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, e pone il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l' esattezza.

2. Per le concessioni con licenza il predetto parere deve essere richiesto soltanto quando per l' attuazione degli impianti previsti si debbano apportare modificazioni di qualunque entità ad opere marittime.

3. In ogni caso, l' esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza dell' ufficio del genio civile alle cui prescrizioni il concessionario deve attenersi. Quando occorra, in relazione all' entità e allo scopo della concessione, l' ufficio del genio civile procede alle stime, ai computi e ai collaudi necessari.

4. L' ufficio del genio civile assiste inoltre il capo del compartimento nelle operazioni di consegna e di riconsegna, quando sia necessario.

Art. 13 - Parere dell' intendenza di finanza

Il capo del compartimento richiede sulle domande relative a concessioni superiori al biennio o che importino impianti di difficile rimozione il parere della competente intendenza di finanza per quanto ha riguardo alla proprietà demaniale e alla misura del canone. Per le concessioni con licenza il parere è richiesto sulla misura del canone, se questa non sia stata fissata a norma del penultimo comma dell' articolo 16.

Art. 14 - Parere dell' autorità doganale

Il capo del compartimento promuove sulla domanda di concessione il parere dell' autorità doganale competente.

Art. 15 - Dissenso sulle domande di concessione

1. Nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.

2. In caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione è presa dal ministro dei trasporti e della navigazione di accordo con quello per le finanze.

Art. 16 - Canone

1. Il concessionario deve corrispondere anticipatamente le singole rate del canone, nella misura ed alle scadenze determinate nell' atto di concessione. Per le concessioni con licenza di durata non superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente per l' intera durata. Per le concessioni con licenza di durata superiore al biennio il canone è pagato anticipatamente a rate biennali.

2. Il concessionario deve pagare il canone anche quando non usufruisce in tutto o in parte della concessione, salvo il disposto dell' articolo 40 del codice.

3. La misura minima normale del canone per la concessione è stabilita da leggi o regolamenti speciali.

4. La misura del canone per le singole concessioni deve essere concordata fra il capo del compartimento e l' intendente di finanza in relazione alla entità delle concessioni stesse, allo scopo che si intende conseguire e ai profitti che può trarne il concessionario.

5. Per le concessioni con licenza la misura del canone, a seconda delle varie spese di concessioni, può essere stabilita in via generale dal capo del compartimento d' accordo con l' intendente di finanza.

6. Il concessionario è obbligato, quando ne sia richiesto, a esibire all' ufficio del compartimento la quietanza attestante il pagamento delle rate del canone.

Art. 17 - Cauzione

1. Il concessionario deve garantire l' osservanza degli obblighi assunti con l' atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all' entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell' articolo 47 lett. d) del codice.

2. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell' ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.

3. Con l' atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l' obbligo di accettare che l' amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l' amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito.

4. In nessun caso l' importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.

Art. 18 - Pubblicazione della domanda

1. Quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l' entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell' albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

2. Il provvedimento del capo del compartimento che ordina la pubblicazione della domanda deve contenere un sunto, indicare i giorni dell' inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine indicato nel provvedimento stesso le osservazioni che credano opportune.

3. In caso di opposizione o di presentazione di reclami la decisione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione.

4. In ogni caso non si può procedere alla stipulazione dell' atto se non dopo la scadenza del termine indicato nel provvedimento per la presentazione delle osservazioni e se, comunque, non siano trascorsi almeno venti giorni dalla data dell' affissione e dell' inserzione della domanda.

5. Nei casi in cui la domanda di concessione sia pubblicata, le domande concorrenti debbono essere presentate nel termine previsto per la proposizione delle opposizioni.

6. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare l' esame delle domande presentate anche oltre detto termine per imprescindibili esigenze di interesse pubblico.

7. Quando siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande concorrenti senza che sia stata rilascita la concessione al richiedente preferito per fatto da addebitarsi allo stesso, possono essere prese in considerazione le domande presentate dopo detto termine.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni altro caso di presentazione di domande concorrenti.

Art. 19 - Contenuto dell' atto di concessione

1. Nell' atto di concessione devono essere indicati:

1) l' ubicazione, l' estensione e i confini del bene oggetto della concessione;

2) lo scopo e la durata della concessione;

3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;

4) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell' esercizio eventualmente consentiti;

5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell' articolo 47 del codice;

6) la cauzione;

7) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l' uso da parte di terzi;

8) il domicilio del concessionario.

 

2. Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.

3. Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entità della concessione.

Art. 20 - Custodia degli atti di concessione

Gli originali degli atti di concessione sono custoditi presso l' ufficio del compartimento sotto la responsabilità dell' ufficiale destinato a riceverli.

Art. 21 - Registri delle concessioni

1. Gli atti e le licenze di concessione si trascrivono in appositi registri tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze.

2. Presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario.

Art. 22 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

L' autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all' articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell' atto di concessione per i casi nei quali vengono recate limitazioni all' uso del demanio marittimo.

Art. 23 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile verso l' amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell' esercizio della concessione alle persone o alle cose.

2. Il concessionario con l' atto o la licenza di concessione assume l' obbligo di manlevare e rendere indenne l' amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Art. 24 - Variazioni al contenuto della concessione

1. La concessione è fatta entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere, gli usi e le facoltà risultanti dall' atto o dalla licenza di concessione.

2. Qualsiasi variazione nell' estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l' espletamento della istruttoria. Qualora, peraltro, non venga apportata alterazione sostanziale al complesso della concessione o non via sia modifica nell' estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata per iscritto dal capo del compartimento, previo nulla osta dell' autorità che ha approvato l' atto di concessione.

Art. 25 - Scadenza della concessione

Scaduto il termine della concessione, questa si intende cessata di diritto senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora.

Art. 26 - Revoca e decadenza della concessione

1. La revoca e la decadenza della concessione a norma dell' articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.

2. Nel caso previsto dall' articolo 47, lettera d, del codice, la decadenza è pronunciata sentita l' intendenza di finanza.

Art. 27 - Vigilanza

1. L' esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L' autorità marittima mercantile vigila sulla osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione.

2. Il concessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico.

Art. 28 - Obblighi del concessionario per l' esercizio della vigilanza

Il concessionario è obbligato a consentire l' accesso nei beni concessigli e nelle opere eseguitevi al personale civile e militare dell' amministrazione centrale o locale dei trasporti e della navigazione, dell' amministrazione finanziaria, del genio civile e delle altre amministrazioni dello Stato, che dovessero accedervi per ragioni del loro ufficio.

Art. 29 - Limiti dei diritti del concessionario

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l' uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

Art. 30 - Subingresso

1. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione.

2. L' autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell' articolo 46 del codice, è data dall' autorità che ha approvato la concessione e relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento.

3. Qualora l' amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell' acquirente o dell' aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca.

Art. 31 - Demolizione delle opere

1. Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l' amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di acquisire le opere, ha l' obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati.

2. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all' applicazione del disposto dell' ultimo comma dell' articolo 49 del codice.

Art. 32 - Efficacia della concessione nei confronti dell' amministrazione

L' atto di concessione non vincola l' amministrazione fino a che non è stato approvato nelle forme prescritte.

Art. 33 - Esibizione del titolo di concessione

Il concessionario è obbligato a produrre il titolo di concessione ogni qualvolta ne venga richiesto dall' amministrazione e dagli agenti della forza pubblica.

Art. 34 - Consegna e riconsegna dei beni concessi

1. Dopo l' approvazione dell' atto di concessione il capo del compartimento con l' assistenza, se necessaria, dell' ufficio del genio civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale.

2. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione.

3. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza.

4. Le opere stesse sono iscritte nell' inventario dei beni di demanio pubblico, ramo marina mercantile.

Art. 35 - Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi

L' anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l' esecuzione di lavori ai sensi dell' articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall' articolo 9, previa autorizzazione dell' autorità cui compete l' approvazione dell' atto di concessione.

Art. 36 - Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato

1. La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell' interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all' articolo 34 del codice, è autorizzata dal ministro dei trasporti e della navigazione e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all' articolo 19 del codice, non importa corresponsione di canone.

2. Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo.

3. L' eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del presente articolo, è disciplinata a norma dell' articolo 36 del codice dall' autorità marittima mercantile, sentita l' amministrazione consegnataria. L' autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell' articolo 30 del codice.

Art. 37 - Concessioni per fini di pubblico interesse

1. L' occupazione di beni demaniali marittimi e di zone di mare territoriale da parte di enti pubblici o privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, compreso l' esercizio di servizi di pubblica utilità, è regolata in base alle disposizioni stabilite per le concessioni demaniali marittime.

2. Agli effetti dell' applicazione del canone, previsto dal secondo comma dell' articolo 39 del codice, si intendono per concessioni che perseguono fini di pubblico interesse diversi dalla beneficenza quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento

Art. 38 - Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di merci e materiali

La destinazione delle aree e delle pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei materiali di cui all' articolo 50 del codice, il periodo di franchigia per le ordinarie operazioni portuali, i canoni e le altre norme sono stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.

Art. 39 - Autorizzazione per carico, scarico e sosta di merci e materiali

1. L' utilizzazione delle zone e pertinenze demaniali marittime ai termini dell' articolo 50 del codice, per il carico e lo scarico delle merci e dei materiali e per la loro temporanea sosta, è autorizzata con atto nel quale sono indicati:

1) le zone e le pertinenze oggetto dell' autorizzazione;

2) la specie dei materiali o delle merci;

3) la durata dell' utilizzazione;

4) il canone da corrispondere;

5) le altre eventuali condizioni.

2. Nel caso in cui la predetta utilizzazione abbia carattere continuativo, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 36 del codice.

Art. 40 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti situati in parte sul demanio marittimo

1. Salvo quanto è stabilito nel capo II del presente titolo, nei riguardi dei depositi e degli stabilimenti costieri di sostanze infiammabili o esplosive, la concessione per l' impianto e l' esercizio degli altri depositi e stabilimenti di cui al primo comma dell' articolo 52 del codice è soggetta a tutte le disposizioni contenute nel presente capo per la parte del deposito e dello stabilimento che insiste sul demanio marittimo o sul mare territoriale.

2. Alle stesse disposizioni la concessione è soggetta per la rimanente parte insistente fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale, quando il deposito o lo stabilimento sia destinato, a giudizio dell' amministrazione dei trasporti e della navigazione, a scopi interessanti la navigazione, la pesca, le industrie e ogni altra attività marittima.

3. Nel caso in cui lo stabilimento o il deposito sia destinato ad altri scopi, la concessione per la parte che insiste fuori dei confini del demanio marittimo o del mare territoriale è soggetta soltanto alle disposizioni che saranno stabilite nell' atto di concessione o nella licenza a tutela del regime del demanio marittimo e del mare territoriale, oltre a quelle di polizia.

Art. 41 - Stabilimenti e depositi costieri

1. Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al secondo comma dell' articolo 52 del codice sono costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo.

2. Sono considerati costieri quelli impiantati fuori del demanio marittimo, che siano comunque collegati al mare o a corsi d' acqua o canali marittimi, e quelli sistemati anche su zone non demaniali nell' interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell' articolo 52 del codice.

Art. 42 (abrogato)

[ Abrogato dall' art. 1 D.P.R. 24 aprile 1975, n. 988. ]

Art. 43 - Depositi promiscui

E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme con altre merci, salvo che l' interessato abbia ottenuto per tale deposito l' autorizzazione prevista dal secondo comma dell' articolo 52 del codice.

Art. 44 - Norme di sicurezza

Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti alle norme di sicurezza a essi relative, stabilite con decreto del ministro per l' interno, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili.

Art. 45 - Documentazione della domanda

La relazione tecnica e i disegni da allegare alla domanda per ottenere la concessione dell' impianto e dell' esercizio di stabilimenti e di depositi costieri, a norma dell' articolo 6, devono anche indicare:

a) la natura delle sostanze in lavorazione o in deposito, e il punto di infiammabilità;

b) il tipo e la capacità dei vari serbatoi e la destinazione di ciascuno;

c) la quantità in metri cubi delle varie sostanze che il richiedente intende depositare in fusti o in altri recipienti analoghi;

d) le caratteristiche degli impianti e le modalità costruttive dei fabbricati;

e) gli impianti e i mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi;

f) i dispositivi di sicurezza, le zone interne di protezione e le distanze delle opere esterne;

g) i mezzi per il rifornimento, il carico, lo scarico e il travaso delle sostanze;

h) per gli stabilimenti, anche la natura e i processi di lavorazione.

Art. 46 - Parere del genio civile

Sulla domanda di concessione deve essere sentito l' ufficio del genio civile, che nell' esprimere il parere indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, con particolare riguardo alla tutela della pubblica incolumità e all' osservanza delle norme di sicurezza.

Art. 47 - Parere del ministero dell' interno

La domanda di concessione per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti e depositi costieri è trasmessa dal ministero dei trasporti e della navigazione a quello dell' interno che esprime il proprio parere, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammanbili e eventualmente dopo sopraluogo.

Art. 48 - Commissioni di collaudo

1. Gli stabilimenti e i depositi costieri non possono essere messi, in tutto o in parte, in esercizio se non siano stati collaudati.

2. Al collaudo procede una commissione composta da un funzionario del ministero dei trasporti e della navigazione, da un funzionario del ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato, da un rappresentante del ministero dell' interno, designati dai rispettivi ministeri, nonché dal capo del compartimento marittimo, dall' ingegnere capo dell' ufficio del genio civile, dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o dai loro delegati.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del ministero dei trasporti e della navigazione all' uopo designato.

4. La commissione è nominata dal ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Per il collaudo degli stabilimenti e dei depositi costieri ubicati nel territorio nella regione siciliana, in luogo del funzionario del ministero dell' industria, del commercio e dell' artigianato, fa parte della commissione un funzionario dell' assessorato per l' industria e il commercio della regione.

6. Il collaudo degli impianti di distribuzione di oli minerali, loro sottoprodotti ed altri carburanti per i quali la concessione demaniale viene fatta con licenza del capo del compartimento marittimo, nonché dei depositi di capacità non superiore ai tremila metri cubi, con esclusione di quelli per gas liquefatti di petrolio, è effettuato da una commissione locale composta dal capo del compartimento marittimo, dall' ingegnere capo dell' ufficio del genio civile e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio o da loro delegati.

7. La commissione locale provvede, altresì, ad eseguire il collaudo degli impianti con i quali vengono ampliati o modificati depositi o stabilimenti costieri già esistenti, purchè non comportino alterazione sostanziale alle condizioni di sicurezza dell' intero complesso. Tuttavia il ministro dei trasporti e della navigazione, di propria iniziativa o in base a suggerimento formulato dalla competente commissione locale, sentito il parere del ministero dell' interno, può disporre che, per ragioni di sicurezza, il collaudo, anche in tali casi, venga effettuato da una commissione costituita nei modi previsti dal secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

8. Il segretario della Commissione locale è nominato dal capo del compartimento marittimo.

Art. 49 - Ispezioni

1. Gli stabilimenti e i depositi costieri devono essere sottoposti a frequenti ispezioni da parte della commissione locale di cui al terzo comma dell' articolo precedente.

2. Ogni triennio si procede, da parte di detta commissione, a una visita generale degli stabilimenti e dei depositi costieri esistenti nella circoscrizione del compartimento marittimo.

3. Il ministro dei trasporti e della navigazione, d' accordo con quello per l' interno, può disporre ispezioni straordinarie che sono eseguite da una commissione composta nel modo prescritto dal secondo comma dell' articolo precedente.

Art. 50 - Aggiornamento delle misure tecniche di sicurezza

1. Il concessionario è tenuto a eseguire, nei termini che gli sono fissati, adattamenti, modifiche, sistemazioni e ogni altro lavoro che nel corso della concessione siano prescritti dall' amministrazione concedente a tutela dell' incolumità e della sicurezza.

2. In caso di inosservanza l' amministrazione ha facoltà di sospendere in tutto o in parte l' esercizio dello stabilimento o del deposito.

Art. 51 - Spese per ispezioni e collaudi

1. Oltre le spese che fanno carico ai richiedenti, a norma dell' articolo 11, sono a carico dei concessionari le spese per gli accertamenti, le visite, le ispezioni e i collaudi da parte delle commissioni di cui agli articoli 48 e 49.

2. All' uopo i concessionari sono tenuti a effettuare depositi in numerario ogni qual volta sia loro richiesto e nella misura sufficiente allo scopo.

3. Per tali depositi si osservano le norme di cui all' articolo 11.

Art. 52 - Norme per le concessioni

Le concessioni per gli stabilimenti e i depositi costieri di cui ai precedenti articoli sono anche regolate dalle disposizioni del capo I del presente titolo.

Art. 53 - Tabelle

Il capo del compartimento, sentito l' ufficio del genio civile, redige apposite tabelle, da pubblicarsi nell' albo dell' ufficio del compartimento, indicanti i luoghi nei quali l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali sono vietate, e i luoghi nei quali l' estrazione e la raccolta possono essere fatte previa la concessione di cui all' articolo seguente.

Art. 54 - Concessioni di estrazione e di raccolta

1. Le concessioni per la estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali vengono fatte con licenza conforme al modello stabilito dal ministero dei trasporti e della navigazione nella quale sono determinati:

1) la località nella quale l' estrazione o la raccolta è consentita;

2) la quantità del materiale da estrarre o da raccogliere;

3) il periodo di tempo entro il quale l' estrazione o la raccolta deve avvenire;

4) le modalità che il concessionario deve eseguire nell' operare l' estrazione o la raccolta;

5) il canone e le modalità di pagamento.

2. Le concessioni per l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali, quando importino la costruzione di opere e impianti di difficile rimozione, sono fatte con atto di concessione a norma del secondo comma dell' articolo 36 del codice.

3. Prima di iniziare l' estrazione e la raccolta il concessionario deve denunciare alla guardia di finanza, gli estremi della concessione ottenuta.

Art. 55 - Canone

1. Il canone è commisurato al volume o al peso del materiale da estrarre o da raccogliere e alla durata della concessione.

2. La misura del canone può essere stabilita in via generale in relazione alla qualità del materiale e alle località di estrazione o di raccolta.

Art. 56 - Norme cui la concessione è soggetta

Per il rilascio della licenza di estrazione o di raccolta, per la determinazione della misura del canone, per il versamento dello stesso, e per quanto altro ha riferimento alla concessione di estrazione o raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali si applicano le norme stabilite nel capo I del presente titolo.

Art. 57 - Raccolta di materiali abbandonati

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla raccolta di materiali e merci che siano stati abbandonati nel fondo del mare territoriale o nell' ambito del demanio marittimo.

2. Le domande dirette ad ottenere la concessione della raccolta devono in ogni caso essere pubblicate nei modi previsti dall' articolo 18.

Art. 58 - Delimitazione

1. Il capo del compartimento notifica a coloro che possono avere interesse alle operazioni di cui all' articolo 32 del codice l' invito a intervenire alle operazioni stesse e a produrrre i loro titoli.

2. La commissione delimitatrice è presieduta dal capo del compartimento o da un suo delegato e di essa fanno parte un rappresentante della intendenza di finanza ed uno dell' ufficio del genio civile.

3. La commissione procede alla data stabilita alla delimitazione anche se non interviene alcun interessato.

4. Dell' avvenuta delimitazione è redatto processo verbale, corredato dai piani e dagli altri disegni; tale verbale è firmato da tutti gli intervenuti e diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al ministro dei trasporti e della navigazione dall' articolo 32 del codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza.

5. Le spese sono sostenute per metà dallo Stato e per l' altra metà dai privati interessati. I privati devono effettuare un deposito presso la cassa dell' ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita. Il deposito è liquidato secondo le norme dell' articolo 11.

Titolo III

Dell' attività amministrativa, della

polizia e dei servizi nei porti

Capo I

Dell' attività amministrativa e della polizia nei porti

Art. 59 - Ordinanza di polizia marittima

1. A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell' albo dell' ufficio:

1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

2) la destinazione delle calate, dei moli e dei altri punti di accosto allo sbarco e all' imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

4) il servizio delle zavorre;

5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all' allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all' alaggio delle navi e dei galleggianti;

6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;

7) l' uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all' ormeggio delle navi e dei galleggianti;

8) l' imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;

9) l' entrata e l' uscita delle navi e dei galleggianti, l' ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;

10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.

2. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.

Art. 60 - Concessione di esercizio di servizi portuali

1. L' esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell' articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell' autorità marittima mercantile.

2. La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.

Art. 61 - Certificato d' iscrizione per l' esercizio di attività nei porti

Le persone che esercitano un' attività nell' interno dei porti e in genere nell' ambito del demanio marittimo, se sottoposte all' iscrizione in registri a norma del secondo comma dell' articolo 68 del codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 62 - Preferenze negli accosti

Il comandante del porto, nel regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l' ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.

Art. 63 - Navi in attesa di accosto

Le navi e i galleggianti, che all' arrivo nei porti non abbiano già conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l' entrata e l' uscita della altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.

Art. 64 - Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi

1. Le navi e i galleggianti, nell' eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo destinato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.

2. In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti in porto.

Art. 65 - Modo di ormeggiarsi

1. Salvo il disposto dell' articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonché alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei.

2. Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali.

3. In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.

Art. 66 - Agevolazione al movimento di altre navi

Le navi e i galleggianti all' ormeggio hanno l' obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonché di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nello loro.

Art. 67 - Ormeggi di punta o in andana

Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su più file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.

Art. 68 - Ripari degli scarichi esistenti

Le navi e i galleggianti all' ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.

Art. 69 - Rinforzo degli ormeggi

Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di quest' ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.

Art. 70 - Carenaggi con sbandata

Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione da parte dell' armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell' attestazione di un perito, dalla quale risulti che l' alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.

Art. 71 - Parabordi

Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.

Art. 72 - Scale

Le scale di accesso alle banchine devono rimanere sempre libere al passaggio delle persone.

Art. 73 - Mezzi di accesso dalle navi alle banchine

Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.

Art. 74 - Sporgenze dal bordo

Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.

Art. 75 - Prove di macchina sugli ormeggi

Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.

Art. 76 - Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo

E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie.

Art. 77 - Rifiuti di bordo

1. E' vietato di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto a una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto.

2. Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.

Art. 78 - Trasporto di passeggeri con mezzi nautici

1. Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.

2. Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l' imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.

Art. 79 - Carico e scarico delle merci

1. Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.

2. Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle merci stesse dalle navi a terra.

Art. 80 - Sgombero delle banchine

1. Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.

2. Con riferimento alle disposizioni dell' art. 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli.

3. I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.

Art. 81 - Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni

Il comandante del porto può determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.

Art. 82 - Pulizia dell' ambito portuale

Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine.

Art. 83 - Carico e scarico di merci accensibili

1. Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille.

2. Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all' autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalità prescritte dalla medesima autorità.

Art. 84 - Deposito di merci infiammabili

1. Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenochè il deposito non avvenga in località a quest' uso specialmente destinata.

2. Qualora per circostanze di assoluta necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.

Art. 85 - Servizi di vigilanza

1. Il comandante del porto può disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull' impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.

2. Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.

Art. 86 - Fuochi e lumi a bordo

1. Alle navi in armamento è consentito di accendere fuoco o lumi purchè il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali.

2. E' vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza.

3. Il carenaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non può essere eseguito senza l' autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce il luogo e l' ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.

Art. 87 - Incendio nei porti

1. In caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi.

2. I comandanti della navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti ad eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto.

Se l' incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie misure.

3. Il comandante del porto può disporre l' impiego di persone che lavorano nel porto e nelle navi e dei mezzi che si trovano nell' ambito portuale per provvedere alle necessità determinate dall' incendio.

Art. 88 - Uso della fiamma ossidrica

L' impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi o di galleggianti, anche in demolizione, è regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto può avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell' opera di tecnici.

Art. 89 - Rimozione di materiali sommersi

1. La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all' articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall' avvenuta sommersione.

2. I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall' articolo seguente.

Art. 90 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

1. L' ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall' articolo 73 del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l' esecuzione è fissato dall' autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l' ufficio del genio civile.

2. Se non è noto il proprietario della nave o del galleggiante, l' ordine è comunicato mediante avviso affisso nell' ufficio del compartimento, fino al termine per la esecuzione previsto nell' ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell' aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l' aeromobile da rimuovere.

3. Se si tratta di nave o di aeromobile stranieri, l' avviso è comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l' aeromobile è iscritto, ovvero, se non risulti la nazionalità, al ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Qualora, a norma del secondo e del quarto comma dell' articolo 73 del codice, l' autorità marittima mercantile procede d' ufficio alla rimozione, è sentito preventivamente, ove occorra, l' ufficio del genio civile. Nei casi d' urgenza, dell' inizio delle operazioni di rimozione è data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.

Art. 91 - Rimozione da parte dei privati

1. Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimagono in custodia dell' autorità marittima mercantile a garanzia dell' adempimento dell' obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione.

2. All' atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L' autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l' avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale è rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta.

3. L' autorità marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corriposto gli eventuali diritti doganali.

Art. 92 - Rimozione d' ufficio

1. Nei casi previsti dal secondo comma dell' articolo 72 e dal secondo comma dell' articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, ai aeromobili o di materiali sommersi provvede d' ufficio l' autorità marittima mercantile, le cose da rimuovere passano in proprietà dello Stato.

2.- Al termine delle operazioni viene compilato processo verbale contenente:

a) l' indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi;

b) la descrizione degli oggetti medesimi;

c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l' intervento di un funzionario dell' amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra, con l' assistenza di un perito.

3. Il processo verbale è sottoscritto da perito, se è intervenuto, dal funzionario dell' amministrazione doganale, se questa è interessata, e dall' autorità marittima mercantile che lo ha compilato.

4. Per la vendita degli oggetti rimossi l' autorità marittima mercantile procede nei casi d' urgenza a trattativa privata. La vendita viene fatta constare con processo verbale, indicando il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a carico dei proprietari.

5. L' autorità marittima non procede alla consegna degli oggetti rimossi se l' acquirente non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.

6. Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi specifica menzione del tonnellaggio.

7. Nel caso previsto dall' ultimo comma dell' articolo 73 del codice, l' autorità che ha proceduto alla rimozione provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notificazione ai proprietari nelle forme stabilite dall' articolo 90 del presente regolamento.

Art. 93 - Informazioni in caso di sinistro

1. Nel caso previsto dall' articolo 69 del codice l' autorità marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero dei trasporti e della navigazione, la direzione marittima, l' autorità militare marittima competente per territorio, l' ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l' ufficio di iscrizione di questa.

2. L' autorità consolare deve informare il ministero dei trasporti e della navigazione e l' ufficio di iscrizione della nave.

3. Nel caso previsto dal secondo comma dell' articolo 69 del codice l' autorità comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all' autorità marittima mercantile più vicina.

Art. 94 - Processo verbale di perdita della nave

1. In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l' autorità marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:

a) il nome, il numero, l' ufficio d' iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;

b) il nome, l' ufficio d' iscrizione e il numero di matricola del comandante della nave, il numero dei componenti l' equipaggio e dei passeggeri;

c) la provenienza della nave;

d) le generalità e il domicilio delle persone perite con l' indicazione del numero di matricola e dell' ufficio di iscrizione per i componenti dell' equipaggio;

e) la qualità e la quantità del carico;

f) le cose salvate;

g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti;

h) la società assicuratrice della nave e del carico;

i) la causa accertata o presunta del sinistro.

2. Il processo verbale è sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall' autorità marittima che ha compilato il verbale.

Art. 95 - Ritiro dei documenti di bordo

Se la nave non è in condizione di riprendere la navigazione, l' autorità marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.

Art. 96 - Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo

1. Se il processo verbale della perdita non è compilato da un ufficio di compartimento, l' autorità marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento.

2. Se la nave non è iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all' ufficio di iscrizione della nave.

3. L' autorità consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 97 - Registro dei sinistri

1. Presso gli uffici di compartimento è tenuto un registro conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, nel quale sono annotati:

a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;

b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento.

2. Presso gli uffici consolari è tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.

Art. 98 - Categorie e ambito territoriale delle corporazioni

1. Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell' articolo 86 del codice, si distinguono in due categorie.

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.

3. Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre corporazioni, l' estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell' articolo 86 del codice.

4. Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è adottato dal ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.

4. Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità, unitamente alla potestà disciplinare circa l' espletamento del servizio di pilotaggio nell' ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l' esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all' effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione.

Art. 99 - Navi destinate al pilotaggio e uso di altri mezzi

1. Per l' esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell' art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.

2. Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.

3. In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.

Art. 100 - Segni distintivi delle navi

Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca in centimetri venti al di sotto dell' orlo superiore del bordo, distinta dall' indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora e della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare

Art. 101 - Poteri del comandante del porto

1. I piloti, nell' esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo, in conformità al modello stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all' espletamento del servizio.

3. Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell' opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell' interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.

4. Il comandante del porto può, nell' interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall' assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all' estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.

Art. 102 - Concorso

1. L' ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami.

2. Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:

1) il titolo di capitano di lungo corso;

2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;

3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore a 500 tonnellate.

3. Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.

4. Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato come 1° ufficiale su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate;

4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l' espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell' art. 103.

5. Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione;

5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.

6. Nel caso che il concorso per l' ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il ministro dei trasporti e della navigazione potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l' incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo.

7. I marittimi di cui al presente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la corporazione.

8.Tale periodo si riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni<1>.

Art. 103 - Accertamento dell' idoneità fisica

1. L' accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell' articolo 102 è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:

1) dal dirigente dell' ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;

2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;

3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.

2.Contro le risultanze dell' accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all' articolo 117, con le modalità ivi previste.

Art. 104 - Bando di concorso

1. Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nalla quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.

2. Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell' esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti prima che si siano resi vacanti i relativi posti.

3. La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento);

dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione;

da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.

4. Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all' articolo 106, la commissione è integrata da un professore abilitato all' insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato.

5. Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.

Art. 105 - Titoli

1. Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:

1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento;

2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento;

3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell' art. 116;

4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.

Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.

Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.

Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.

Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti 1 per anno.

Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.

2. Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota-parte.

3. La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

Art. 106 - Prove di esame

1. I canditati in possesso dei requisiti di cui all' articolo 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto e relativi all' attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.

2. I canditati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingue inglese.

3. Per l' esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.

4. Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto.

Art. 107 - Classifica dei candidati

I concorrenti che abbiano conseguito nell' esame orale di cui al primo comma dell' articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati a norma dell' articolo 105 e dell' articolo 106, per l' età dei concorrenti diminuita di 18.

I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell' accertamento dei requisiti per l' ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

Art. 108 - Procedimento per la nomina a pilota effettivo

1. I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.

2. I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l' ordine della graduatoria stessa.

3. Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell' esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.

4. Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.

5. Per comprovate esigenze di servizio, il capo del caompartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

6. La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);

dal capo pilota;

da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.

7. Le modalità sono stabilite dal capo del compartimento d' accordo con il capo pilota.

8. Dell' esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all' aspirante.

9. Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.

10. L' aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione.

11. Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l' attività di pilotaggio, conserva l' iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Art. 108 bis - Mobilità dei piloti

1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.

2. All' individuazione del pilota, nell' ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.

Art. 109 - Nomina di effettivi nell' istituzione della corporazione

I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell' art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all' atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, purchè siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell' art. 102.

Art. 110 - Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi

1. I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall' articolo 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dei regolamenti stessi.

2. L' aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecpiare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tale fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.

3. Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell' aspirante pilota, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.

4. Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l' autorizzazione del capo del compartimento.

Art. 111 - Sospensione e decadenza della nomina

1. La nomina dell' aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.

2. Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all' onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell' articolo 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.

3. L' aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.

4. Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all' articolo 120.

5. Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.

Art. 112 - Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio

Le navi di comproprietà dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall' articolo 120.

La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettiv.

Art. 113 - Nomina del capo pilota e dei sottocapi

1. In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.

2. Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall' assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall' articolo 105, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.

3. I membri della predetta terna sono prescelti dall' assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.

4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell' anzianità.

5. Se l' organico della corporazione non consente l' indicazione della suddetta terna ovvero l' assemblea dei piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.

6. Il capo e i sottocapi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

7. I capi e i sottocapi piloti già nominati all' atto dell' entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116, e 118.

Art. 114 - Attribuzioni del capo pilota

1. Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell' autorità marittima.

2. Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.

3. Il capo pilota mantiene l' ordine e la disciplina tra i piloti.

4. Unitamente a due piloti designati ogni anno dall' assemblea dei piloti il capo pilota cura l' amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.

5. Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

Art. 115 - Revoca dell' incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale

In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall' incarico con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, salva l' applicazione delle altre pene disciplinari previste dall' articolo 1254 del codice.

Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l' iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all' articolo 1263 del codice.

             Art. 116 - Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per l' esercizio del pilotaggio

1. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l' indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.

2. La nomina del commissario importa revoca dall' incarico del capo e dei sottocapi piloti.

3. In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 105<1>.

Art. 117 - Infermità del pilota

1. Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermità, il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto.

2. In caso di persistenza dell' infermità, il comandante del porto provvede all' accertamento periodico dell' infermità nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell' articolo 103.

3. Se l' infermità duri oltre un anno, il capo del compartimento, previi ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro.

4. Contro le risultanze dell' accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, è dato ricorso alla commissione medica di secondo grado per l' accertamento dell' idoneità fisica dei marittimi istituita presso l' amministrazione centrale dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita.

5. Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.

Art. 118 - Licenziamento del pilota

Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di età o non sia più idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell' articolo 103, al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.

Art. 119 - Rimbordo della quota e restituzione della cauzione

1. Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.

2. Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.

Art. 120 - Ripartizione dei compensi

1. L' ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all' articolo 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell' articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per infermità, o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell' articolo 101.

2. Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento della corporazione e gli oneri sociali.

3. Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.

4. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opprtuni controlli, avvalendosi eventualmente dell' opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.

5. L' esercizio finanziario coincide con l' anno solare.

Art. 121 - Quote dei piloti in servizio

1. Il capo e i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centodieci quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote.

2. I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell' articolo 116, se concorrrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà delle quota spettante a questi; altrimenti l' intera quota.

3. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.

4. Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma dell' articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che h