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Demanio marittimo e concessione

 

 

 

Demanio marittimo e concessione

 

    

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 1       SENT.  04504  DEL 05/05/1998 

 DEMANIO - DEMANIO STATALE - MARITTIMO - Concessione "ad aedificandum" in  favore di privati - Scadenza della concessione - Conseguenze - Demolizione  delle  opere  o  acquisto delle stesse da parte dello Stato (art.  49  cod. nav.) - Disciplina ex art. 47 R.D. 726/1895 - Facoltà derogatoria  di costituzione di diritti reali a favore del privato alla  scadenza  della concessione non rinnovata dalla P.A. - Sussistenza - Esclusione. 

 COD.NAV. ART. 37 
 COD.NAV. ART. 49 
 COD.CIV. ART. 934 
 COD.CIV. ART. 936 
 R. D. DEL 1/12/1985 NUM. 726 ART. 47 

     In  tema di demanio marittimo, l'art. 49 cod. nav., stabilendo, con riferimento  ai beni edificati su suolo demaniale in concessione, che (in mancanza  di  diversa previsione dell'atto di concessione), all'atto della scadenza di  quest'ultima,  le opere non amovibili restano acquisite allo Stato, salva facoltà  dell'autorità  concedente  di ordinarne la demolizione, riecheggia il  generale  principio  dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ. (derogando,  peraltro,  al  disposto del successivo art. 936, che riconosce il diritto  all'indennizzo per il costruttore in caso di ritenzione delle opere da parte  del  proprietario), e va interpretato nel senso che tale accessione si verifica,  "ipso  iure", al termine del periodo di concessione. La disciplina di  cui  all'art. 47 del R.D. n. 726 del 1895 può dirsi derogatoria rispetto alla  norma  citata soltanto nella misura in cui sancisce un'inversione della regola  secondo la quale la demolizione debba avvenire a richiesta dell'amministrazione  (prevedendo,  invece, in via principale l'obbligo di demolizione delle  opere da parte del privato, salva possibilita' di richiesta di esonero all'Amministrazione),  senza che tale inversione possa legittimamente spiegare  influenza  sulla "ratio" della norma, che resta quella di non riconoscere al  privato, al termine della concessione (e salva l'ipotesi che questa venga rinnovata),  alcun  diritto  sulle  opere insistenti sul suolo demaniale. 

 
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