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Pignoramento di nave

    

 

 

Pignoramento di nave

 
CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L       SENT.  06573  DEL 06/07/1998  
 ESECUZIONE FORZATA - NAVE ED AEROMOBILE (ESECUZIONE SU) - PIGNORAMENTO  -  AMMINISTRAZIONE  DELLA NAVE E DELL'AEROMOBILE - Finalitā - Impegno  dell'armatore (o di chi vi ha interesse) a far rientrare la nave  in porto al termine dei viaggi autorizzati - Escussione di garanti prima del rientro della nave - Conseguenze - Fattispecie. 

 COD.NAV. ART. 652 
 COD.PROC.CIV. ART. 633 
 COD.PROC.CIV. ART. 645 

      L'istituto   dell'amministrazione  della  nave  pignorata,  disciplinato dall'art.  652 cod. nav., č destinato ad evitare, in relazione alle specificitā  del  bene  aggredito dall'esecuzione, la sua espropriazione da un lato consentendo  che, attraverso i proventi del viaggio o dei viaggi autorizzati, il  debitore  possa far fronte ai suoi impegni e dall'altro lato evitando che  l'inutilizzo  del  veicolo ne comporti il deterioramento e, quindi, la stesso deprezzamento  che  si  risolverebbe  in  danno dei creditori. L'obbligazione principale  cui accede la garanzia prestata in base alla suddetta disposizione  č costituita dall'impegno dell'armatore (o di chi vi ha interesse) a far rientrare  la nave in porto alla fine dei viaggi autorizzati dal giudice competente.  Conseguentemente  il garante puo' essere chiamato ad adempiere soltanto  dopo la scadenza del termine stabilito per l'adempimento della suddetta  obbligazione.  (Nella  specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che  aveva  ritenuto che difettava del requisito dell'esigibilita'' il credito,  vantato  da  un dipendente di una societā di navigazione in conseguenza della  declaratoria  di illegittimitā del proprio licenziamento, azionato in via  monitoria esclusivamente nei confronti dell'istituto di credito fideiussore  in  base  alla disposizione in argomento, prima della scadenza dell'obbligazione  della  societa'  di navigazione di far rientrare in porto la nave amministrata). 


 

 
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