Home sitemap Site Map Contatto
 
 
 
                       
 
 
 
 
Testamento
Condominio
Società
Matrimonio
Obbligazioni
Famiglia
Locazione
Successione
Casa
Lavoro
Marchi e Brevetti
Contratti
Proprietà
Immigrazione
Responsabilità
Reati
Persone
Minori
Consulenza
Fallimento
Consumatori
Navigazione
Ambiente
Internazionale
Diritto sportivo
Banche
Crediti
Edilizia
Assicurazioni
Diritto sanitario
Il Diritto militare
Informatica
Amministrativo
Processo
Stradale
Tributi
 
 
 
 
 
   

Lavoro nautico

  

 

 

Lavoro nautico

  

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. U SENT. 10730 DEL 28/10/1998 
 
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - Controversia promossa da un marittimo italiano contro un armatore straniero - Rapporto di lavoro cessato in Italia - Assoggettamento alla legge italiana per comune volontà dei contraenti - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.

 COD.CIV. ART. 1341
 L. DEL 21/6/1971 NUM. 804
 COD.NAV. ART. 9

 La controversia promossa da un marittimo italiano contro un armatore straniero per il pagamento di spettanze retributive relative a rapporto di lavoro cessato in Italia e, ai sensi dell'art. 9 cod. nav., regolato dalla legge italiana per comune volontà dei contraenti - desumibile, quest'ultima, dal riferimento ad istituti contrattuali tipici della legislazione italiana (come le mensilità aggiuntive) e dalla stesura del contratto stesso in lingua italiana - è devoluta alla giurisdizione del giudice italiano, tenuto conto che il citato art. 9 cod. nav. non utilizza la nazionalità della nave come criterio di collegamento esclusivo e che la clausola con cui le parti abbiano convenuto la competenza giurisdizionale di uno degli stati aderenti (cosiddetta clausola di proroga della giurisdizione) non richiede la specifica approvazione di cui all'art. 1341 cod. civ. Consegue che a norma dell'art. 5, primo comma, della convenzione di Bruxelles, del 27 ottobre 1968, resa esecutiva in Italia con legge n. 804 del 1971 - secondo cui il convenuto può essere citato, tra l'altro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita - sussiste la giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda del lavoratore straniero residente e domiciliato in Italia, volta ad ottenere dalla società straniera datrice di lavoro, il pagamento della tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto, il cosiddetto riscatto per navigazione estera, trattandosi di obbligazioni pecuniarie da eseguirsi al domicilio che il creditore aveva all'atto della scadenza delle stesse.

 
*I testi sopra riportati sono coperti da copyright*
Chiedi una consulenza all'avvocato specialista
ARGOMENTO:  

 

     
Tel. Cell. Fax
* Pref/Num

Descrizione della richiesta di consulenza legale
 
Chiedi una consulenza legale su <?=$nome_categoria[0];?>
Navigazione
Argomenti di navigazione
Contratto di trasporto
Contratto di viaggio
Diritto della navigazione
Nautica
Norme internazionali aeronautiche
Trasporto aereo
Trasporto ferroviario
Trasporto marittimo
Trasporto stradale
 
 
 
Chiedi all'Avvocato
 
 
 
 
© copyright 2009