Sinistro al passeggero
SEZ. 3 SENT. 13635 DEL 05/11/2001
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE - Sinistro al passeggero durante il viaggio - Presunzione di colpa a carico del vettore - Presupposti - Nesso di causalita' tra l'esecuzione del trasporto e il sinistro - Accertamento della mancanza di tale nesso - Conseguenze - Superamento della presunzione di colpa a carico del vettore.
COD.CIV. ART. 1681
COD.CIV. ART. 2697
COD.CIV. ART. 2727
COD.PEN ART. 41
La presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 cod. civ. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalita' tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed e' percio' superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.